La domanda risarcitoria da impossibilità di esecuzione del giudicato e sua giurisdizione
28 Gennaio 2026
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ribadito i principi fissati dall'Adunanza plenaria, 12 maggio 2017, n. 2, secondo i quali la tutela risarcitoria prevista dall'art. 112, comma 3, c.p.a. ha natura compensativa e si configura come una sorta di ottemperanza per equivalente, destinata a operare nei casi in cui l'ottemperanza in forma specifica del giudicato non sia più possibile. Si tratta di un'azione nuova, esperibile in quanto l'ottemperanza non è stata realizzata, che non mira all'attuazione di una precedente decisione giurisdizionale, ma assume il giudicato come presupposto dell'illecito e della conseguente responsabilità risarcitoria. Per esigenze di effettività della tutela e concentrazione del giudizio, la cognizione su tale azione spetta al giudice dell'ottemperanza, anche a prescindere dal rispetto del doppio grado di giudizio. Le Sezioni Unite hanno, pertanto, confermato la sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 11 novembre 2024, n. 8972. |