L’azione sociale di responsabilità esercitabile dal curatore nella liquidazione giudiziale

28 Gennaio 2026

In caso di liquidazione giudiziale il curatore può esercitare l’azione sociale di responsabilità contro gli amministratori?

Le azioni sociali di responsabilità contro gli amministratori sono previste dagli artt. 2393 e 2393-bis c.c. Il primo disciplina l'ipotesi di azione deliberata dall'assemblea dei soci o dal collegio sindacale; il secondo disciplina l'ipotesi di azione esercitata dai soci che rappresentino una certa quota del capitale sociale. L'art. 2394-bis c.c. prevede poi che tutte le predette ipotesi di azione sociale di responsabilità (e dell'azione di responsabilità spettante ai creditori sociali ex art. 2394 c.c.) spettino al curatore fallimentare (oggi curatore della liquidazione giudiziale), al commissario liquidatore e al commissario straordinario in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa ed amministrazione straordinaria.

La legge fallimentare, all'art. 146, prevedeva a sua volta la possibilità per il curatore fallimentare, previa autorizzazione del giudice delegato, di esercitare, tra l'altro, le azioni di responsabilità contro gli amministratori, i componenti degli organi di controllo, i direttori generali e i liquidatori. Il nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza prevede all'art. 255 c.c.i.i. che il curatore, anche oggi previa autorizzazione del giudice delegato, possa promuovere o proseguire, tra le altre, le azioni sociali di responsabilità nonché l'azione dei creditori ex art. 2394 c.c.

Dunque, il legislatore attuale, in linea con la normativa previgente, dà la possibilità al curatore di esercitare l'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori in ipotesi di liquidazione giudiziale. La giurisprudenza di merito, intervenuta di recente, ritiene che «l'azione di responsabilità, esercitata dal curatore ai sensi dell'art. 146 legge fall., riunisca in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2392-2393 e 2394 cod. civ., a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, onde il curatore può formulare istanze risarcitorie tanto con riferimento ai presupposti della loro responsabilità contrattuale verso la società, quanto a quelli della responsabilità extracontrattuale nei confronti dei creditori; ma, una volta effettuata la scelta nell'ambito di ogni singola questione, egli soggiace anche agli aspetti eventualmente sfavorevoli dell'azione individuata, divergendo le due azioni non solo al riguardo della decorrenza del termine di prescrizione, ma anche rispetto all'onere della prova e all'ammontare dei danni risarcibili (Cfr. Cass. a S.U. n. 1641/2017; Cass. n. 15955/2012, Cass. n. 10378/2012)» (Trib. Catania, Sez. Specializz. in materia di impresa, 2 gennaio 2025, n. 33/2025). Principi, questi, valevoli anche sotto la vigenza del nuovo codice della crisi, che si è posto in continuità, quanto alle azioni di responsabilità, con la legge fallimentare. In merito all'azione di responsabilità promossa dal curatore contro gli amministratori - oggetto dell'odierno quesito - recente giurisprudenza ha precisato che «nell'ambito dell'azione sociale di responsabilità promossa contro gli amministratori, ai fini della risarcibilità del preteso danno, la curatela attrice, in ossequio ai principi generali in materia di ripartizione dell'onere probatorio in ambito contrattuale, oltre ad allegare l'inadempimento dell'amministratore, deve anche allegare e provare, sia pure ricorrendo a presunzioni, l'esistenza di un danno concreto, cioè del depauperamento del patrimonio sociale, e la riconducibilità della lesione al fatto dell'amministratore inadempiente, quand'anche cessato dall'incarico: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente illecita o inadempiente. La società è quindi tenuta a dimostrare la sussistenza del nesso causale tra la condotta illecita denunciata e il danno lamentato, ed altresì a dimostrare l'entità del danno stesso» (Trib. Venezia, Sez. Specializz. in materia di impresa, 16 giugno 2025, n. 3000/2025).

Dunque, il curatore potrà promuovere o proseguire l'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori - azione di natura contrattuale - se questi hanno tenuto condotte tali da violare i doveri e gli obblighi ad essi imposti dalla legge o dallo statuto e se tali mancanze hanno provocato un danno (nesso eziologico) al patrimonio sociale. L'onere della prova relativo sia all'inadempimento dell'amministratore che al danno in concreto verificatosi come conseguenza del comportamento dello stesso spetta al curatore. Anche perché, «come esaustivamente evidenziato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. Civ. n. 9100/2015), i doveri imposti dalla legge, dall'atto costitutivo e dello statuto agli amministratori di società sono assai variegati, e solo in parte puntualmente specificati dalle norme di legge e dallo statuto. Molti degli obblighi degli amministratori non sono specificabili a priori e possono essere individuati solo tenendo conto dell'oggetto sociale, della natura dell'attività svolta e della diligenza richiesta dall'incarico» (Trib. Venezia, Sez. Specializz. in materia di Impresa, 16 giugno 2025, n. 3000/2025 cit.). Da qui la puntuale allegazione degli addebiti a carico degli amministratori da parte della curatela.

In conclusione, in caso di liquidazione giudiziale il curatore può promuovere o proseguire l'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori. Graverà su di lui l'onere di provare la mancata osservanza da parte degli amministratori dei doveri e degli obblighi loro imposti dall'art. 2392 c.c. o dallo statuto, nella loro complessa varietà non classificabile a priori, nonché il danno concreto subito dalla società come conseguenza diretta dell'inosservanza di tali doveri e obblighi.

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