La norma sulla responsabilità limitata dei sindaci ha natura sostanziale e non si applica retroattivamente

La Redazione
29 Gennaio 2026

Anche la Corte d'Appello di Venezia aderisce all'orientamento secondo cui la nuova disciplina sulla responsabilità dei sindaci, ex art. 2407 c.c., non può applicarsi retroattivamente (orientamento da ultimo avallato anche dalla Cassazione, con sent. n. 1390/2026).

La legge n. 35/2025, che ha novellato l'art. 2407, comma 2, c.c., introducendo un limite legale di responsabilità dei sindaci, ha natura sostanziale ed è destinata ad applicarsi, in assenza di specifiche disposizioni di diritto intertemporale, sulla base del generale principio di cui all'art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile, ai fatti verificatisi successivamente alla sua entrata in vigore.

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