Sulla legittimazione ad agire dell’operatore economico non partecipante alla gara

Redazione Scientifica Processo amministrativo
27 Gennaio 2026

Il termine decadenziale di trenta giorni previsto dall'art. 120, comma 2, c.p.a., si applica anche all'impugnazione del diniego di riapertura dei termini per la presentazione dell'offerta, poiché tale istanza è funzionale alla partecipazione alle procedure disciplinate dal d.lgs. 36/2023.

Un operatore che non abbia partecipato alla gara non può contestarne gli esiti, in quanto privo di una posizione giuridica differenziata rispetto agli altri, né può fondare la legittimazione sulla sola volontà di partecipare con l'uscente o sul precedente ruolo di affidatario.

Chi non ha preso parte alla gara non ha diritto ad accedere alla documentazione prodotta dalla aggiudicataria, mancando un interesse concreto e una posizione giuridicamente tutelata.

Il collegio (T.a.r. per la Lombardia, Brescia, sezione I, 21 novembre 2025, n. 1061) ha statuito che il termine decadenziale di trenta giorni, previsto dall'art. 120, comma 2, c.p.a., trova applicazione anche nell'ipotesi in cui venga impugnato il diniego di riapertura dei termini per la presentazione delle offerte, trattandosi di una richiesta strettamente funzionale alla partecipazione alle procedure regolate dal d.lgs. 36/2023.

Inoltre, è stato chiarito che l'operatore economico che non abbia effettivamente partecipato alla gara non è legittimato a contestarne gli esiti, non possedendo una posizione giuridica differenziata rispetto agli altri soggetti. La legittimazione, infatti, non può essere fondata né sulla mera volontà di partecipare insieme al gestore uscente, né sul precedente ruolo di affidatario del servizio.

Il collegio ha inoltre affermato che chi non ha preso parte alla gara non ha diritto di accesso alla documentazione prodotta dalla società aggiudicataria, in quanto manca un interesse concreto e una posizione giuridicamente tutelata; consentire tale accesso ai non concorrenti rischierebbe di compromettere il rapporto fiduciario con l'amministrazione e di superare i limiti del rischio assunto dai partecipanti alla procedura.

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