L'iscrizione a ruolo del pignoramento alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali

30 Gennaio 2026

Con una recente pronuncia emessa ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c. a seguito di rinvio pregiudiziale promosso dal Tribunale di Milano, la Corte di cassazione ha affermato che l'attestazione di conformità è requisito indispensabile ai fini della rituale iscrizione a ruolo del processo esecutivo.

Pignoramento e iscrizione a ruolo

Se, a termini dell'art. 491 c.p.c., l'espropriazione forzata ha inizio con il pignoramento (ossia, nell'espropriazione mobiliare presso il debitore, con l'esecuzione dell'accesso dell'ufficiale giudiziario presso il luogo in cui risiede l'esecutato o che comunque gli appartiene per ivi ricercare i beni da pignorare; nell'espropriazione mobiliare presso terzi e nell'espropriazione immobiliare, con la notifica dell'atto previsto, rispettivamente, dall'art. 543 c.p.c. e dall'art. 555 c.p.c.), l'iscrizione a ruolo del pignoramento è l'adempimento attraverso il quale il processo esecutivo viene concretamente incardinato e portato a conoscenza dell'ufficio giudiziario, ovvero del giudice dell'esecuzione.

Si tratta di adempimento che ha carattere sia processuale (se lo si guarda dal lato dell'avvocato che lo pone in essere) che amministrativo (visto che la sua evasione viene curata dalla cancelleria, senza alcun intervento da parte del giudice) e che, a seguito delle riforme che hanno interessato la disciplina dell'esecuzione forzata e dell'introduzione del processo civile telematico, dev'essere curato dal creditore procedente, in un termine perentorio – la cui mancata osservanza determina l'inefficacia del pignoramento – decorrente dalla data in cui l'ufficiale giudiziario consegna gli atti dei quali si è avvalso per avviare l'espropriazione e che documentano l'attività svolta.

Più precisamente:

- in caso di espropriazione mobiliare presso il debitore, il pignoramento dev'essere iscritto a ruolo entro quindici giorni dalla consegna al creditore del processo verbale, del titolo esecutivo e del precetto (art. 518, comma 6, c.p.c.);

- in caso di espropriazione mobiliare presso terzi, il pignoramento dev'essere iscritto a ruolo entro trenta giorni dalla consegna al creditore dell'originale dell'atto di citazione notificato al debitore esecutato e ai terzi pignorati (art. 543, comma 4, c.p.c.);

- in caso di espropriazione immobiliare, il pignoramento dev'essere iscritto a ruolo entro quindici giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento notificato (art. 557, comma 2, c.p.c.), fermo restando che il creditore dovrà pure dimettere, all'atto dell'iscrizione a ruolo, la nota di trascrizione del pignoramento restituitagli dall'ufficiale giudiziario, qualora quest'ultimo abbia provveduto all'espletamento della formalità, come pure continua a prevedere il comma 2 dell'art. 555 c.p.c. (mentre qualora la trascrizione sia stata eseguita dal creditore pignorante, a termini del comma 3 dell'art. 555 c.p.c., la nota dovrà essere depositata non appena restituita dal conservatore dei registri immobiliari e, in ogni caso, entro l'udienza in cui, a termini dell'art. 569 c.p.c., debbono essere assunti i provvedimenti inerenti alla vendita dell'immobile pignorato).

Come detto, il rispetto del termine fissato dal legislatore per l'iscrizione a ruolo del pignoramento è condizione di efficacia dello stesso; qualora venga disatteso, si determina una causa di estinzione tipica del processo esecutivo, rilevabile d'ufficio da parte del giudice dell'esecuzione, che la dichiara con provvedimento non avente natura costitutiva, ma dichiarativa di un effetto estintivo già prodottosi e impugnabile con reclamo ai sensi dell'art. 630 c.p.c.

