Gli accertamenti etilometrici e tossicologici in caso di sinistro stradale
JACOPO CAMPOMAGNANI
27 Gennaio 2026
Il contributo analizza il regime degli accertamenti etilometrici e tossicologici nei casi di sinistro stradale, cercando di rispondere ad alcune delle domande che più frequentemente si pongono operatori del diritto e difensori: cosa accade concretamente e da un punto di vista giuridico quando, a seguito di un incidente, la polizia deve verificare le condizioni psicofisiche dei conducenti coinvolti? Quali sono le garanzie difensive che si attivano? Come verificare che siano state rispettate?
Attraverso l'analisi coordinata degli artt. 186 e 187 C.d.S., delle norme del codice di procedura penale, delle circolari del Ministero dell'Interno e della giurisprudenza di legittimità, il contributo ricostruisce l'intero iter degli accertamenti, distinguendo le diverse fasi operative, i poteri degli organi accertatori e le garanzie difensive, con particolare attenzione ai casi di accertamenti eseguiti in ambito sanitario e alle ricadute processuali.
Il sinistro stradale come evento giuridicamente qualificato
Il Codice della Strada (d.lgs. 285/1992) attribuisce agli organi di polizia stradale (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia provinciale e municipale, ecc.) la competenza a prevenire e accertare le violazioni in materia di circolazione stradale e di rilevare gli incidenti stradali (artt. 11, co.1 lett. a) e b) e art. 12 C.d.S).
Prima del verificarsi del sinistro, i controlli sulla circolazione stradale si collocano prevalentemente nell'alveo della prevenzione e della repressione delle violazioni amministrative. L'attività degli organi di polizia è finalizzata a garantire la sicurezza della circolazione attraverso controlli programmati o occasionali, nei quali l'accertamento dello stato psicofisico del conducente costituisce uno degli strumenti di prevenzione del rischio.
Dopo il sinistro, invece, l'intervento pubblico assume una diversa fisionomia. La necessità di accertare le cause dell'evento, di valutare le condotte dei soggetti coinvolti e di verificare il rispetto delle regole di prudenza impone un'attività più penetrante, che si avvicina a quella tipica della polizia giudiziaria. In questa fase, l'obiettivo non è più soltanto quello di ripristinare la sicurezza della circolazione o di sanzionare una violazione amministrativa, ma quello di acquisire elementi utili alla ricostruzione dei fatti e, se del caso, all'esercizio dell'azione penale.
È proprio in questa prospettiva che l'accertamento delle condizioni psicofisiche del conducente assume un ruolo centrale. La possibile incidenza dell'alcol o di sostanze stupefacenti sulla capacità di guida rende necessario un accertamento rapido ed efficace, capace di cristallizzare una situazione fisiologica destinata a mutare nel tempo. Il legislatore ha tenuto conto di questa esigenza, predisponendo strumenti specifici e prevedendo procedure differenziate a seconda del contesto nel quale l'accertamento viene eseguito.
Gli accertamenti e la nozione di urgenza
Gli accertamenti alcolemici e tossicologici riguardano parametri biologici che sono, per loro natura, destinati a modificarsi con il trascorrere del tempo. Il tasso alcolemico diminuisce progressivamente, così come la concentrazione di sostanze stupefacenti può variare in relazione a molteplici fattori.
Questo dato scientifico ha condotto la giurisprudenza di legittimità a qualificare tali accertamenti come atti urgenti e tendenzialmente irripetibili. L’urgenza non è, dunque, un elemento meramente formale, ma discende dalla necessità di acquisire un dato che, se non rilevato tempestivamente, rischierebbe di andare irrimediabilmente perduto o di risultare alterato. La tendenziale irripetibilità dell’atto giustifica l’immediatezza dell’intervento e consente agli organi di polizia di procedere senza attendere autorizzazioni ulteriori.
Al tempo stesso, la qualificazione dell’accertamento come atto urgente non comporta una compressione indiscriminata delle garanzie difensive. Al contrario, essa impone un delicato bilanciamento tra l’esigenza di rapidità dell’intervento e la tutela dei diritti fondamentali della persona sottoposta all’accertamento. È in questa prospettiva che assumono rilievo le disposizioni del codice di procedura penale in materia di atti urgenti di polizia giudiziaria e di facoltà del difensore di assistervi.
