La Consulta offre un’interpretazione restrittiva e costituzionalmente orientata dell’art. 187 C.d.S.

02 Febbraio 2026

Tre diversi giudici hanno sottoposto a scrutinio di costituzionalità il nuovo testo dell'art. 187 e la disposizione modificatrice recata dalla l. n. 177/2024, quanto alla soppressione dell'inciso «in stato di alterazione psico-fisica», in riferimento agli artt. 3,13,25 comma 2 e 27 Cost.  

Premessa: l'evoluzione normativa dell'art. 187 C.d.S.

Nell'originaria formulazione l'art. 187 C.d.S. puniva la guida in stato di “alterazione” psico-fisica in conseguenza dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

La disposizione descriveva un reato di condotta di pericolo concreto, funzionale alla tutela dell'interesse alla sicurezza per la circolazione stradale, strumentale alla protezione dell'incolumità degli utenti della strada.

Come da consolidata giurisprudenza, costituzionale e di legittimità, la fattispecie era costituita dal concorso di due elementi qualificanti: da un lato, lo stato di alterazione, capace di compromettere le normali condizioni psico-fisiche indispensabili nello svolgimento della guida e concretizzante di per sé una condotta di pericolo per la sicurezza della circolazione stradale; dall'altro, l'assunzione di sostanze (stupefacenti o psicotrope), idonee a causare lo stato di alterazione.

La l. 25/11/2024 n. 177 - al fine di porre rimedio alle difficoltà operative riscontrate nella contestazione dell'illecito della guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, incidendo principalmente sugli strumenti di accertamento a disposizione delle forze di polizia, come si legge nella relazione illustrativa - ha innovato in modo consistente la disciplina dell'art. 187, prevedendo un pacchetto di ben 11 modifiche.

Il reato è riformulato mediante la soppressione (nella rubrica, nel comma 1 e nel comma 1-bis) della locuzione concernente il parametro clinico dello “stato di alterazione psico-fisica” e la tipizzazione della guida “dopo” aver assunto sostanze stupefacenti. In sostanza, il collegamento causale viene sostituito dal nesso meramente storico-cronologico.

Fin da subito, la novella era sembrata a rischio di censura di incostituzionalità. 

E tanto è accaduto a distanza di meno di 4 mesi dall'entrata in vigore della riforma.

Il caso

Ricostruite le singole vicende che avevano portato il pubblico ministero a chiedere l'emissione di decreto penale di condanna per il reato di cui all'art. 187 C.d.S., tre diversi giudici:

  • il G.i.p. di Macerata, con ordinanza del 28/3/2025;
  • il G.i.p. di Siena, con ordinanza del 18/4/2025;
  • e il G.i.p. di Pordenone, con ordinanza dell'8/4/2025;

   

hanno sottoposto a scrutinio di costituzionalità (i primi due) il nuovo testo dell'art. 187 e (l'ultimo) la disposizione modificatrice recata dalla l. n. 177/2024, quanto alla soppressione dell'inciso «in stato di alterazione psico-fisica», in riferimento agli artt. 3,13,25 c. 2 e 27 Cost.  

Le questioni

- Secondo il G.i.p. di Macerata, il tenore letterale della nuova disposizione, in assenza di qualsiasi delimitazione temporale dell'assunzione rispetto alla guida, risulterebbe irrazionale, in quanto la fattispecie arriverebbe a comportare la conseguenza che se una persona avesse assunto stupefacenti a 18 anni e poi si mettesse alla guida a 60 anni sarebbe punibile in quanto guida dopo aver assunto sostanze; laddove, invece, si ritenesse che l'espressione faccia riferimento a uno spazio temporale prossimo rispetto alla guida, si tratterebbe di norma inammissibilmente generica, stante la mancata individuazione dell'elemento temporale.

Peraltro, la disposizione risulterebbe violare il principio di necessaria offensività del reato, atteso che si applicherebbe anche a condotte prive di alcun pericolo per la circolazione, laddove gli effetti degli stupefacenti risultino svaniti nonostante rimangano tracce nelle urine.

