È ammissibile la revocatoria fallimentare dell’atto di scissione parziale di società

02 Febbraio 2026

Il contributo analizza il contenuto di un’importante ordinanza con cui la Cassazione ha affermato un principio relativo all’ammissibilità dell’azione revocatoria fallimentare, ex art. 67 l.fall., di un atto di scissione parziale.

Massima

La revocatoria fallimentare dell'atto di scissione societaria è, al pari dell'azione revocatoria ordinaria, ammissibile, dato che entrambe le azioni condividono la comune finalità di reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori e producono il solo effetto di determinare l'inefficacia relativa di tale atto, così da renderlo inopponibile al solo creditore pregiudicato, senza che sia intaccata la validità della scissione (in relazione alla quale unico strumento per contestarla è l'opposizione ex art. 2503 c.c.).

Il caso

Il Tribunale di Catania, in accoglimento dell'azione revocatoria promossa ex art. 67 l.fall. dalla curatela di un fallimento, dichiarava l'inefficacia dell'atto di scissione con il quale il patrimonio immobiliare della società fallita era stato trasferito a un'altra, in quanto il valore netto assegnato alla scissionaria era di gran lunga superiore rispetto a quello indicato.

La sentenza di primo grado veniva riformata all'esito del giudizio d'appello, essendo stata ritenuta l'inammissibilità dell'azione revocatoria fallimentare, sul presupposto che l'atto di scissione non è qualificabile alla stregua di un atto traslativo in senso proprio, dando vita a una mera ristrutturazione o riorganizzazione societaria, che non dà luogo né all'estinzione dell'ente, né a un fenomeno di carattere successorio.

La sentenza della Corte d'appello di Catania era impugnata con ricorso per cassazione.

Le questioni giuridiche e la soluzione

Con la sentenza che si annota, la Corte di cassazione ha accolto il ricorso.

La motivazione posta a fondamento della decisione assunta si articola nei seguenti passaggi:

1) la scissione societaria ha effetti traslativi, comportando l'acquisizione da parte della nuova società di valori patrimoniali prima non esistenti nel suo patrimonio;

2) a differenza dell'opposizione disciplinata dall'art. 2503 c.c., l'azione revocatoria ordinaria dell'atto di scissione mira a renderlo inopponibile nei confronti del creditore che ha promosso l'azione;

3) lo stesso principio vale anche con riguardo all'azione revocatoria fallimentare proposta dal curatore ai sensi dell'art. 67 l.fall., che rende inefficace l'atto nei confronti della massa dei creditori.

Osservazioni

La scissione, come definita dall'art. 2506 c.c., è l'operazione mediante la quale una società assegna l'intero suo patrimonio o una parte di esso a, rispettivamente, due o più società (preesistenti o di nuova costituzione), ovvero a una sola.

Secondo la ricostruzione più accreditata, l'art. 2506 c.c. contempla tre figure di scissione, delle quali due sono accomunate dall'estinzione della società scissa, che dà vita a più nuove società (scissione propria o totalitaria) o viene assorbita da più società preesistenti (scissione mediante incorporazione): in entrambi i casi, la scissione produce l'effetto di estinguere la società che si scinde, ai cui soci viene attribuita la qualità di soci delle società destinatarie, alle quali è trasferito l'intero patrimonio della scissa.

Nel caso, invece, di trasferimento di una parte del patrimonio della società scissa, la sua estinzione non si verifica.

Proprio in ragione di ciò, la giurisprudenza ha affermato che la scissione parziale di una società, comportando il trasferimento di parte del suo patrimonio a una o più società – preesistenti o di nuova costituzione – contro l'assegnazione delle azioni o delle quote di queste ai soci della società scissa, senza determinarne l'estinzione e senza che si verifichi il subingresso della società risultante dalla scissione nella totalità dei suoi rapporti giuridici, si traduce in una fattispecie di carattere traslativo, che determina l'acquisizione da parte della nuova società di valori patrimoniali prima non esistenti nel suo patrimonio, configurandosi detto trasferimento alla stregua di una successione a titolo particolare nel diritto controverso (Cass. civ., sez. un., 15 novembre 2016, n. 23225; in precedenza, con riferimento alla disciplina di cui ai previgenti artt. 2504-septies e seguenti c.c., si era espressa, nello stesso senso, Cass. civ., sez. I, 13 aprile 2012, n. 5874).