L'art. 186 Codice della strada
La disciplina dell'art. 186 del Codice della strada rappresenta il principale punto di riferimento normativo per l'accertamento dello stato di ebbrezza alcolica. La norma prevede una struttura articolata, che distingue tra accertamenti preliminari e accertamenti probatori veri e propri, attribuendo agli organi di polizia un margine di discrezionalità operativa, da esercitare alla luce delle circostanze concrete.
In via ordinaria, l'art. 186 contempla una fase preliminare di accertamenti non invasivi, finalizzati a verificare la presenza di alcol e a orientare le successive scelte operative (cfr. art.186, comma 3 C.d.S.). Come chiarito dalla circolare del Ministero dell'Interno del 29 dicembre 2005, tali accertamenti possono consistere in test comportamentali o nell'uso di apparecchi portatili, i cui esiti sono privi di valore probatorio. La funzione di questa fase è essenzialmente quella di filtro, consentendo agli operanti di valutare se sussistano i presupposti per procedere a un accertamento tecnico più approfondito.
Il conducente è obbligato a sottoporsi all'accertamento preliminare; nel caso si rifiuti, saranno applicate nei suoi confronti le sanzioni previste dal comma 2 dell'art. 186 C.d.S., le stesse previste per il reato di guida in stato di ebbrezza, comprensive delle sanzioni amministrative accessorie, secondo quanto previsto dal comma 7.
La disciplina cambia sensibilmente in presenza di un sinistro stradale, indipendentemente dalle conseguenze sulle persone. In tale ipotesi, la norma consente agli organi di polizia di procedere direttamente all'accertamento mediante etilometro (cfr. art. 186, comma 4 C.d.S. e art. 379 DPR 495/1992), senza passare per la fase preliminare (Cfr. Circolare 29 dicembre 2005, n. prot. 300/A/1/42175/109/42 del Ministero dell'Interno, par. 2.4, 3.1 e 3.4). Si tratta di una scelta che trova giustificazione nella particolare rilevanza dell'evento e nell'esigenza di acquisire rapidamente elementi utili alla ricostruzione della dinamica del sinistro e all'accertamento delle responsabilità.
L'accertamento mediante etilometro potrà avvenire per strada oppure presso il più vicino ufficio o comando (cfr. Cass.pen., Sez. IV, 26.02.2009, n. 8805, par.3.1). Si precisa che la norma non consente di disporre l'accompagnamento coattivo della persona che rifiuti l'esame con etilometro, né sono previste garanzie difensive. In caso di rifiuto all'accompagnamento, tuttavia, saranno applicate a carico del conducente le sanzioni previste al comma 7 dell'art. 186 C.d.S. Inoltre, atteso il ragionevole sospetto che la persona si trovi in stato di ebbrezza e per evitare che la guida del veicolo fino al luogo in cui si trova l'etilometro possa determinare una situazione di pericolo per la circolazione, gli organi di polizia procedenti avranno cura di trasportare la persona stessa a bordo del veicolo di servizio.
A differenza degli accertamenti preliminari, l'alcoltest mediante etilometro è destinato a fornire un dato quantitativo utilizzabile ai fini dell'accertamento della responsabilità. Proprio per questa ragione, la sua esecuzione è circondata da specifiche garanzie procedurali, che assumono particolare rilievo nei casi di sinistro stradale.
Uno dei profili più delicati dell'accertamento è rappresentato dall'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. Ai sensi dell'art. 356 c.p.p., in combinato disposto con l'art. 114 delle disposizioni di attuazione, la polizia giudiziaria deve avvertire l'interessato prima di procedere all'atto. L'avviso non comporta l'obbligo di attendere l'arrivo del difensore, ma ha la funzione di garantire la consapevolezza dell'interessato circa la natura dell'accertamento e le sue possibili conseguenze. Deve perciò essere tempestivo, chiaro e comprensibile (cfr. Cass.Pen., sez. feriale, 13.08.2019, n.41402), in modo da porre il soggetto in condizione di esercitare la relativa facoltà.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che l'omissione dell'avviso, quando il soggetto sia in grado di riceverlo, determina una nullità di ordine intermedio e l'inutilizzabilità dell'esito dell'accertamento, con conseguente inutilizzabilità degli esiti dell'alcoltest, deducibile nei termini di cui all'art. 180 c.p.p. e 182 comma 2 c.p.p., ovvero:
fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado (cfr. Cass. Pen., sez. unite, 29.01.2015, n. 5396);
solo dal difensore o dal PM ma non dall'indagato o dall'imputato né da altra parte privata, in quanto l'ordinamento processuale privilegia la difesa tecnica rispetto all'autodifesa (ibidem).