Risulterebbe, inoltre, in contrasto con i principi di uguaglianza e ragionevolezza, da un lato, sanzionare, ai sensi dell'art. 186 C.d.S., chi guida in stato di ebbrezza, e, dall'altro, prescindere totalmente dallo stato di alterazione nella fattispecie di cui all'art. 187. Altrettanto irrazionale risulterebbe, infine, sanzionare penalmente chi, pur avendo la patente, guidi dopo l'assunzione (illecita, ex art. 75 d.P.R. n. 309/1990) di stupefacenti senza recare alcun pericolo per la circolazione, e non sanzionare allo stesso modo, chi guidi senza aver conseguito la patente, condotta di sicuro pericolo per la circolazione stradale, considerato che l'art. 116 C.d.S. prevede una mera sanzione amministrativa.

- Il G.i.p. di Siena osserva che, all'esito della riforma, deriva un'operazione con effetti espansivi del perimetro della penalità, entro il quale rientrerebbero, in maniera irragionevole, tanto l'ipotesi di guida dopo l'assunzione di sostanze cui sia conseguita un'effettiva compromissione psico-fisica, quanto quella priva di alcuna alterazione. L'incriminazione in tal modo, avrebbe a oggetto un modo di essere dell'autore, assuntore di sostanze.

La disposizione configurerebbe un reato di condotta di pericolo presunto, non sorretto da alcuna base nomologica, atteso che la fattispecie risulta sprovvista, sia a livello scientifico che empirico, di alcuna potenzialità offensiva dell'interesse tutelato.

- Secondo il G.i.p. di Pordenone la disciplina censurata violerebbe:

  • i principi di ragionevolezza e proporzionalità, perché la scelta anticipatoria della tutela penale, non ancorata a una giustificazione fondata sull'id quod plerumque accidit, risulterebbe palesemente irragionevole, nonché sproporzionata rispetto agli scopi perseguiti - con trattamento differente di situazioni uguali (mero assuntore di sostanze abile alla guida, assoggettato a sanzione penale rispetto a qualsiasi altro soggetto) e, al contempo, medesimo trattamento di situazioni diverse (stessa sanzione tanto per il conducente in stato di alterazione effettivo, quanto per quello fisicamente e psicologicamente idoneo);
  • il principio di tassatività e determinatezza, perché non consentirebbe né di selezionare le condotte penalmente rilevanti, né di fornire una chiara indicazione ai consociati circa l'esatta linea di confine tra l'area dell'illiceità penale e quella della liceità;
  • il principio di offensività e materialità del fatto, perché la soppressione del requisito dello stato di alterazione, nell'abbracciare una logica punitiva improntata al diritto penale d'autore, comporta l'incapacità di selezionare le condotte realmente lesive del bene giuridico tutelato, consistente nell'incolumità stradale e la sicurezza degli utenti;
  • l'obiettivo di rieducazione del condannato, considerato che la sanzione apprestata a fronte di un fatto inoffensivo, priverebbe la pena della sua finalità, poiché una pena sproporzionata non può essere avvertita come giusta e, conseguentemente, non può gettare le basi per alcun percorso rieducativo.

   

In merito, tanto l'Unione camere penali italiane, quanto l'Associazione italiana dei professori di diritto penale, hanno depositato, a titolo di “amici curiae”, opinioni scritte a supporto delle questioni di legittimità sollevate, rilevando anche l'irrazionalità che consente, da un lato, all'art. 187 di sanzionare l'assunzione di sostanze senza richiedere che derivi alcunché rispetto alla guida e, dall'altro, agli artt. 589-bise 590-bis c.p. di riconnettere la pena massima in relazione un incidente provocato da chi guida in stato di alterazione.

L'Avvocatura generale dello Stato è intervenuta eccependo l'inammissibilità e comunque l'infondatezza delle questioni.