Al di là del termine perentorio previsto dalle disposizioni sopra richiamate, peraltro, va considerato anche quello previsto – sempre a pena di inefficacia del pignoramento – per il deposito dell'istanza di vendita o di assegnazione, che, secondo quanto stabilito dall'art. 497 c.p.c., dev'essere proposta entro quarantacinque giorni dal compimento del pignoramento, che:

- in caso di espropriazione mobiliare presso il debitore, coinciderà con la data riportata nel verbale che documenta le operazioni compiute dall'ufficiale giudiziario;

- in caso di espropriazione mobiliare presso terzi o di espropriazione immobiliare, corrisponderà alla data in cui si è perfezionata la notifica dell'atto previsto, rispettivamente, dall'art. 543 c.p.c. e dall'art. 555 c.p.c. al debitore, quale momento in cui, per effetto dell'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario rivolge all'esecutato, si produce l'effetto di indisponibilità e di cristallizzazione del suo patrimonio a beneficio del creditore pignorante e di quelli che interverranno nel processo esecutivo.

È evidente, infatti, che, se non vi è un procedimento di espropriazione forzata ritualmente iscritto a ruolo presso il tribunale competente, non sarà possibile formulare alcuna istanza di assegnazione o di vendita, salvo volere ipotizzare – al limite – che il suo deposito venga effettuato proprio in concomitanza ovvero in contestualità con l'iscrizione a ruolo medesima.

Per quanto concerne specificamente l'espropriazione immobiliare, poi, va rammentato che, sempre entro quarantacinque giorni dal compimento del pignoramento, il creditore pignorante deve depositare anche la documentazione prescritta dal comma 2 dell'art. 567 c.p.c., vale a dire l'estratto del catasto e i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento, o, in alternativa, una certificazione notarile sostitutiva, documentazione necessaria per verificare, sulla base di indici formali, l'appartenenza al debitore del bene e del diritto pignorati.

Attestazione di conformità degli atti

A seguito delle ultime modifiche che hanno interessato il processo esecutivo, l'iscrizione a ruolo del pignoramento – da effettuarsi in via esclusivamente telematica – non avviene più mediante il deposito della relativa nota, che, prima dell'entrata in vigore delle disposizioni recate dal d.lgs. 164/2024, costituiva l'atto principale della busta telematica generata dall'avvocato del creditore pignorante per dare corso al deposito telematico.

Il riferimento alla nota di iscrizione, infatti, è stato espunto dall'art. 159-bis disp. att. c.p.c. (dedicato proprio all'iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione) e da tutte le disposizioni che, con specifico riguardo alle diverse forme di espropriazione forzata, vi facevano menzione.

Ciò è la conseguenza del fatto che i dati che andavano riportati nella nota di iscrizione e che servivano all'ufficio giudiziario per popolare il costituendo fascicolo del processo esecutivo debbono ora essere inseriti direttamente in sede di redazione della busta da depositare telematicamente, secondo gli schemi ministeriali all'uopo predisposti.

In conseguenza di ciò, l'atto principale da inserire in detta busta potrà essere costituito da una nota di deposito, nella quale riportare i dati e gli elementi essenziali per attestare il regolare e rituale avvio dell'esecuzione forzata, soprattutto quando occorra dare atto di eventi idonei a influire sul decorso dei termini previsti per l'espletamento degli incombenti e degli adempimenti prescritti dalla legge (si pensi, per esempio, all'ipotesi in cui il pignoramento consegua all'esecuzione della ricerca telematica di beni da pignorare, nel quale caso il termine di efficacia del precetto di cui all'art. 481 c.p.c. resta sospeso a fare data dall'istanza del creditore fino alla comunicazione dell'esito delle indagini compiute dall'ufficiale giudiziario, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 492-bis c.p.c.).

Con l'iscrizione a ruolo del pignoramento, occorre depositare copia informatica del titolo esecutivo, del precetto e del verbale (in caso di espropriazione mobiliare presso il debitore) o dell'atto di pignoramento (in caso di espropriazione mobiliare presso terzi o immobiliare).

I rispettivi documenti informatici (al pari di quello riguardante la nota di trascrizione del pignoramento, in caso di espropriazione immobiliare) debbono essere muniti dell'attestazione di conformità, predisposta ai sensi degli artt. 196-octies, 196-nonies e 169-undecies disp. att. c.p.c., come espressamente richiesto dagli artt. 518,543 e 557 c.p.c.

