Giurisdizione del g.a. per il risarcimento delle vittime del Covid

La Redazione
29 Gennaio 2026

La Sezioni Unite, nell'ordinanza 29 gennaio 2026, n. 1952, hanno stabilito che rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. c, del d.lgs. n. 104/2010, la controversia promossa dai familiari delle «vittime del Covid» nei confronti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della Salute e della Regione Lombardia, volta a ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali per la morte dei propri congiunti.

I giudici hanno chiarito che il petitum sostanziale che sorregge l'azione giudiziaria va individuato nella dedotta lesione di diritti fondamentali - quello alla salute dei congiunti deceduti a causa del Covid-19 e, quindi, quello all'integrità del rapporto parentale degli attori/interventori - cagionata dalle azioni/omissioni dell'apparato amministrativo (Stato/Regioni) nell'apprestamento di misure adeguate a fronteggiare la crisi pandemica.

Nonostante nel ricorso si assuma che non sono denunciate le modalità di esercizio del potere amministrativo, bensì la diretta lesione dei diritti soggettivi in forza degli «atti compiuti in violazione di normative nazionali e sovranazionali e le omissioni poste in essere dalle amministrazioni convenute», le allegazioni di supporto alle svolte pretese risarcitorie danno conto, invece, di una causa petendi incentrata sull'inefficienza dello svolgimento dei compiti di amministrazione attiva nell'ambito dell'organizzazione del servizio sanitario nazionale (S.S.N.) prima e durante la crisi pandemica da Covid-19.

In tal senso, conclude la S.C., trova rilievo la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 104/2010, in relazione alle controversie afferenti ad un servizio di pubblica utilità, quale è, per l'appunto, il S.S.N.

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