La nazionalizzazione del veicolo clonato come condotta di riciclaggio e il concorso dell’intestatario fittizio
27 Gennaio 2026
Massima Integra il delitto di riciclaggio la condotta di chi, consapevole della provenienza furtiva di un veicolo, ne cura la “nazionalizzazione” mediante documenti esteri contraffatti, immettendolo sul mercato come apparente clone di altro veicolo analogo, trattandosi di operazione idonea a ostacolare l'identificazione della provenienza illecita del bene. Risponde a titolo di concorso nel reato anche l'intestatario fittizio del veicolo, qualora il suo apporto – pur solo formale – contribuisca causalmente alla rimessione del bene nella circolazione giuridica e avvenga con consapevolezza dell'illecita provenienza. Il caso Il Tribunale di Napoli Nord condannava due imputati per i reati di riciclaggio e truffa aggravata, ritenendo provato che gli stessi avessero concorso nella commercializzazione di un'autovettura di provenienza furtiva, resa clone di un veicolo circolante in Germania e successivamente “nazionalizzata” mediante documentazione estera falsificata. Secondo l'imputazione, il bene veniva immesso sul mercato con l'apparenza della legittima provenienza, venduto a un ignaro acquirente, cui gli imputati avevano prospettato la liceità dell'operazione, ricevendo in cambio una somma di denaro e un'autovettura data in permuta. La Corte di appello di Napoli confermava integralmente la decisione di primo grado, reputando provato il contributo di entrambi gli imputati nella fase di nazionalizzazione e vendita del veicolo, nonché l'esistenza di un accordo fraudolento finalizzato a rimettere in circolazione un bene di provenienza illecita. Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione entrambi gli imputati. Nello specifico, il primo imputato deduceva l'erronea applicazione dell'art. 648-bis c.p. e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta partecipazione concorsuale, sostenendo di essersi limitata, per mera cortesia familiare, a intestarsi formalmente il veicolo, senza consapevolezza dell'origine furtiva né partecipazione alle operazioni di vendita. Contestava, altresì, l'assenza di elementi idonei a configurare il delitto di truffa e lamentava il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La seconda imputata, a sua volta, impugnava la decisione per difetto di motivazione in relazione all'accertamento del concorso nel delitto di riciclaggio e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, richiamando la restituzione parziale delle somme percepite e l'assenza di precedenti penali. La Procura generale presso la Suprema Corte, con requisitoria scritta, concludeva per l'inammissibilità di entrambi i ricorsi. La questione La decisione affronta il tema dell'individuazione dei confini tra le fattispecie di riciclaggio e ricettazione, con particolare riferimento alle condotte di “nazionalizzazione” e reimmissione sul mercato di veicoli di provenienza furtiva. Ci si è chiesti, in primo luogo, se la semplice intestazione fittizia di un veicolo “clonato” e l'utilizzo di documenti esteri falsificati per la sua immatricolazione possano integrare condotte tipiche di riciclaggio, ovvero se tali comportamenti, in assenza di una diretta attività materiale di manipolazione o trasformazione del bene, debbano essere ricondotti nell'alveo della ricettazione o dell'incauto acquisto. In secondo luogo, la Corte è stata chiamata a stabilire se l'intestatario formale di un bene di provenienza delittuosa – privo di un ruolo operativo nella fase materiale dell'occultamento – possa comunque rispondere a titolo di concorso nel reato di riciclaggio, in ragione della sua consapevole partecipazione alla circolazione del bene nel mercato legale. Si è, dunque, posto il quesito se, e in che misura, il “quid pluris” richiesto per configurare il riciclaggio possa consistere anche in attività formalmente lecite (come la nazionalizzazione o l'intestazione), purché idonee a ostacolare la tracciabilità dell'origine illecita del veicolo, nonché quale sia il limite oltre il quale la condotta si sposta dalla mera ricezione passiva del bene alla sua effettiva dissimulazione penalmente rilevante. Le soluzioni giuridiche La Corte di cassazione, con la sentenza in esame, ha dichiarato inammissibili i ricorsi, confermando integralmente la pronuncia di merito che aveva riconosciuto la responsabilità degli imputati per i reati di riciclaggio e truffa aggravata e ribadendo alcuni principi di diritto in materia di distinzione tra riciclaggio e ricettazione, nonché di concorso di persone nel reato. In primo luogo, la Corte ha riaffermato il principio secondo cui il delitto di riciclaggio ha natura di reato a forma libera, potendo consistere in qualsiasi operazione idonea a ostacolare, anche solo temporaneamente o in modo non definitivo, l'identificazione della provenienza delittuosa del bene. Alla luce di tale impostazione, la “nazionalizzazione” di un veicolo clonato mediante documentazione