In questa prospettiva, l'avviso difensivo assume un ruolo centrale nel bilanciamento tra esigenze di rapidità dell'intervento e tutela dei diritti fondamentali, soprattutto nei casi di sinistro stradale, nei quali la pressione operativa e la complessità della situazione possono indurre a sottovalutare il rilievo delle garanzie procedurali.
L'obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l'attuazione dell'alcoltest non sussiste in caso di rifiuto di sottoporsi all'accertamento, in quanto la presenza del difensore è funzionale a garantire che l'atto in questione, in quanto non ripetibile, sia condotto nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini (cfr. Cass. Pen., sez. IV, 23.09.2022, n. 39134; Cass. Pen., sez. IV, 25.01.2023, n.8489).
In merito alla prova dell'avviso, la Corte di Cassazione ha già avuto occasione di rilevare che “in tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di previo avviso al conducente coinvolto in un incidente stradale di farsi assistere da un difensore di fiducia, è sufficiente che ciò risulti nel verbale, senza che sia necessaria la sottoscrizione dello stesso da parte dell'interessato, poiché l'avviso è atto degli operanti che redigono il verbale, mentre la sottoscrizione della parte è necessaria solo qualora essa abbia reso una dichiarazione, tra cui quella di nomina di difensore di fiducia” (Cass.Pen.Sez.IV, 4.12.2018, n.5011).
Il verbale redatto da pubblico ufficiale costituirebbe dunque piena prova, fino a querela di falso, dei fatti che l'agente attesti come avvenuti in sua presenza (ex multis, Cass. Pen. Sez. IV, 6.02.2019, n. 7677; Cass. Pen. Sez. IV, 21.01.2020, n. 3906; Cass. Pen., sez. IV, 17.12.2020, n. 3913; Cass. Pen., sez. IV, 22.02.2022, n.19138).
Si segnala, di segno contrario (ma pare una posizione isolata) la pronuncia espressa da Sez. 6, n. 1361 del 04.12.2018, dep. 2019, Zanzurino Antonio, Rv. 274839 – 01, che esclude valore probatorio privilegiato ai verbali delle attività di polizia giudiziaria: pertanto, le contestazioni del loro contenuto non richiedono la presentazione di querela di falso, ma sono definite nell'ambito del processo penale, alla stregua di ogni altra questione, con i limiti di cui all'art. 2 c.p.p., comma 2.
Il sinistro stradale e il trasporto in ospedale: quando l'accertamento esce dalla strada
Non è infrequente che, a seguito di un sinistro stradale, il conducente venga trasportato presso una struttura sanitaria per ricevere cure mediche (cfr. art. 186 C.d.S., comma 5). In tali ipotesi, l'accertamento delle condizioni psicofisiche si colloca in un contesto ibrido, nel quale si intrecciano attività sanitaria e attività investigativa. La giurisprudenza ha elaborato un criterio distintivo fondato sulla funzione dell'atto: quando il prelievo di sangue o altri esami sono eseguiti autonomamente dal personale sanitario per finalità diagnostico-terapeutiche, l'attività resta estranea alla polizia giudiziaria e non richiede l'avviso difensivo. Diversamente, quando la polizia richiede il prelievo o l'analisi del campione a fini probatori, l'attività assume natura investigativa e devono essere rispettate tutte le garanzie previste dal codice di rito.
Il conducente può pertanto essere sottoposto a un accertamento medico finalizzato a certificare lo stato di ebbrezza, su richiesta della polizia giudiziaria, tramite etilometro oppure con le metodologie cliniche ed analitiche in uso alla struttura (esame dei liquidi biologici e, previo consenso dell'interessato, del sangue), con le correlative garanzie difensive di cui agli artt. 356 c.p.p. e 114 Disp. Att. c.p.p. Anche in questo caso, secondo le previsioni della Circolare del 2005, il rifiuto può integrare il reato previsto dall'art. 186, comma 7 C.d.S.
Nel caso, invece, il prelievo ematico sia eseguito autonomamente dal personale sanitario, nell'ambito delle ordinarie procedure diagnostico-terapeutiche del pronto soccorso e in assenza di elementi indiziari a carico del soggetto coinvolto in un sinistro stradale successivamente ricoverato, tale attività non può essere qualificata come atto di polizia giudiziaria urgente e indifferibile ai sensi dell'art. 356 c.p.p. Ne consegue che, in tale ipotesi, non sussiste alcun obbligo di avvertire l'interessato della facoltà di farsi assistere da un difensore, trattandosi di attività sanitaria estranea alla funzione investigativa (cfr. Cass. Pen., sez. IV, 9.12.2008, n.4118; Cass. Pen., sez. 4, 16.05.2012, n. 26108; Cass. pen., sez. VI, 13 settembre 2016, n. 43894; Cass. pen., sez. IV, 4 giugno 2013, n. 38458).
