È valido l’atto d’appello sottoscritto digitalmente da un avvocato privo di nomina fiduciaria?
27 Gennaio 2026
Al quesito la Cassazione ha risposto negativamente la Cassazione. Per la Sezione la sottoscrizione dell'avvocato non ritualmente investito con atto di nomina della parte coincide con la mancanza di sottoscrizione da parte del difensore di fiducia. Secondo i giudici di legittimità mancherebbe, in tal caso, un presupposto fondamentale del corretto esercizio di difesa nel processo in snodi decisivi quali l'impugnazione della sentenza. Con la decisione n. 2338/2025 – ha dichiarato l'inammissibilità dell'atto derivante dal l'insormontabilità del vizio di sottoscrizione digitale dell'impugnazione da parte del difensore di fiducia, a meno che non sia provato che ciò non è dovuto a propria negligenza, e, si badi, a nulla rileva il fatto che lo stesso difensore di fiducia abbia autenticato la nomina del sostituto. Invero, la volontà di appellare deve essere chiara e proveniente dalla parte interessata: per cui la nomina fiduciaria al professionista che agisce e sottoscrive l'atto depositato contro la decisione di primo grado deve essere riferibile all'imputato con conferimento dei relativi poteri nel processo al proprio difensore nominato. Per i giudici di legittimità una tale lettura mira a sottolineare l'importanza del ruolo del difensore di fiducia, unico soggetto cui è riconosciuto il diritto di esprimere la volontà dell'imputato vieppiù. Occorre, peraltro, la sussistenza di condizioni indizianti la paternità certa dell'atto (quali la documentata presenza del logo contenente la firma digitale nei documenti visualizzati sul computer del difensore, la provenienza da un indirizzo PEC certificato del difensore, con buona pace del principio di conservazione degli atti Nel ricorso respinto si sosteneva, invece, che l'inammissibilità è vizio che scatta solo in caso di totale assenza di sottoscrizione e non quando questa sia viziata ciò che determinerebbe solo un caso di irregolarità. L'art. 87-bis, comma 7, lett. a), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 si riferisce esclusivamente alla mancanza della sottoscrizione digitale che invece, nel caso di specie, era presente. Il difensore nominato, a seguito di un imprevedibile malfunzionamento della chiavetta elettronica manifestatosi nell'ultimo giorno utile al deposito dell'appello, dovette sottoscrivere l'atto di gravame avvalendosi del dispositivo elettronico del sostituto collega di studio, peraltro già più volte delegato in numerose attività processuali. Va ricordato che una diversa impostazione è stata, invece, assunta dalla Sez. IV, con la sentenza numero 1910 depositata il 19 gennaio 2026 ha stabilito che non costituisce causa di inammissibilità del ricorso per cassazione la mancata sottoscrizione digitale degli allegati trasmessi telematicamente, quando si tratti di documenti non essenziali al contenuto dell'impugnazione o già presenti nel fascicolo processuale, operando il principio di conservazione degli atti processuali. In tal caso si è affermato che l'articolo 87-bis, comma 7, del decreto legislativo 150/22 sanziona con l'inammissibilità solo la mancata sottoscrizione dell'atto di impugnazione; la trasmissione da PEC non registrata; la trasmissione a PEC non competente. |