estera falsificata costituisce condotta tipica di riciclaggio, poiché rappresenta un'attività causalmente necessaria a creare l'apparenza di liceità del bene e a consentirne la reimmissione nel circuito commerciale. Quanto al concorso dell'intestatario fittizio, la Corte ha evidenziato che la responsabilità concorsuale può derivare anche da un contributo non materiale, bensì funzionale alla realizzazione del disegno criminoso, purché sorretto dalla consapevolezza dell'origine illecita del bene. Non è, dunque, necessario che il concorrente partecipi alla fase di manipolazione o di falsificazione del veicolo: è sufficiente che la sua condotta, anche solo formale, risulti causalmente idonea a favorire l'occultamento dell'origine delittuosa e la reintroduzione del bene nel mercato legale. La decisione si pone in linea con l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità, che tende a ricomprendere nel concetto di “operazioni idonee a ostacolare l'identificazione” anche attività apparentemente neutre o lecite, ma finalisticamente orientate a dissimulare la provenienza delittuosa. Secondo tale indirizzo, il discrimine tra ricettazione e riciclaggio va individuato non tanto nella natura materiale della condotta, quanto nella finalità di ostacolare l'identificazione della provenienza illecita: ogni operazione che crei una discontinuità nella tracciabilità del bene rientra nel paradigma dell'art. 648-bis c.p. Un diverso orientamento, più restrittivo e minoritario, continua invece a richiedere, per la configurabilità del riciclaggio, un'effettiva trasformazione materiale o documentale del bene. Secondo tale prospettiva, l'intestazione fittizia o la mera interposizione soggettiva non sarebbero sufficienti a integrare il quid pluris richiesto, traducendosi piuttosto in ipotesi di ricettazione o incauto acquisto. La pronuncia si colloca, quindi, nel solco dell'orientamento estensivo, valorizzando la ratio di tutela della norma – volta a reprimere qualsiasi attività che ostacoli, anche solo apparentemente, la ricostruzione della provenienza delittuosa del bene – e confermando una lettura funzionale e non meramente materiale della nozione di “riciclaggio”. Osservazioni La pronuncia in commento si inserisce nel consolidato indirizzo volto ad ampliare il perimetro applicativo del delitto di riciclaggio, includendovi anche condotte che, in passato, venivano sovente degradate a ricettazione o incauto acquisto. La Corte valorizza una lettura funzionale dell'art. 648-bis c.p., incentrata non tanto sulla materialità della condotta, quanto sull'effetto dissimulatorio che essa produce rispetto alla provenienza del bene. Sotto il profilo pratico, la decisione assume rilievo per la prassi investigativa e processuale in materia di veicoli “clonati”, offrendo una base giurisprudenziale solida per ricondurre a riciclaggio operazioni formalmente lecite, quali la nazionalizzazione, l'immatricolazione o l'intestazione fittizia, quando siano consapevolmente finalizzate a reimmettere sul mercato beni di origine furtiva. In tal modo, il giudice di legittimità riconosce una significativa estensione del concorso punibile, comprendendo anche apporti meramente “formali” o indiretti, come quello dell'intestatario di comodo. Tuttavia, tale interpretazione – sebbene coerente con la ratio di prevenzione del riciclaggio – solleva alcune criticità applicative. L'ampliamento della nozione di “operazione idonea a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa” rischia di indebolire il confine tra le fattispecie di ricettazione e riciclaggio, con potenziali effetti di sovrapposizione incriminatrice. In assenza di condotte effettivamente trasformative o manipolative, la qualificazione come riciclaggio può, infatti, fondarsi su elementi puramente indiziari, come l'intestazione o la mera disponibilità del bene, con il pericolo di far gravare sull'imputato un onere di prova negativa circa la propria inconsapevolezza. Dal punto di vista difensivo, la decisione richiede una maggiore attenzione nella prova del dolo specifico di dissimulazione, che dovrà emergere non già dalla sola intestazione o partecipazione formale, ma da indici oggettivi di collaborazione cosciente al progetto illecito. Sul piano sistematico, la sentenza conferma la tendenza della giurisprudenza penale a privilegiare un approccio teleologico al riciclaggio, coerente con l'evoluzione normativa in materia di prevenzione del reimpiego di proventi illeciti. Tuttavia, resta aperta la questione – di forte impatto pratico – del limite minimo del concorso punibile, ossia se e quando un comportamento “neutro” possa assumere rilevanza penale solo in virtù della consapevolezza del contesto illecito. In conclusione, la Cassazione offre un segnale di rigore verso le condotte che, pur apparentemente marginali, contribuiscono alla “ripulitura” dei beni di provenienza delittuosa, ma lascia irrisolto il problema del bilanciamento tra efficienza repressiva e tipicità del fatto. |