Accesso agli atti di precedenti gare d’appalto: necessità di una “strumentalità in senso ampio”

02 Febbraio 2026

La domanda di accesso agli atti, ex art. 116 comma 2 c.p.a., relativa a documenti di altre e precedenti gare di appalto deve essere sostenuta da una dimostrata “strumentalità in senso ampio”.

La fattispecie. Nel corso di un giudizio per l'annullamento dell'aggiudicazione di un appalto, la società seconda classificata ha richiesto l'accesso alla documentazione di una precedente e distinta gara, vinta dalla medesima impresa aggiudicataria. L'obiettivo dell'istante era dimostrare una presunta prassi dell'aggiudicataria di presentare offerte con forti ribassi per poi ottenere aumenti del corrispettivo tramite varianti, al fine di supportare la censura di anomalia dell'offerta nel giudizio in corso.

A seguito del diniego opposto dalla stazione appaltante, l'istante ha quindi promosso, in corso di causa, l'azione avverso il diniego di accesso agli atti ex art. 116, comma 2, c.p.a.

La soluzione del T.a.r. Milano. In primo luogo il TAR Milano ha chiarito che l'accesso agli atti richiesto in pendenza di giudizio ex art. 116, comma 2, c.p.a. costituisce un accesso difensivo “qualificato” nel senso che «la documentazione richiesta deve essere strumentale alla tutela delle situazion giuridiche che sono state fatte valere in uno specifico processo amministrativo in corso di svolgimento».

Si tratta, specifica il Collegio, di una “strumentalità in senso ampio” in quanto «la valutazione che deve essere effettuata dal giudice non è soltanto volta a verificare la possibile rilevanza del documento per la definizione del giudizio, ma può servire anche per risolvere in via stragiudiziale la controversia, per proporre una nuova impugnazione ovvero ancora una diversa domanda di tutela innanzi ad altra autorità giudiziaria».

Nel caso di specie, il T.a.r. ha ritenuto insussistente tale nesso di strumentalità poiché, in particolare:

-la documentazione richiesta si riferiva a un contratto diverso, già concluso ed eseguito, al quale la società ricorrente non aveva partecipato e che quindi non era rilevante per la definizione del giudizio in corso;

-l'eventuale incongruità dell'offerta dell'aggiudicataria non può essere valutata sulla base di elementi estranei all'offerta stessa e riferiti ad altre procedure di gara;

-la ricorrente non ha un interesse legittimo a sindacare le modalità di esecuzione di un appalto a cui non ha partecipato.

Sulla base di tali motivazioni, il T.a.r. Milano ha respinto il ricorso proposto ex art. 116 comma 2 c.p.a. per mancanza della necessaria strumentalità con la causa pendente.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.