Sull’ordine di esame delle questioni
26 Gennaio 2026
In conformità con quanto stabilito dall'art. 76, comma 4, c.p.a., come interpretato dal Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza n. 5/2015, è necessario esaminare in via prioritaria le questioni pregiudiziali di rito rispetto alle condizioni dell'azione (interesse e legittimazione ad agire) e successivamente procedere all'esame del merito del ricorso. A tal proposito, deve essere rispettato l'ordine indicato dalla Plenaria: a) giurisdizione; b) competenza; c) capacità delle parti; d) ius postulandi; e) ricevibilità e rimessione in termini; f) contraddittorio; g) estinzione del giudizio. Di conseguenza, l'eccezione di irricevibilità del ricorso va valutata con precedenza rispetto a quella relativa all'estinzione del giudizio per perenzione. |