Niente revocatoria fallimentare per il pegno irregolare di somme
27 Gennaio 2026
La vicenda è la seguente. La società in bonis sottoscriveva con una compagnia l'acquisto di titoli per un valore di 30.000 euro e, successivamente, li costituiva in pegno a favore dell'istituto di credito come garanzia pignoratizia per un affidamento di credito del medesimo importo. A fronte dell'inadempimento della società, l'Istituto escuteva la garanzia, accreditava sul conto la somma ricavata dalla vendita dei titoli oggetto del pegno e la tratteneva come pagamento del credito. Fallita la società debitrice, la Curatela chiedeva al Tribunale di riconoscere la natura “regolare” del pegno e di revocare ex art. 67 l. fall. l'operazione di escussione dello stesso. Il Tribunale ha rigettato l'azione revocatoria, prendendo le mosse dalla natura “irregolare” del pegno, al contrario di quanto ritenuto dalla Curatela. Nel pegno irregolare, «il creditore non acquista solamente il possesso del bene, ma anche la proprietà, obbligandosi a restituire il tantundem [cose fungibili della stessa specie, quantità e qualità] in caso di adempimento del debitore e trattenendo, invece, quanto ricevuto in caso di inadempimento, salva la restituzione dell'eccedenza». Il Tribunale richiama una decisione della Corte di cassazione (Cass., sez. 1, 8 agosto 2026, n. 16618; si veda da ultimo Cass. sez. 1, 15 novembre 2025, n. 30174), secondo la quale il pegno di saldo di conto corrente bancario costituito a favore della banca si configura come pegno irregolare solo quando sia espressamente previsto che la banca possa disporre della relativa somma. Due sono dunque le alternative. a) nel caso in cui questa facoltà non venga data, si è in presenza di un pegno regolare: in tal modo, la banca non acquisisce la somma, né ha l'obbligo di restituire l'equivalente; in quest'ultimo caso, non potendo la banca compensare il debito del cliente con un suo credito, l'incameramento della somma conseguente all'escussione del pegno è assoggettabile a revocatoria fallimentare ex art. 67 l. fall. b) laddove, invece, venga data la suddetta facoltà, il pegno è “irregolare”: il soggetto garantito diviene titolare, sin dalla costituzione della garanzia, dei beni oggetto del pegno, nonché (nel caso di fallimento) del diritto di soddisfarsi, non secondo il meccanismo previsto dagli artt. 2796-2798 c.c., ma direttamente sulla cosa, al di fuori del concorso con gli altri creditori. Nel caso di specie, il Tribunale desume la natura irregolare del pegno dall'ampiezza delle facoltà e dei poteri conferiti alla banca: a) nell'incipit del contratto è previsto che «su detti titoli, strumenti finanziari e valori oggetto della garanzia…. Siete fin d'ora autorizzati, ex art. 1723, comma II, c.c. a compiere ogni formalità necessaria per l'acquisizione, l'estensione, il trasferimento e la realizzazione della garanzia»; b) all'art. 9 del contratto è disciplinato il potere di disposizione della Banca, la quale può «in caso di inadempimento delle obbligazioni garantite, far vendere, con preavviso, i titoli e/o i valori costituiti in pegno a mezzo di intermediario autorizzato; sul prezzo netto ricavato la banca soddisfa ogni suo credito per capitale, interessi spese imposte ed ogni altro accessorio». In conclusione, «L'operazione della quale la Curatela ha chiesto la revoca altro non è che un atto di escussione della garanzia pignoratizia non revocabile ex art. 67 L.F., dal momento che non configura il pagamento di debiti liquidi ed esigibili». Il Tribunale si premura anche di richiamare altra parte della giurisprudenza (cfr. Trib. di Cremona, sent n.215/2015, Trib. Monza, sent. 10 giugno 2021 o Trib. Parma, sent. 15 gennaio 2024), che giunge a conclusioni più estreme. Secondo queste decisioni la natura irregolare o regolare del pegno sarebbe irrilevante: la normativa comunitaria dettata in tema di garanzie su strumenti finanziari, trasposta nel d.lgs. n. 140/2004, prevale rispetto al principio di inderogabilità del concorso almeno formale di tutti i creditori di un soggetto fallito o comunque sottoposto a procedura concorsuale ai sensi della legge fallimentare o del c.c.i.i. «In forza di tale disposizione [l'art. art. 4, comma 4 lettera b) del d.lgs. n. 140/2004], infatti, la Banca non dovrebbe soggiacere ai limiti imposti dagli articoli 52 e 53 L.F. per l'escussione della garanzia e l'acquisizione dello strumento finanziario vincolato a tale fine, con conseguente inammissibilità anche di una successiva dell'azione revocatoria fallimentare relativa all'atto di escussione». |