Notifica PEC ex art. 40 c.c.i.i. e irrilevanza delle condizioni di salute del legale rappresentante della società
29 Gennaio 2026
Con reclamo ex art. 51 c.c.i.i. avverso la sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale, una società deduceva, tra l'altro, «la violazione del proprio diritto di difesa non avendo essa avuto conoscenza della pendenza del procedimento per l'apertura della propria liquidazione giudiziale, poiché, pur nella regolarità delle notifiche effettuate, essa era inattiva a decorrere dal 2021, da quando cioè il suo legale rappresentante, versava in condizioni di salute precarie ed essa era stata, pertanto, costretta a cedere un ramo d'azienda». La Corte d'appello di Napoli ritiene infondata la censura, in quanto «il ricorso del creditore per l'apertura della liquidazione giudiziale e del decreto di comparizione per la fissata udienza sono stati notificati al debitore mediante le formalità stabilite dall'art. 40 c.c.i.i., cioè mediante notifica all'indirizzo PEC, ancora attivo e funzionante del debitore, sicché qualsiasi argomentazione relativa allo stato di salute invalidante del legale rappresentante ed all'impossibilità di quest'ultimo di controllare la casella PEC della società rappresentata non ha fondamento». |