Sull’ordine di esame delle questioni

Redazione Scientifica Processo amministrativo
26 Gennaio 2026

Secondo l'art. 76, comma 4, c.p.a., e la sentenza Consiglio di Stato n. 5/2015, vanno esaminate prima le questioni di rito, poi le condizioni dell'azione (interesse e legittimazione) e infine il merito del ricorso.

In conformità con quanto stabilito dall'art. 76, comma 4, c.p.a., come interpretato dal Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza n. 5/2015, è necessario esaminare in via prioritaria le questioni pregiudiziali di rito rispetto alle condizioni dell'azione (interesse e legittimazione ad agire) e successivamente procedere all'esame del merito del ricorso.

A tal proposito, deve essere rispettato l'ordine indicato dalla Plenaria: a) giurisdizione; b) competenza; c) capacità delle parti; d) ius postulandi; e) ricevibilità e rimessione in termini; f) contraddittorio; g) estinzione del giudizio.

Di conseguenza, l'eccezione di irricevibilità del ricorso va valutata con precedenza rispetto a quella relativa all'estinzione del giudizio per perenzione.

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