Appello e mancata fissazione dell'udienza di discussione orale: la parola alle Sezioni Unite

La Redazione
02 Febbraio 2026

La terza sezione civile, con ordinanza del 30 gennaio 2026, n. 2010, ha rimesso alle Sezioni Unite la valutazione delle conseguenze della mancata fissazione dell’udienza di discussione orale, a fronte di rituale istanza della parte, nel giudizio di appello.

I giudici della terza sezione hanno chiesto alle Sezioni Unite di valutare se, nell'ambito del giudizio d'appello, la mancata fissazione dell'udienza di discussione orale, a fronte di rituale istanza della parte, determini di per sé la nullità della sentenza, ovvero solo a fronte della deduzione degli specifici aspetti che la discussione avrebbe consentito di evidenziare o approfondire, colmando lacune e integrando gli argomenti ed i rilievi già contenuti nei precedenti atti difensivi.

La sezione rimettente rileva l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale, anche molto recente, tra una prima impostazione, secondo la quale qualora non sia stata fissata la richiesta udienza di discussione, la sentenza pronunciata incorre in nullità (da ultimo, tra le pronunce massimate, Cass. civ., sez. III, ord., 18 febbraio 2025, n. 4277) e un altro filone giurisprudenziale che non ravvisa in questa fattispecie la nullità, in una impostazione di assoluta equivalenza tra scritto e orale (limitando il richiamo ancora agli arresti massimati in tale posizione si rinviene Cass. civ., sez. V, ord., 24 gennaio 2025 n. 1769). 

Significativa poi è la parallela vicenda di divergenza interpretativa nel rito del lavoro, ove l'oralità tradizionalmente esprime una valenza superiore rispetto al giudizio ordinario.

Secondo i giudici, la discrasia si è intensificata negli ultimi tempi, quando sono accresciute le pronunce che hanno presidiato con la nullità la disposizione della richiesta di udienza di discussione, attraendo così nel vizio pieno quel che nella maggioranza giurisprudenziale è stato o ricondotto alla irregolarità o comunque qualificato ordinariamente non vagliabile applicando il principio generale per cui il vizio di rito, per essere sorretta da interesse la sua denuncia, deve avere influito a sfavore del ricorrente sulla decisione di merito.

L'ambito reale del vizio di nullità va sempre perimetrato. E a ciò va aggiunto che la giurisprudenza che negli ultimi anni gli ha dato spazio allo scopo di sanzionare il diniego alla discussione orale ex art. 352 c.p.c., si è intensificata nell'epoca del ritorno al dominio del contraddittorio scritto nel processo. 

Gli artt. 127-ter e 171-ter c.p.c. - riecheggiando nel background il noto d.lgs. n. 5/2003, le cui disposizioni processuali sono state abrogate dall'altrettanto nota l. n. 69/2009 - manifestano un evidente favor nei confronti del contraddittorio globalmente scritto, e quindi una corrispondente ritrosia nei confronti di quella oralità che un tempo veniva qualificata dalla dottrina come un veramente apprezzabile modus per il processo civile (e non di meno per il - pur diverso - processo penale), e anzi, un suo pilastro. 

E se nel penale, anche di legittimità, difficile è estromettere un tale modus, nel civile si pone il quesito della persistenza o meno di esso, tenendo pure in conto l'ora integrale sistema informatico, ontologicamente equivalente, si ritiene, al contatto tradizionale.

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