Con una recente pronuncia emessa ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c. a seguito di rinvio pregiudiziale promosso dal Tribunale di Milano, la Corte di cassazione ha affermato che tale attestazione di conformità è requisito indispensabile ai fini della rituale iscrizione a ruolo del processo esecutivo, non altrimenti surrogabile su iniziativa del creditore pignorante o del giudice dell'esecuzione.

Con la sentenza del 27 ottobre 2025, n. 28513, infatti, i giudici di legittimità hanno sancito che l'assenza dell'attestazione di conformità costituisce non una mera irregolarità, ma una vera e propria invalidità degli atti, tale da provocare l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione del processo esecutivo, non sanabile nemmeno nell'ipotesi in cui l'attestazione mancante sia stata depositata tardivamente – ossia una volta spirato il termine fissato per l'iscrizione a ruolo del pignoramento – per iniziativa spontanea del creditore o su invito del giudice dell'esecuzione.

Tale rigorosa impostazione si giustifica e si impone, secondo la Corte di cassazione, in ragione del fatto che le disposizioni che fanno riferimento all'attestazione di conformità sanzionano espressamente con l'inefficacia del pignoramento il tardivo deposito delle copie degli atti ivi menzionati attestate come conformi agli originali, sicché la lettera della legge attesta in modo inequivocabile la volontà – in realtà già emergente da altre disposizioni anche prima delle ultime modifiche introdotte – di considerare indispensabile che gli atti depositati dal creditore procedente siano muniti dell'attestazione in parola fin dall'esordio del processo esecutivo.

Inoltre, l'esigenza che il processo esecutivo si svolga in modo ordinato e che, per tale motivo, al giudice dell'esecuzione sia consentito fin da subito accertare la legittimazione del creditore ad agire esecutivamente, attraverso la verifica dell'esistenza stessa degli atti che la dimostrano, per potere così pronunciare tempestivamente i provvedimenti necessari per dare impulso all'espropriazione forzata, esclude che il deposito tardivo dell'attestazione di conformità possa sanare quella che non rappresenta una mera irregolarità, ma una vera e propria nullità, insuscettibile di sanatoria.

Infine, secondo quanto rilevato dalla Corte di cassazione, poiché l'inefficacia del pignoramento conseguente all'invalidità dell'atto compiuto opera di diritto, non è possibile configurare una sanatoria ex post, quando il termine perentorio fissato dalla legge è già irrimediabilmente spirato, né può ammettersi una rimessione in termini del creditore procedente, viste la chiarezza del dettato normativo – che non lascia dubbi in merito a ciò che deve porsi in essere per dare corso all'iscrizione a ruolo del pignoramento – e l'estrema semplicità delle attività che debbono essere compiute, sicché è arduo ipotizzare la ricorrenza di una situazione che giustifichi l'accoglimento di un'eventuale richiesta formulata in tale senso.

Pagamento del contributo unificato 

In sede di iscrizione a ruolo del pignoramento non dovrebbe essere necessario attestare di avere pagato il contributo unificato prescritto dall'art. 13 d.p.r. n. 115/2002 e pari:

- a Euro 278 per i processi di espropriazione forzata immobiliare;

- a Euro 139 per i processi di espropriazione mobiliare presso il debitore e presso terzi di valore superiore a Euro 2.500;

- a Euro 43 per i processi di espropriazione mobiliare presso il debitore e presso terzi di valore inferiore a Euro 2.500.

L'uso del condizionale è dovuto al fatto che, sebbene l'art. 14 d.p.r. n. 115/2002 stabilisca, al comma 1, che il pagamento del contributo unificato dev'essere effettuato contestualmente alla proposizione dell'istanza di vendita o di assegnazione dei beni pignorati, generalmente effettuata una volta che il pignoramento è già stato iscritto a ruolo ed è stato formato il fascicolo del processo esecutivo, il nuovo comma 3.1. del medesimo art. 14 – inserito dall'art. 1, comma 812, lett. a), n. 2), l. n. 207/2024 – stabilisce che, fatta eccezione per i casi di esenzione previsti dalla legge, la causa non può essere iscritta a ruolo se non risulta versato il contributo unificato, quantomeno nell'importo minimo di Euro 43, ovvero in quello minore prescritto dalla legge.

