La domanda risarcitoria da impossibilità di esecuzione del giudicato e sua giurisdizione

Redazione Scientifica Processo amministrativo
28 Gennaio 2026

Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda risarcitoria da impossibilità di esecuzione del giudicato.

Rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la domanda di risarcimento dei danni conseguenti all'impossibilità di dare esecuzione al giudicato, ai sensi dell'art. 112, comma 3, c.p.a., anche quando l'impossibilità sia l'effetto di una condotta della pubblica amministrazione contraria ai doveri di correttezza e buona fede, idonea a impedire il conseguimento del bene della vita riconosciuto in sede giurisdizionale.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ribadito i principi fissati dall'Adunanza plenaria, 12 maggio 2017, n.  2, secondo i quali la tutela risarcitoria prevista dall'art. 112, comma 3, c.p.a. ha natura compensativa e si configura come una sorta di ottemperanza per equivalente, destinata a operare nei casi in cui l'ottemperanza in forma specifica del giudicato non sia più possibile. Si tratta di un'azione nuova, esperibile in quanto l'ottemperanza non è stata realizzata, che non mira all'attuazione di una precedente decisione giurisdizionale, ma assume il giudicato come presupposto dell'illecito e della conseguente responsabilità risarcitoria.

Per esigenze di effettività della tutela e concentrazione del giudizio, la cognizione su tale azione spetta al giudice dell'ottemperanza, anche a prescindere dal rispetto del doppio grado di giudizio.

Le Sezioni Unite hanno, pertanto, confermato la sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 11 novembre 2024, n. 8972.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.