La soluzione giuridica

La Corte, riuniti i giudizi, stante l'identità e connessione delle questioni sollevate, reputate infondate le eccezioni dell'Avvocatura generale, procede all'analisi del merito delle censure, preannunciando che nessuna delle questioni risulta fondata, essendo possibile un'interpretazione restrittiva conforme a Costituzione.

Premesso che sotto il profilo del principio di proporzionalità, la finalità della normativa risulta legittima - in quanto tesa a tutelare il bene giuridico della sicurezza della circolazione stradale, espressione di sintesi riferita alla vita, all'integrità fisica e ai beni patrimoniali degli utenti della strada, tutti di spiccato rilievo costituzionale - l'eventuale divieto di porsi alla guida in qualsiasi momento successivo all'assunzione risulterebbe sovrainclusivo e privo di necessità, in particolare in relazione alla limitazione delle sfere di libertà costituzionalmente tutelate, quali circolazione e diritto al lavoro, che presuppongono spesso la possibilità di guidare un veicolo.

Né, sotto il profilo della proporzionalità, potrebbe sostenersi che le disposizioni censurate mirino a scoraggiare il consumo di stupefacenti; simile argomento trasformerebbe le incriminazioni censurate in strumento di contrasto non già alle condotte pericolose per la sicurezza della circolazione stradale, ma all'assunzione di sostanze che l'ordinamento certamente scoraggia, prevedendo però, all'art. 75 d.P.R. 9/10/1990 n. 309, unicamente sanzioni amministrative, finalizzate primariamente a stimolare l'interessato a intraprendere un percorso terapeutico-riabilitativo.

La previgente formulazione dei commi 1 e 1-bis dell'art. 187, che richiedeva lo stato di alterazione psico-fisica, era costruita attorno a un modello intermedio tra il pericolo concreto e il pericolo presunto per la sicurezza della circolazione stradale.

L'attuale formulazione delle disposizioni risulta strutturata secondo un puro modello di reato di pericolo presunto. Laddove però le disposizioni dovessero essere intese come riferite a qualsiasi condotta di guida successiva all'assunzione di sostanze, anche dopo che abbiano esaurito i loro effetti, la presunzione legislativa si disvelerebbe irragionevole, con violazione del principio di necessaria offensività del reato.

L'interpretazione costituzionalmente orientata

Il Giudice delle leggi ritiene, quindi, opportuno uno sforzo ermeneutico volto a selezionare quelle sole condotte di guida che presentino in concreto un coefficiente di pericolosità per quei beni giuridici maggiore rispetto a ogni altra condotta di guida di ogni utente della strada - che comporta sempre un (contenuto) rischio di incidenti a danno di terzi.

In tal senso, già la circolare congiunta tra il Ministero dell'interno e il Ministero della salute dell'11/4/2025, ha interpretato restrittivamente la locuzione “dopo aver assunto”, ritenendo che debba leggersi come indicativa di uno stretto collegamento tra assunzione della sostanza e guida del veicolo e precisando che tale correlazione temporale si deve concretizzare in una perdurante influenza della sostanza in grado di esercitare effetti negativi sull'abilità alla guida; l'accertamento del reato presuppone, quindi, l'esecuzione di analisi strumentali di tipo tossicologico su campioni di liquidi biologici capaci di circoscrivere l'assunzione in un periodo temporale definito, provare, cioè, che la sostanza sia stata assunta in un periodo di tempo prossimo alla guida del veicolo, da far presumere che produca ancora i suoi effetti nell'organismo durante la guida.

Risulta, quindi, necessaria un'esegesi restrittiva delle disposizioni, al fine di offrire un'interpretazione costituzionalmente orientata ai principi di proporzionalità e di necessaria offensività, che conduca il giudice a privilegiare la soluzione ermeneutica che armonizzi con i principi costituzionali, anziché quella che con essi contrasti.

L'interpretazione da cui muovono i rimettenti deve, allora, essere corretta, alla luce del principio costituzionale di proporzionalità, riconducendo lo spettro applicativo delle disposizioni censurate all'alveo della loro necessità rispetto alle finalità perseguite.