Secondo l'indirizzo ormai prevalente, la polizia giudiziaria è tenuta a rendere l'avviso previsto dagli artt. 356 c.p.p. e 114 disp. att. c.p.p. non solo quando richieda l'esecuzione di un prelievo ematico al di fuori dei protocolli sanitari, ma anche quando solleciti l'effettuazione di ulteriori analisi sul campione di sangue già prelevato autonomamente dai sanitari per finalità diagnostiche e terapeutiche (cfr. Cass. Pen., Sez. IV, 23.10.2025, n. 37794, par.3).
La ratio dell'obbligo di avviso, infatti, non è ancorata alla natura materiale dell'accertamento, bensì alla funzione dell'atto e alla sua esclusiva destinazione probatoria. Tale funzione ricorre anche nell'ipotesi in cui la polizia giudiziaria si limiti a richiedere l'analisi di un campione biologico già acquisito per scopi di cura.
Pertanto, l'unica situazione in cui l'avviso non è dovuto è quella in cui l'accertamento del tasso alcolemico sia stato autonomamente deciso ed eseguito dal personale sanitario, mentre l'intervento della polizia giudiziaria si risolva in una mera acquisizione della documentazione clinica o in una richiesta priva di reale incidenza sull'attività già svolta.
In questo caso, rimane la possibilità per la polizia giudiziaria di acquisire comunque i risultati dell'esame quali documenti ex art. 234 c.p.p., in seguito ad attività di sequestro (cfr. Cei, Commento all'art. 187 c.d.s., in Palazzo-PalieroCommento breve alle leggi penali complementari, II, Padova, 2007, 757).
Infine, la Corte di Cassazione ha precisato che l'obbligo di avviso non è esigibile quando l'interessato versi in uno stato di incoscienza o di grave compromissione delle facoltà cognitive, tale da rendere impossibile l'interlocuzione e l'esercizio effettivo dei diritti difensivi, non potendosi pretendere l'adempimento di una formalità che presuppone la partecipazione consapevole del destinatario. In tali ipotesi, l'accertamento non è inutilizzabile per il solo fatto dell'omesso avviso, purché risulti provata l'oggettiva impossibilità di renderlo e l'urgenza dell'atto (cfr. Cass. pen., sez. IV, n. 28466/2021).
L'art. 187 Codice della Strada
La legge n. 177 del 2024 ha profondamente inciso sulla disciplina della guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti, abbandonando il riferimento allo stato di alterazione psicofisica. La nuova formulazione dell'art. 187 C.d.S. anticipa la soglia di punibilità al dato dell'assunzione (il titolo del reato passa da “Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti” a “Guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti”), accertata attraverso esami analitici (per un'analisi completa si rimanda alla Circolare 20.12.2024, prot.n. 38625). In caso di sinistro stradale, tale scelta legislativa amplifica il peso degli accertamenti tossicologici e rende ancora più centrale il rispetto delle garanzie procedurali.
Il comma 2 dell'art. 187 del Codice della strada attribuisce agli organi di polizia la facoltà di effettuare accertamenti preliminari non invasivi nei confronti di tutti i conducenti, allo scopo di verificare l'eventuale presenza di tracce riconducibili all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Tali accertamenti, comunemente definiti test di screening, sono espressamente concepiti come strumenti di prima verifica e assolvono a una funzione meramente orientativa. Essi non sono destinati, di per sé, a fondare l'accertamento della responsabilità penale, ma servono esclusivamente ad acquisire elementi utili per valutare l'opportunità di procedere ad accertamenti successivi di maggiore accuratezza.
In presenza di un esito positivo del test di screening, ovvero quando sussistano altrimenti ragionevoli motivi per ritenere che il conducente si trovi sotto l'effetto conseguente dell'assunzione di sostanze, nonché, in ogni caso, quando il conducente sia rimasto coinvolto in un incidente stradale, gli operatori di polizia possono procedere a sottoporlo ad accertamenti tossicologici analitici su campioni di fluido del cavo orale. Ai sensi dell'art. 187, comma 2-bis, C.d.S., tali accertamenti devono essere eseguiti da laboratori certificati e rappresentano l'unico segmento dell'attività accertativa cui l'ordinamento riconosce rilevanza ai fini penali.