Il Ministero della Giustizia, con circolari del 30 dicembre 2024 e del 21 marzo 2025, ha precisato che:

- ogni volta che il pagamento del contributo unificato sia omesso o insufficiente, il cancelliere deve rifiutare il deposito telematico dell'atto introduttivo del procedimento e l'iscrizione a ruolo della causa, non essendone nemmeno consentita la sospensione in attesa della regolarizzazione del pagamento;

- la norma in questione si applica senza eccezioni a tutti i procedimenti civili, compresi quelli esecutivi.

In termini perentori, nella circolare del 21 marzo 2025, viene affermato che «il pagamento del contributo unificato dovrà essere assolto dal creditore pignorante al momento dell'iscrizione a ruolo della procedura esecutiva, pena la mancata iscrizione a ruolo della causa ai sensi dell'art. 14, comma 3.1 cit., indipendente dal momento in cui il creditore farà istanza per l'assegnazione o la vendita».

Con circolare del 15 gennaio 2026, invece, lo stesso Ministero ha rilevato che, quando è richiesta dall'ufficiale giudiziario a seguito del deposito in cancelleria dei verbali delle operazioni di consegna o rilascio, ovvero ai sensi dell'art. 159-ter disp. att. c.p.c., così come nel caso di consegna al cancelliere dei beni mobili pignorati ai sensi dell'art. 520 c.p.c., l'iscrizione a ruolo della procedura esecutiva deve avvenire anche in assenza del pagamento del contributo unificato, che dovrà essere successivamente riscosso dalla cancelleria nei confronti del soggetto obbligato al pagamento, una volta aperto il fascicolo.

Il rifiuto dell'iscrizione a ruolo del procedimento in conseguenza del mancato assolvimento di un obbligo di carattere tributario – qual è considerato il pagamento del contributo unificato – rappresenta una sanzione particolarmente afflittiva, anche perché si tratta di un atto compiuto dal cancelliere, al di là e al di fuori di ogni controllo e di qualsivoglia intervento da parte del giudice e, come tale, nemmeno giustiziabile con lo strumento dell'opposizione agli atti esecutivi, data anche la sua natura prettamente amministrativa, che non coinvolge la funzione giurisdizionale propriamente intesa.

Tant'è vero che la Corte di cassazione, a seguito di un provvedimento emesso dal Primo Presidente dopo l'entrata in vigore del comma 3.1 dell'art. 14 d.p.r. n. 115/2002, aveva disposto che la cancelleria, una volta verificato il mancato versamento del contributo unificato nella quota minima, trasmettesse gli atti alla sezione competente a decidere il ricorso per l'adozione dei provvedimenti – leggasi: declaratoria di improcedibilità – conseguenti, reputando palesemente inaccettabile una lettura della nuova disposizione che affidasse al solo accertamento della cancelleria la sorte del ricorso per cassazione.

Sulla questione, peraltro, occorrerà attendere il pronunciamento della Corte costituzionale, cui la Corte di cassazione – con ordinanze interlocutorien. 32227, n. 32232 e n. 32234, tutte dell'11 dicembre 2025 – ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 812, l. n. 207/2024, in riferimento agli artt. 3,24 e 111 Cost.

Iscrizione a ruolo da parte di soggetto diverso dal creditore

L'iscrizione a ruolo del processo esecutivo è adempimento che il creditore pignorante ha interesse a espletare tempestivamente, vuoi per coltivare e portare a compimento l'espropriazione forzata, vuoi – prima ancora – per evitare che il pignoramento divenga inefficace.