Il dato testuale delle disposizioni censurate non risulta di ostacolo a un'interpretazione restrittiva; infatti, la preposizione "dopo”, in italiano, assume significato in relazione al contesto dell'enunciato: per esempio, la frase “vengo a prenderti dopo cena” non può essere interpretata come impegno a presentarsi in qualsivoglia momento successivo alla cena, ma implica un qualche rapporto di (almeno relativa) contiguità temporale.

Ne deriva che il giudice e, prima ancora, gli organi deputati all'accertamento del reato devono circoscrivere l'area delle incriminazioni alle condotte di guida non solo successive all'assunzione di sostanze, ma altresì poste in essere entro un lasso temporale in cui risulti ragionevole presumere che siano ancora in grado di produrre un effetto di alterazione dello stato psicofisico del conducente, tale da influire negativamente sulla capacità di guida e creare, così, un pericolo per la sicurezza del traffico stradale.

La Consulta non ritiene necessario ripristinare la situazione normativa antecedente alla riforma laddove agli organi accertatori, e alla pubblica accusa, era richiesta la dimostrazione della sussistenza di un effettivo stato di alterazione psico-fisica, conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti. Infatti, il nuovo thema probandum attiene unicamente alla presenza della sostanza nei liquidi corporei e alla valutazione della sua generale idoneità, sulla base della qualità e quantità riscontrata, a determinare in un assuntore medio l'alterazione psico-fisica.

Così interpretata, la normativa si sottrae anche al dubbio di compatibilità con il principio di precisione (tassatività) della legge penale: il precetto fornisce al consociato un chiaro avvertimento sulla possibilità di essere sottoposto a sanzione penale, laddove si ponga alla guida in un momento successivo all'assunzione di sostanze, allorché si possa assumere una loro efficacia sull'organismo; di talché dovrà astenersi dalla guida, sino a che non possa escludersi tale efficacia.

Sarà, poi, l'applicazione da parte del giudice di criteri di natura scientifica a determinare entro quali limiti il riscontro della presenza di sostanze possa essere effettivamente indicativo di un possibile perdurante effetto della sostanza sull'equilibrio psicofisico del conducente.

Alla luce di quanto ricostruito, la nuova disciplina non risulta in contrasto:

  • con il principio della finalità rieducativa delle pene, evocato in chiave ancillare rispetto alle censure imperniate sul principio di necessaria offensività del reato;
  • con il principio di eguaglianza, considerato che non sussiste alcuna irragionevole disparità di trattamento:
  • rispetto al tertium comparationis della guida sotto l'influenza dell'alcool che, nell'utilizzare una tecnica normativa differente, è strutturata come reato di pericolo presunto, affidato al superamento di soglie di concentrazione di alcool nel sangue;
  • in relazione ai delitti di omicidio o lesioni stradali, laddove il legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità in materia politico-criminale, ha ritenuto di richiedere un positivo accertamento dell'alterazione per giustificare la particolare severità della pena a carico di chi abbia cagionato, per effetto di una condotta di guida compiuta in tale stato, un evento letale o lesivo;
  • rispetto alla guida senza patente che colpisce condotte non necessariamente in grado di cagionare un effettivo pericolo per la circolazione stradale, e che risponde a una logica del tutto differente.

   

In conclusione, il Giudice delle leggi ha ritenuto non fondate le questioni prospettate, a condizione che la normativa censurata si interpreti nel senso che, ai fini della responsabilità penale dell'agente, è necessario dimostrare che la condotta ha creato un pericolo per la sicurezza della circolazione stradale.

Ciò comporta che la prova del reato richiede che, in un momento cronologicamente prossimo alla condotta di guida, venga accertata la presenza nei liquidi corporei del conducente di sostanze stupefacenti o psicotrope che, per qualità e quantità, in relazione alle singole matrici biologiche in cui sono riscontrate, risultino generalmente idonee, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, a determinare in un assuntore medio un'alterazione delle condizioni psico-fisiche, e conseguentemente delle normali capacità di controllo del veicolo.

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