Proprio in considerazione della delicatezza di questa fase, il legislatore ha ritenuto necessario disciplinare in modo puntuale anche le modalità di raccolta dei campioni biologici. Il comma 2-bis dell'art. 187 C.d.S. demanda, infatti, a una direttiva interministeriale la definizione delle procedure di prelievo del fluido del cavo orale. Si tratta del provvedimento congiunto del 11 aprile 2025, prot. n. 300/STRAD/0000011280.U/2025, firmato dal Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza e dal Capo Dipartimento della prevenzione della ricerca e delle emergenze sanitarie del Ministero della Salute, atto di natura eminentemente tecnico-operativa, che persegue l'obiettivo di assicurare un'applicazione uniforme delle modalità di prelievo, così da garantire l'affidabilità scientifica del campione e la sua utilizzabilità in sede probatoria.
In questa prospettiva, la direttiva consente agli organi di polizia stradale di procedere direttamente al prelievo mediante dispositivi certificati, senza la necessità dell'intervento immediato di personale sanitario. Al tempo stesso, essa disciplina con particolare attenzione le fasi successive di conservazione, sigillatura e trasmissione dei campioni ai laboratori incaricati delle analisi di conferma, ponendo l'accento sulla continuità della catena di custodia quale presupposto imprescindibile per la tenuta probatoria dell'accertamento.
Qualora non sia possibile effettuare il prelievo in loco, ovvero quando il conducente si rifiuti di sottoporsi al test, il comma 3 dell'art. 187 C.d.S. consente agli agenti di polizia di accompagnare il soggetto presso una struttura sanitaria. Tale accompagnamento non ha natura coattiva e, proprio per questo, non richiede l'attivazione di specifiche formalità o garanzie difensive. Resta fermo, tuttavia, che il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 187, comma 8, C.d.S., secondo un meccanismo di equiparazione sanzionatoria che si inserisce in modo coerente nella disciplina complessiva della norma.
Gli accertamenti tossicologici eseguiti in ambito ospedaliero presentano, sotto il profilo giuridico, caratteristiche del tutto analoghe a quelle già esaminate in materia di verifica del tasso alcolemico.
I test devono essere eseguiti con il consenso dell'interessato; tuttavia, anche in questa ipotesi, il rifiuto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 187, comma 8, C.d.S. Si ripropone così lo schema già noto dell'alternativa tra collaborazione e sanzione, che caratterizza l'intera disciplina degli accertamenti in materia di guida sotto l'effetto di sostanze.
Sotto il profilo processuale, va infine ribadito che tali accertamenti – con esclusione dei soli test di screening preliminari – costituiscono, anche quando siano eseguiti nel contesto di cure prestate da personale sanitario, atti di polizia giudiziaria urgenti e indifferibili ai sensi dell'art. 354, comma 3, c.p.p. A tali atti il difensore ha facoltà di assistere, ai sensi dell'art. 356 c.p.p., senza che sussista il diritto a un previo avviso. Incombe, tuttavia, sulla polizia giudiziaria l'obbligo, previsto dall'art. 114 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, di avvertire la persona sottoposta alle indagini della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, a conferma del delicato equilibrio tra esigenze investigative e tutela del diritto di difesa.
Gli scenari processuali in seguito a sinistro stradale
Quando un sinistro stradale si accompagna all'accertamento di una violazione degli artt. 186 o 187 del Codice della strada – guida in stato di ebbrezza alcolica o dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti – si apre un procedimento penale i cui possibili esiti sono definiti dall'intreccio tra le norme del Codice penale, del Codice di procedura penale e della disciplina speciale del Codice della strada.
Per la guida sotto l'influenza dell'alcool, il legislatore ha previsto un regime particolarmente rigoroso: l'art. 186, comma 9-bis, C.d.S. esclude infatti l'accesso all'istituto dei lavori di pubblica utilità, precludendo così uno dei principali meccanismi premiali normalmente previsti per questo tipo di reati.
Fermo restando, naturalmente, il diritto dell'imputato di difendersi nel merito della vicenda – contestando, ove possibile, la legittimità e l'affidabilità degli accertamenti effettuati dalle forze dell'ordine (come abbiamo visto i profili critici sono molteplici) – restano comunque praticabili gli istituti di definizione alternativa del procedimento previsti dalla disciplina generale. In particolare, assumono rilievo la sospensione del procedimento con messa alla prova e l'applicazione della pena su richiesta delle parti, il cosiddetto patteggiamento.
