Combustione illecita di rifiuti ex art. 256-bis TUA

29 Gennaio 2026

Irrilevanza della previa contestazione del reato presupposto e abrogazione della responsabilità da posizione del titolare d'impresa.

Massima

Ai fini della configurabilità del delitto di combustione illecita di rifiuti, di cui all'art. 256-bis d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, non è richiesta la previa contestazione delle contravvenzioni di abbandono o di deposito incontrollato di rifiuti, essendo necessario esclusivamente che la condotta abbia ad oggetto rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato.

Il caso

La sentenza in commento trae origine dalla condanna di un imprenditore agricolo per il delitto di combustione illecita di rifiuti di cui all'art. 256-bis d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (TUA). Secondo l'accertamento dei giudici di merito, l'imputato, quale committente e in concorso con due dipendenti, aveva appiccato il fuoco a una consistente quantità di rifiuti plastici (polistirolo), abbandonati o depositati in modo incontrollato su un terreno di sua proprietà.

Il Tribunale di Messina, con sentenza del 20 novembre 2023, riteneva integrata la fattispecie delittuosa, condannando l'imputato alla pena di due anni di reclusione. La decisione veniva confermata dalla Corte d'appello di Messina l'11 aprile 2025, che respingeva integralmente i motivi di gravame.

Avverso tale pronuncia l'imputato proponeva ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, denunciando – per quanto qui rileva – l'assenza di prova circa la propria partecipazione alla combustione, l'erronea qualificazione dei rifiuti come “abbandonati o depositati in modo incontrollato” e, soprattutto, l'omessa contestazione del reato presupposto di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, che avrebbe impedito la configurabilità del delitto di cui all'art. 256-bis TUA.

La questione

La pronuncia pone al centro dell'attenzione due questioni di particolare rilievo sistematico nel diritto penale ambientale:

  1. se, ai fini della configurabilità del delitto di combustione illecita di rifiuti, sia necessaria la previa (o contestuale) contestazione delle contravvenzioni di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti;
  2. se, dopo l'entrata in vigore del d.l. 8 agosto 2025, n. 116 (cd. “Terra dei Fuochi”), sia ancora configurabile una responsabilità autonoma del titolare dell'impresa per omessa vigilanza, ai sensi del previgente comma 3 dell'art. 256-bis TUA.

   

Si tratta di interrogativi che incidono direttamente sulla struttura della fattispecie e sui criteri di imputazione soggettiva, in un settore già caratterizzato da un forte inasprimento della risposta sanzionatoria e da un irrigidimento della disciplina processuale.

Le soluzioni giuridiche

La Terza Sezione penale rigetta il ricorso, affermando principi destinati ad assumere valore di coordinate ermeneutiche stabili.

In primo luogo, viene stabilita l'irrilevanza della previa contestazione dell'illecito presupposto.

La Corte ribadisce che il delitto di cui all'art. 256-bis TUA non presuppone, sul piano formale, la contestazione di un autonomo reato di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti. Ciò che rileva è esclusivamente il dato fattuale: l'oggetto materiale della combustione deve consistere in rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato, ossia senza il rispetto delle fondamentali prescrizioni e cautele poste a tutela della salute e dell'ambiente.

La fattispecie, pertanto, non richiede particolari formalismi e non prevede una sequenza procedimentale a passaggi predeterminati, nella quale il pubblico ministero debba necessariamente contestare prima l'illecito contravvenzionale e solo successivamente il delitto di combustione. La Cassazione si pone così in linea di continuità con un orientamento già affermatosi in giurisprudenza, ma lo esplicita con particolare nettezza, escludendo ogni automatismo tra qualificazione giuridica e struttura dell'imputazione.

Secondariamente, la Corte ribadisce la nozione di deposito incontrollato di rifiuti.

Nel ricostruire il presupposto oggettivo della fattispecie, la Corte chiarisce nuovamente che il deposito incontrollato ricorre ogniqualvolta la collocazione dei rifiuti avvenga al di fuori di un sistema organizzato di gestione, in assenza delle prescritte cautele ambientali. Esso si distingue dal deposito temporaneo lecito – che presuppone rigorosi requisiti di luogo di produzione, quantità dei rifiuti, durata della condotta e funzionalità allo smaltimento – e si caratterizza per la sua occasionalità e irregolarità, analogamente all'abbandono.