Non mancano, peraltro, ricostruzioni secondo le quali la scissione non può considerarsi un fenomeno integrante un trasferimento in senso tecnico, traducendosi invece in una particolare ipotesi di modificazione delle strutture societarie coinvolte nell'operazione, in ragione del fatto che le quote o le azioni delle beneficiarie sono attribuite ai soci della società scissa, anziché alla società medesima (elemento di per sé contraddittorio rispetto alla logica del trasferimento): in quest'ottica, l'imputazione alla società beneficiaria di elementi patrimoniali e rapporti giuridici facenti capo alla società scissa costituisce non un trasferimento in senso tecnico-giuridico, ma la mera conseguenza legale della modifica strutturale delle società coinvolte, non diversamente da quanto avviene nel caso in cui la società deliberi la trasformazione o il cambio di denominazione (Magliulo, La scissione costituisce un fenomeno traslativo?, in Notariato, 2017, 2, 167).

Ciononostante, con l'ordinanza che si annota, la Corte di cassazione, aderendo all'impostazione che ravvisa nella scissione un fenomeno traslativo, in cui l'attribuzione patrimoniale conseguente al perfezionamento dell'operazione integra un vero e proprio atto di trasferimento, ha fatto proprio il principio secondo cui l'azione revocatoria ordinaria dell'atto di scissione societaria è sempre ammissibile, in quanto mira a ottenere l'inefficacia relativa di tale atto, così da renderlo inopponibile al creditore proponente (al contrario di ciò che si verifica nel caso di opposizione dei creditori sociali ai sensi dell'art. 2503 c.c., richiamato in tema di scissione dall'art. 2506-ter, comma 5, c.c., in quanto finalizzata al diverso scopo di fare valere l'invalidità dell'atto), dovendosi ritenere che la tutela dei creditori, a fronte di atti societari, si estende sino a ricomprendervi, sia pure in via mediata, qualsiasi attribuzione patrimoniale – a sua volta – indiretta ivi contenuta.

Va rammentato, in proposito, che, ai fini dell'opponibilità ai terzi, la scissione è assoggettata a un sistema di pubblicità legale, previsto dall'art. 2506-quater c.c., in virtù del quale il relativo effetto si produce con l'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione nel registro delle imprese, nell'ambito di un contesto procedimentalizzato su base documentale (così, da ultimo, Cass. civ., sez. III, 2 dicembre 2025, n. 31457).

L'art. 2503 c.c. stabilisce, al comma 1, che, fatte salve le ipotesi ivi espressamente previste, la fusione (e, allo stesso modo, la scissione) non può essere attuata prima che siano decorsi sessanta giorni dall'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2502-bis c.c. e che, entro tale termine, i creditori indicati dal medesimo comma 1 possono proporre opposizione.

Quest'ultima non ha una funzione e non assicura una tutela omologabile a quella dell'azione revocatoria (che, al fine di consentire la preservazione della garanzia patrimoniale del debitore, rende inopponibili al creditore proponente – e a lui soltanto – gli effetti dell'atto dispositivo impugnato, che per il resto continua a rimanere valido e a esplicare la propria efficacia nei confronti sia delle parti del negozio, sia degli altri creditori che non abbiano partecipato al giudizio di revocatoria), giacché l'accoglimento dell'opposizione rende l'atto di scissione inidoneo a spiegare efficacia reale e vincolante nei confronti delle società partecipanti all'operazione e paralizza erga omnes la produzione dei suoi effetti giuridici: l'inefficacia, in questo caso, non è limitata al creditore opponente (peraltro legittimato solo in quanto vanti un diritto insorto anteriormente alla deliberazione assembleare e alla stipula dell'atto di scissione), ma opera in via generale, impedendo temporaneamente l'esplicarsi degli effetti traslativi dei beni e dei crediti ricompresi nel patrimonio della società scissa e degli altri effetti concernenti gli atti di attuazione delle modifiche incidenti sull'organizzazione societaria (Cass. civ., sez. III, 29 gennaio 2021, n. 2153).

L'azione revocatoria, senza intaccare la validità della scissione, mira invece a renderla inopponibile al creditore proponente.

Non essendovi assoluta e completa sovrapponibilità tra i due rimedi, né una relazione di species ad genus tra gli stessi, l'opposizione ex art. 2503 c.c., in quanto correlata alla validità dell'atto di scissione, non può considerarsi né sostitutiva, né preclusiva dell'esperimento degli altri mezzi di tutela apprestati dall'ordinamento a garanzia del creditore.

Né, secondo i giudici di legittimità, vi sono ragioni per limitare e circoscrivere l'ammissibilità dell'esperimento dell'azione revocatoria a quella ordinaria, anche se esercitata dal curatore ai sensi dell'art. 66 l.fall., anziché estenderla pure a quella fallimentare, che condivide la comune natura di istituto, oltre che volto al ripristino della par condicio creditorum, anche di reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori, rendendo inefficace e quindi inopponibile nei confronti dei creditori della società scissa la scissione, senza intaccarne la validità.