L'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova (artt. 168-bis, 168-ter e 168-quater c.p. e artt. 464-bis e ss. c.p.p.) rappresenta uno degli strumenti più significativi di giustizia penale a finalità riparativa introdotti nel nostro ordinamento.
L'istituto consente, in presenza dei presupposti richiesti, di sospendere il processo e di intraprendere un percorso di responsabilizzazione e rieducazione, sotto la vigilanza dell'autorità giudiziaria. Nei procedimenti per guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze, l'istituto è generalmente accessibile e può essere richiesto nelle prime fasi del procedimento. La richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova può essere presentata al Giudice sino alla prima udienza predibattimentale (art. 554 bis c.p.p.) o, in caso di emissione di un decreto penale di condanna, avanti al GIP. In quest'ultimo caso, a seguito della notificazione del decreto penale di condanna, l'imputato dovrà opporsi allo stesso (art. 461 c.p.p.), con contestuale richiesta di accedere all'istituto della sospensione con messa alla prova.
Il percorso prevede lo svolgimento di attività a favore della collettività e, soprattutto nei casi di sinistro stradale, l'adozione di condotte riparatorie.
Il giudice (Tribunale o GIP), valutata l'ammissibilità della richiesta e la congruità del programma di trattamento, dispone con ordinanza la sospensione del procedimento. Tale valutazione implica un giudizio prognostico positivo sulla capacità dell'imputato di astenersi dal commettere ulteriori reati e di portare a compimento il percorso proposto.
Il profilo risarcitorio assume un peso decisivo. La chiusura della pratica assicurativa o, in alternativa, la formulazione di un'offerta risarcitoria – anche parziale – rappresentano elementi concreti attraverso cui l'imputato dimostra la volontà di farsi carico delle conseguenze del fatto. Nella prassi giudiziaria, può inoltre essere richiesta una donazione al Fondo per le Vittime della Strada, calibrata sulla gravità dell'evento e sulle condizioni economiche dell'interessato.
Se il percorso si conclude positivamente, la messa alla prova determina l'estinzione del reato, con un effetto particolarmente rilevante anche sul piano personale. A seguito di un intervento della Corte costituzionale (n. 231 del 2018), l'esito favorevole dell'istituto non risulta visibile nei certificati penali rilasciati ai privati, in coerenza con la sua funzione rieducativa. In caso di violazioni delle prescrizioni o di nuovi reati, invece, il beneficio viene revocato e il procedimento riprende il suo corso ordinario.
Accanto alla messa alla prova, resta infine praticabile il patteggiamento, disciplinato dagli artt. 444 e seguenti c.p.p. Il patteggiamento si fonda su un accordo tra imputato e pubblico ministero in ordine alla qualificazione giuridica del fatto e alla pena da applicare, accordo che è sottoposto al controllo del giudice, il quale verifica la correttezza della qualificazione, la congruità della pena e l'assenza di evidenti cause di proscioglimento.
L'accoglimento della richiesta comporta la definizione del procedimento con sentenza che applica la pena concordata, senza accertamento dibattimentale della responsabilità. Nei patteggiamenti entro il limite dei due anni, l'ordinamento riconosce effetti di favore sul piano sanzionatorio e processuale, ferma restando, tuttavia, l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie previste dal Codice della strada, quali la sospensione o la revoca della patente di guida.
In conclusione
In caso di sinistro stradale, l’accertamento delle condizioni psicofisiche dei conducenti costituisce un passaggio centrale dell’intervento degli organi di polizia e segna il passaggio dal controllo ordinario della circolazione a un’attività di accertamento urgente. La verifica dell’eventuale assunzione di alcol o sostanze stupefacenti può avvenire immediatamente, su strada o in ambito sanitario, secondo modalità differenziate che dipendono dal contesto operativo e dalla funzione dell’atto: preliminare e orientativa nella fase di screening, propriamente probatoria negli accertamenti analitici, con il conseguente rilievo delle garanzie difensive. La ricostruzione dell’iter degli accertamenti mostra come la legittimità delle modalità adottate incida direttamente sulla loro utilizzabilità e sulle successive ricadute processuali, rendendo decisiva, fin dalle prime fasi successive al sinistro, la corretta qualificazione degli atti compiuti e la consapevolezza delle regole che ne governano l’esecuzione.
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Sommario
L'art. 186 Codice della strada
Il sinistro stradale e il trasporto in ospedale: quando l'accertamento esce dalla strada