Contestazione suppletiva e decorrenza termine presentazione querela
Maria Silvia Giorgi
30 Gennaio 2026
In tema di reati divenuti procedibili a querela per effetto della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 - c.d. Riforma Cartabia -, anche ove sia decorso il termine previsto dall'art. 85 d.lgs. citato senza che sia stata proposta la querela, al pubblico ministero è consentita la contestazione di un'aggravante che renda il reato procedibile d'ufficio, in quanto l'esercizio di tale potere non prevede decadenze o limitazioni, neanche nel caso in cui l'elemento aggravatore sia emerso già prima dell'esercizio dell'azione penale.
Il caso e la questione controversa
Il Tribunale di Salerno dichiarava non doversi procedere nei confronti dei due imputati - in relazione al reato di cui agli artt. 624 e 625, n. 2 c.p. - per mancanza della necessaria condizione di procedibilità costituita dalla querela.
Si precisava che all'esito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la fattispecie contestata rientrava tra quelle divenute perseguibili a querela, disposizione da intendersi applicabile retroattivamente; in riferimento al regime transitorio dettato dall'art. 85 del d.lgs. citato e alla conseguente decorrenza del termine per proporre querela dalla data di entrata in vigore della riforma, non era stata presentata alcuna istanza di punizione da parte della persona offesa; rilevava infine che non poteva attribuirsi alcuna valenza processuale alla contestazione suppletiva a opera del pubblico ministero in quanto tardivamente operata, cioè dopo che doveva intendersi emersa l'insussistenza sopravvenuta della condizione di procedibilità e, quindi, avvenuta nell'ambito di un segmento processuale al cui interno l'esercizio della relativa facoltà doveva intendersi ormai precluso.
Il tema oggetto dalla sentenza è se, in relazione ai reati divenuti procedibili a querela per effetto della modifica introdotta dal d.lgs. citato, essendo inutilmente decorso il termine per la presentazione della querela, sia o meno consentito al pubblico ministero procedere - ex art. 517 c.p.p. - alla contestazione suppletiva di una circostanza aggravante che renda il reato procedibile d'ufficio.
Il principio di diritto
Cass. pen., sez. IV, 9 ottobre 2025, n. 37988
In tema di reati divenuti procedibili a querela per effetto della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 - c.d. Riforma Cartabia -, anche ove sia decorso il termine previsto dall'art. 85 d.lgs. citato senza che sia stata proposta la querela, al pubblico ministero è consentita la contestazione di un'aggravante che renda il reato procedibile d'ufficio, in quanto l'esercizio di tale potere non prevede decadenze o limitazioni, neanche nel caso in cui l'elemento aggravatore sia emerso già prima dell'esercizio dell'azione penale.
Il contrasto
Contestazione suppletiva: oltre i limiti dell'improcedibilità del reato
Secondo un primo orientamento, a cui aderisce la decisione in commento, è consentito al pubblico ministero, nel caso in cui sia decorso il termine per proporre la istanza di punizione, di modificare l'imputazione attraverso la contestazione, in sede di udienza, di una circostanza aggravante che rende il reato procedibile d'ufficio, perché l'esercizio di siffatto potere non prevede decadenze o limitazioni, neppure nell'ipotesi in cui la circostanza sia emersa antecedentemente all'esercizio dell'azione penale.
Più precisamente, è stato osservato che in caso di decorso del termine per proporre la querela di cui all'art. 85 del d.lgs. citato, è consentito al pubblico ministero di modificare l'imputazione mediante la contestazione, in udienza, di un'aggravante che renda il reato procedibile d'ufficio, non essendosi realizzato alcun effetto preclusivo definitivo che imponga al giudice una pronuncia “ora per allora”. Tale ordine di idee si fonda sulla circostanza che in ipotesi di declaratoria di improcedibilità, a differenza del caso di estinzione del reato, anche i fatti sopravvenuti assumono rilievo e i requisiti della pronuncia vanno accertati nel momento in cui la stessa deve essere resa.
A conferma di questa esegesi, sono state valorizzate le modifiche normative introdotte dalla riforma Cartabia, con particolare riguardo all'art. 554-bis c.p.p.
In definitiva, l'effetto di improcedibilità del reato si realizza indiscutibilmente con riferimento all'originario capo di imputazione, ma nulla vieta al P.M. di operare, alla prima udienza utile successiva e nel contraddittorio delle parti, una modifica dell'imputazione a mezzo della contestazione suppletiva della circostanza aggravante risultante dagli atti (Cass. pen., sez. V, 4 agosto 2025, n. 28514, Rv. 288373; Cass. pen., sez. V, 5 febbraio 2025, n. 4767, no mass.; Cass. pen., sez. IV, 13 novembre 2024, n. 41716, Rv. 287037; Cass. pen., sez. IV, 22 novembre 2023, n. 50258, Rv. 285471; Cass. pen., sez. F., 24 novembre 2023, n. 43255, Rv. 285216).
Di contro, secondo altra impostazione, in tema di reati divenuti procedibili a querela per effetto della modifica di cui al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il giudice del dibattimento, ove sia spirato il termine previsto dall'art. 85 d.lgs. citato in assenza di proposizione della querela, a seguito dell'instaurazione del contraddittorio e dell'ammissione delle prove, è tenuto a pronunciare sentenza di improcedibilità ex art. 129 c.p.p., essendo inefficace, in quanto indicativa di un abuso del processo da parte del pubblico ministero, la contestazione di un'aggravante finalizzata esclusivamente a rendere il reato procedibile d'ufficio (Cass. pen., sez. IV, 21 febbraio 2024, n. 27181, Rv. 286652).
In questo senso si valorizzano i principi espressi dalla giurisprudenza in base ai quali l'accertato difetto – originario o sopravvenuto – di una condizione di procedibilità, preclude lo svolgimento di qualsiasi attività processuale di parte e di qualsiasi ulteriore accertamento in punto di fatto, comportando quindi l'obbligo in capo al giudice, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., di dichiarare l'immediata improcedibilità dell'azione penale (tra le altre, Cass. pen., sez. IV, 3 ottobre 2023, n. 44157, Rv. 285647; Cass. pen., sez. IV, 10 luglio 2024, n. 27181, Rv. 286652; Cass. pen., sez. V, 4 aprile 2024, n. 13775, Rv. 286224; Cass. pen., sez. V, 4 aprile 2024, n. 13776, Rv. 286228; Cass. pen., sez. V, 21 maggio 2024, n. 20093, Rv. 286460).
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