Anche la revocatoria fallimentare, infatti, è un'azione concorsuale che non ha effetto invalidante degli atti (i quali sono solo inefficaci rispetto alla massa dei creditori), fondando un diritto esecutivo sul bene oggetto dell'atto revocato (che, se non può essere recuperato all'attivo, attribuisce un diritto alla condanna per l'equivalente).

L'art. 66 l.fall. disciplina il trasferimento al curatore dell'azione revocatoria ordinaria, che può essere esercitata anche da un creditore verso il debitore in bonis, tant'è che quella avviata prima del fallimento (ora liquidazione giudiziale) può essere proseguita dal curatore, che subentra nella medesima posizione processuale del creditore che aveva agito in giudizio.

Il predetto art. 66 l.fall., nel compiere un rinvio alle norme civilistiche in materia di azione revocatoria, attesta come anche quella promossa dal curatore nell'ambito di una procedura concorsuale è retta dai requisiti sostanziali previsti dall'art. 2901 c.c., deviando dallo schema comune non quanto a natura e presupposti, ma unicamente quanto a effetti, legittimazione e competenza (Cass. civ., sez. I, 22 novembre 2021, n. 36033).

Rispetto all'azione revocatoria ordinaria di cui all'art. 66 l.fall., quella fallimentare disciplinata dall'art. 67 l.fall. si caratterizza per differenti presupposti e condizioni, nonché per la sostanziale agevolazione probatoria accordata al curatore.

Tali differenze, alla stregua di quanto osservato nella pronuncia annotata, non giustificano tuttavia l'impossibilità di dirigere la revocatoria fallimentare, al pari di quella ordinaria, nei confronti di un atto di scissione parziale, essendo lo scorporo – sia pure parziale – del patrimonio della società scissa in grado di determinare una diminuzione della garanzia generica assicurata ai creditori della stessa.

Conclusioni

L'azione revocatoria (ordinaria o fallimentare) proposta dalla curatela non mira a ottenere il sovvertimento, sul piano della validità, degli effetti traslativi degli atti compiuti e, dunque, il ripristino in capo alla massa dei creditori esattamente del medesimo titolo già disposto dal fallito, ma la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori, mediante l'assoggettabilità a esecuzione del medesimo bene che ne è stato oggetto; con il successo della domanda, dunque, il fallito non ridiventa titolare in senso dominicale dell'identico bene oggetto dell'atto dichiarato inefficace, ma l'organo concorsuale è legittimato a disporne esecutivamente, o, se ciò risulti impossibile, a conseguire il ripristino dell'equilibrio patrimoniale alterato dall'atto, in una misura equivalente alla consistenza che esso aveva nei termini di valore depauperativo accertati.

L'accoglimento delle azioni revocatorie (ordinaria o fallimentare) produce il citato effetto reintegrativo della garanzia patrimoniale, che, a seconda dell'oggetto, sarà regolato mediante una diretta attività esecutiva promossa dall'organo concorsuale, ovvero, se impossibile per insuscettibilità del bene a prestarsi a una liquidazione diretta (a cause di vicende economiche di deperimento o di impedimento a un'apprensione o mutamento sostanziale dell'originaria composizione), dalla retrocessione alla massa dei creditori del controvalore della posizione soggettiva il cui trasferimento sia dichiarato inefficace.

L'accoglimento dell'azione revocatoria promossa dal curatore consente a quest'ultimo – quale organo cui compete l'amministrazione del patrimonio del fallito, inclusi i beni sopravvenuti – di assoggettare direttamente a esecuzione forzata (quella già pendente in conseguenza della dichiarazione di fallimento, ovvero dell'apertura della liquidazione giudiziale, equiparabile a un procedimento esecutivo generale e caratterizzata dall'acquisizione di tutti i beni volti al migliore soddisfacimento dell'intero ceto creditorio) il bene oggetto di trasferimento in forza di un negozio dichiarato inefficace, attraverso una semplificazione esecutiva che lo esonera dall'instaurazione di un pignoramento verso i terzi acquirenti ai sensi dell'art. 2902 c.c. La sanzione dell'inefficacia collegata all'accoglimento dell'azione revocatoria è strettamente funzionale a un'attività liquidatoria diretta sul bene (Cass. civ., sez. I, 26 agosto 2021, n. 23485).

Ciononostante, nella giurisprudenza di merito, si registrano pronunce di segno contrario, che, assumendo che il bene oggetto dell'atto revocato non rientra nel patrimonio del fallito, escludono che possa essere liquidato all'interno del fallimento (ovvero della liquidazione giudiziale), dovendo il curatore, al pari di ogni creditore che abbia vittoriosamente esercitato l'azione revocatoria, avviare contro l'acquirente soccombente un'espropriazione contro il terzo proprietario ai sensi dell'art. 602 c.p.c. (in questo senso, Trib. Latina, 11 agosto 2019 e, da ultimo, Trib. Tivoli, 22 ottobre 2025).

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