Riclassificazione della cannabis: il voto dell’Ungheria viola il diritto UE

La Redazione
28 Gennaio 2026

L'Ungheria, votando sulle raccomandazioni dell'OMS in materia di riclassificazione della cannabis in contrasto alla posizione comune adottata dal Consiglio dell'Unione europea, ha violato la sua competenza esterna esclusiva, oltre che il principio di leale collaborazione.

Con sentenza del 27 gennaio 2026 la Corte di giustizia dell'Unione europea ha dichiarato che l'Ungheria è venuta meno agli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione votando, in sede ONU, contro la posizione comune del Consiglio sulla riclassificazione della cannabis e rilasciando, in tale occasione, una dichiarazione in aperto contrasto con la posizione comune europea.

 Il Consiglio dell'Unione, nel novembre 2020, aveva adottato una decisione (n. 2021/3) che definiva la posizione da assumere «a nome dell'Unione europea» alla sessione della Commissione ONU sugli stupefacenti, nel corso della quale vi sarebbe stato il voto sulle raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) relative alla modifica della classificazione della cannabis e delle sostanze correlate nelle convenzioni internazionali in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope.

Al momento del voto il rappresentante ungherese non solo si è espresso in maniera difforme dalla posizione europea comune, ma ha accompagnato tale scelta con una presa di posizione formale in controtendenza rispetto alla linea concordata dal Consiglio.

La Commissione europea ha proposto, quindi, ricorso per inadempimento contro l'Ungheria per violazione della competenza esterna esclusiva dell'Unione e del principio di leale collaborazione. L'Ungheria, nel difendersi, ha principalmente sostenuto l'illegittimità della decisione del Consiglio.

La Corte di giustizia ha accolto il ricorso, rilevando, innanzitutto, che la decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio definisce la nozione di «stupefacenti» tramite rinvio alle convenzioni ONU di settore, così che le decisioni internazionali che incidono sulla classificazione delle sostanze stupefacenti possono avere un impatto diretto sull'applicazione delle sanzioni previste dal diritto dell'Unione. Ne discende che l'adozione di una posizione, «a nome dell'Unione», rientra nella competenza esterna esclusiva ai sensi dell'art. 3, par. 2, TFUE e gli Stati membri non possono discostarsene nei contesti internazionali.

L'Ungheria, agendo autonomamente, ha dunque violato sia la competenza esclusiva riconosciuta all'Unione che la decisione del Consiglio che concretizzava l'esercizio di tale competenza.

La Corte ha richiamato anche il principio di leale cooperazione sancito dall'art. 4, par. 3, TUE, sottolineando che gli Stati membri devono facilitare l'azione dell'Unione ed evitare qualsiasi misura idonea a ostacolare il conseguimento degli obiettivi comuni.

In tale prospettiva, il voto contrario espresso dall'Ungheria in seno a un organo delle Nazioni Unite, a fronte di una posizione comune vincolante, ha compromesso sia il principio di leale cooperazione, sia il principio di unità della rappresentanza esterna dell'Unione, indebolendo il potere negoziale della stessa rispetto alle altre parti contraenti.

Infine, la Corte evidenzia come, nell'ambito di un ricorso per inadempimento, uno Stato membro non possa utilmente eccepire l'illegittimità di un atto dell'Unione (decisione, regolamento o altro atto istituzionale) come giustificazione del proprio mancato rispetto degli obblighi derivanti, in quanto ammettere una simile difesa equivarrebbe a consentire allo Stato di «farsi giustizia da solo», soluzione incompatibile con lo Stato di diritto e con il dovere di solidarietà fra Stati membri.

Solo laddove l'atto fosse affetto da vizi talmente gravi ed evidenti da poterlo qualificare come «inesistente», tale circostanza potrebbe essere fatta valere a propria discolpa.