Ciononostante e sebbene siano assai ristretti i termini entro i quali occorre procedervi, può accadere che prima della loro scadenza, sorga in capo a un soggetto diverso dal creditore l'esigenza di interessare dell'esecuzione già avviata con il pignoramento il giudice.

Per questo motivo, l'art. 159-ter disp. att. c.p.c. disciplina l'iscrizione a ruolo del processo esecutivo da parte di tali soggetti.

La disposizione è stata introdotta dal d.l. n. 83/2015, convertito, con modificazioni, in l. n. 132/2015, per ovviare alle conseguenze derivanti dalla mutata disciplina dell'iscrizione a ruolo del processo esecutivo, che, anziché conseguire automaticamente al deposito presso la cancelleria del tribunale del verbale del pignoramento mobiliare o dell'atto di pignoramento presso terzi o immobiliare notificato che l'ufficiale giudiziario doveva effettuare senza ritardo, è stata ed è tuttora demandata all'iniziativa del creditore procedente.

Secondo quanto previsto dall'art. 159-ter disp. att. c.p.c., se un soggetto diverso dal creditore intende proporre un'istanza o un ricorso al giudice dell'esecuzione quando il processo esecutivo non è ancora stato iscritto a ruolo dal creditore, dovrà provvedervi lui stesso, depositando una copia dell'atto di pignoramento, al fine di rendere possibile la formale instaurazione del processo esecutivo.

Si tratta di un istituto di carattere eccezionale, che, peraltro, non fa venire meno in capo al creditore pignorante gli oneri su di lui incombenti, visto che:

- come stabilito dal medesimo art. 159-ter disp. att. c.p.c., egli è comunque tenuto a depositare nei termini fissati dagli artt. 518, 521-bis, 543 e 557 c.p.c., a pena di inefficacia del pignoramento, copie conformi degli atti previsti dalle predette disposizioni;

- non vi è ragione di ritenere che l'iscrizione a ruolo del processo esecutivo eseguita da un altro soggetto comporti, di per sé, la sospensione del decorso dei termini per il deposito dell'istanza di vendita o di assegnazione (nonché, nell'espropriazione immobiliare, della documentazione prescritta dall'art. 567, comma 2, c.p.c.), da effettuarsi tempestivamente sempre a pena di inefficacia del pignoramento, salvo solo il caso in cui sia stata disposta, nel frattempo, la sospensione dell'esecuzione.

L'art. 159-ter disp. att. c.p.c. ricollega l'iscrizione a ruolo da parte di un soggetto diverso dal creditore all'esigenza di depositare un atto o di proporre un'istanza il cui esame da parte del giudice dell'esecuzione, evidentemente, non può essere differito: si tratterà, nella maggior parte dei casi, di un'istanza di riduzione del pignoramento ex art. 497 c.p.c., o di conversione del pignoramento exart. 495 c.p.c., oppure di un'opposizione al cumulo dei mezzi espropriativiex art. 483 c.p.c., piuttosto che di un'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c.o agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2, c.p.c., onde evitare che l'azione esecutiva prosegua.

Proprio in considerazione di ciò, deve considerarsi inammissibile l'iscrizione a ruolo del processo esecutivo che non sia accompagnata da una rituale istanza del debitore depositata contestualmente, essendovi una necessaria e fisiologica simbiosi tra l'adempimento amministrativo (rappresentato dall'iscrizione a ruolo) e la richiesta rivolta al giudice dell'esecuzione, che sola giustifica l'iniziativa di carattere surrogatorio assunta dall'esecutato, priva altrimenti di un interesse che possa sorreggerla; al punto che non può nemmeno reputarsi sufficiente la mera riserva di presentare una tale istanza in un momento successivo, dovendosi ravvisare come necessaria la contestualità in virtù di un'interpretazione della norma non solo letterale, ma pure sistematica, visto che, opinando diversamente, sarebbe preclusa la verifica di un interesse concreto e attuale del debitore a compiere un adempimento che, in via ordinaria, è posto – a pena d'inefficacia del pignoramento – a carico del creditore (in questi termini, Trib. Verona, 18 luglio 2025).

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