Nel caso esaminato era emerso che i rifiuti erano stati accatastati alla rinfusa, in maniera consistente, sul terreno di proprietà del ricorrente, senza il rispetto delle fondamentali prescrizioni e cautele da osservarsi per la salvaguardia della salute e dell'ambiente.

Da ultimo, alla luce della novella che ha fatto seguito alla conversione in legge del d.l. c.d. “Terra dei Fuochi”, viene preso atto della fine della responsabilità da posizione del titolare d'impresa

Di particolare interesse è il passaggio in cui la Cassazione dà conto dell'abrogazione del comma 3 dell'art. 256-bis TUA, operata dal d.l. n. 116/2025, come convertito dalla legge n. 147/2025. Tale disposizione prevedeva una forma di responsabilità autonoma del titolare dell'impresa o del responsabile dell'attività organizzata per omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali.

La Corte esclude recisamente che, dopo la riforma, possa sopravvivere una simile responsabilità “da posizione”. L'imprenditore risponde oggi solo secondo i criteri ordinari del concorso di persone nel reato, che richiedono la prova di un contributo causale e psicologico concreto: ordini, direttive, prassi aziendali tollerate o incentivate, ovvero una consapevole accettazione del rischio.

Nel caso di specie, tale prova è stata ritenuta sussistente sulla base di elementi indiziari convergenti, valorizzando la riconducibilità della combustione a una prassi aziendale e l'assenza di qualsiasi presa di distanza dell'imputato rispetto all'operato dei dipendenti. Pertanto, la Corte ritiene esente da censure la decisione del giudice di merito laddove aveva correttamente fondato la dichiarazione di responsabilità dell'imputato sulla base della ricostruzione di tutti gli elementi del concorso di persone ai sensi dell'art. 110 c.p., senza far ricorso ad alcuna forma di automatismo (pure, all'epoca, possibile in virtù della disposizione oggi abrogata).

Osservazioni

La sentenza n. 39162/2025 si colloca in un momento di profonda trasformazione del diritto penale dei rifiuti, segnato dal c.d. decreto “Terra dei Fuochi”, che ha determinato un vero e proprio salto di specie di numerose figure di reato, mediante la conversione di condotte prima contravvenzionali in delitti e riducendo drasticamente gli spazi di deflazione processuale.

In questo contesto, la decisione assume rilievo per almeno tre ordini di ragioni.

Anzitutto, essa consolida una lettura sostanzialistica dell'art. 256-bis TUA, sottraendo la fattispecie a un approccio meramente formale legato a previe contestazioni elevate nei confronti dell'imputato, con un approccio simile a quello adottato per reati come la ricettazione o il riciclaggio, nel cui ambito il giudice, relativamente al c.d. “reato presupposto”, può procedere direttamente ad una ricostruzione degli elementi costitutivi senza necessità di un antecedente accertamento. La centralità del dato fattuale rafforza l'efficacia repressiva della norma, ma al tempo stesso impone alla difesa di concentrare l'attenzione sulla qualificazione in concreto dei rifiuti oggetto della combustione e sulle modalità del loro deposito.

Secondariamente, la presa d'atto della definitiva scomparsa della responsabilità autonoma per omessa vigilanza rappresenta un punto di equilibrio tra esigenze di tutela ambientale e principi fondamentali del diritto penale. Viene finalmente superata una previsione che la dottrina aveva a lungo guardato con sospetto, poiché esposta al rischio di responsabilità oggettiva mascherata e di duplicazione rispetto al concorso di persone.

Infine, la pronuncia offre indicazioni operative di grande utilità: se è vero che il titolare d'impresa non risponde più “per posizione”, è altrettanto chiaro che l'accusa potrà valorizzare prassi aziendali, direttive implicite e comportamenti post factum per dimostrare il concorso nel reato, anche a titolo omissivo ovvero di mera agevolazione. Ne deriva un rafforzamento dell'indagine sulla dimensione organizzativa del reato, che diventa il terreno principale del confronto processuale. L'auspicio è che, venuta meno la possibilità di contestare il reato “per posizione”, il giudicante mantenga il necessario rigore nell'accertare la sussistenza di tutti gli elementi tipici – oggettivi e soggettivi – del concorso di persone, senza scorciatoie argomentative.

In definitiva, la decisione in commento segna un passaggio importante nel diritto penale ambientale contemporaneo: un sistema più severo e meno formalistico, ma – almeno sul piano teorico – più coerente con i principi della responsabilità personale.

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