È illegittimo negare al medico imputato la citazione dell’assicuratore obbligatorio della struttura sanitaria

Redazione Scientifica Processo amministrativo
29 Gennaio 2026

E' illegittimo non consentire al medico imputato di chiedere la citazione in giudizio dell'assicuratore della struttura sanitaria o sociosanitaria per i casi di responsabilità civile derivante dalle assicurazioni obbligatorie previste dalla legge L. n. 24 del 2017

La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 83 c.p.p. per violazione dell'art. 3 Cost., nella parte in cui non consente all'imputato, nel processo penale con costituzione di parte civile, la facoltà di chiedere la citazione dell'assicuratore, ove la responsabilità civile derivi da un'assicurazione obbligatoria ex lege, quando tale facoltà è riconosciuta al convenuto nel giudizio civile, per la disparità di trattamento sul piano delle facoltà difensive, in violazione dell'art. 3 Cost.

La Corte ha evidenziato che l'assicurazione della responsabilità civile del medico verso il paziente, da un lato, è obbligatoria ex art. 10, comma 1, della L. n. 24/2017 , dall'altro, assolve ad una "funzione plurima" di garanzia, tutelando sia il medico-assicurato, che ha diritto di vedersi manlevato dalle pretese risarcitorie del danneggiato, con correlato diritto di regresso verso l'assicuratore, sia i pazienti-danneggiati dall'attività medica, garantendo loro, entro i limiti del massimale assicurativo, il ristoro dei danni subiti. A tale duplice funzione deve corrispondere l'allineamento, anche in sede penale, dei poteri processuali di "chiamata" riconosciuti in sede civile. Al fine di evitare disarmonie e ulteriori disparità di trattamento, l'illegittimità dell'art. 83 c.p.p. è stata dichiarata, in via consequenziale, anche con riferimento ai medici liberi professionisti.

 In conclusione, la Corte costituzionale:

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 83 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall'assicurazione obbligatoria prevista dall'art. 10, comma 1, terzo periodo, della L. 8 marzo 2017, n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie), l'assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della L. 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), del medesimo art. 83 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall'assicurazione obbligatoria prevista dall'art. 10, comma 2, della L. n. 24 del 2017, l'assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato.

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