Manifestazione tacita di volontà del consiglio di amministrazione
02 Febbraio 2026
È possibile che il consiglio di amministrazione di una s.p.a. manifesti la propria volontà tacitamente, sulla base di comportamenti univoci degli amministratori e senza una specifica delibera? Nel nostro ordinamento il consiglio di amministrazione esprime la propria volontà attraverso apposite deliberazioni. Tali deliberazioni sono assunte con il voto della maggioranza dei presenti - vi deve quindi essere una specifica votazione - in riunioni convocate appositamente. L'art. 2388 c.c. disciplina le deliberazioni del c.d.a. e puntualizza che per la loro validità è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica, se lo statuto non richiede un maggior numero di presenti. Lo statuto può prevedere anche la presenza degli amministratori tramite mezzi di telecomunicazione. Le deliberazioni, sempre che lo statuto non disponga diversamente, sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Delle riunioni del c.d.a., che devono essere appositamente convocate con relativo ordine del giorno, è redatto il verbale che certifica quanto avvenuto nell'adunanza nonché quanto in essa deliberato. Il voto non può essere dato per rappresentanza; secondo la prassi notarile “si considerano illegittime le clausole che prevedono il voto per corrispondenza” (massima Comitato Notarile Triveneto 2005 H.C.8) mentre lo statuto può anche prevedere che, a parità di voti, prevalga quello del presidente o di uno specifico amministratore (c.d. casting vote). La giurisprudenza di merito ritiene che se “la possibilità di voto dirimente in favore del presidente del consiglio di amministrazione non è prevista dallo statuto sociale” un'eventuale delibera assunta sulla base della prevalenza del voto del presidente sarebbe invalida (cfr. Trib. Verona, Sez. IV Civile, Ord., n. 7634-1 R.G.A.C., 24 luglio 2012). La prassi notarile afferma inoltre che “lo statuto può anche far prevalere il voto del presidente, a condizione che il consiglio sia composto da più di due membri” (massima Comitato Notarile Triveneto 2004 H.C.5). Da questo breve excursus si evince chiaramente come la volontà del c.d.a. debba essere espressa attraverso una delibera il cui verbale certifichi che un atto è stato legittimamente approvato (rectius: che una delibera è stata legittimamente assunta). Non sarebbe pertanto possibile ritenere esistente un atto del c.d.a. sulla base di comportamenti anche univoci degli amministratori senza che tali comportamenti siano cristallizzati in una delibera formalmente approvata o, perlomeno, senza che sui fatti che dette condotte esplicitano ci sia una specifica votazione. La Corte di Cassazione ha infatti chiarito che la mancanza di verbalizzazione della delibera, la quale ha funzione solo certificativa e non costituente requisito di validità dell'atto, esige la prova di una votazione degli amministratori, “mentre non bastano meri comportamenti concludenti, non essendo configurabile una manifestazione tacita della volontà di organo collegiale” (Cass. Civ., Sez. I, 2 luglio 1988 n. 4402). Dunque, secondo la giurisprudenza di legittimità, il consiglio di amministrazione, in quanto organo collegiale, non potrebbe manifestare la propria volontà attraverso fatti concludenti. In conclusione, non si ritiene possibile che il c.d.a. possa esprimere la propria volontà tacitamente, sulla base di comportamenti anche univoci degli amministratori non approvati a maggioranza con una formale delibera. E ciò sia perché, secondo quanto sottolineato dalla Suprema Corte, un organo collegiale non può manifestare la propria volontà tacitamente. Sia perché l'iter formativo della volontà del c.d.a. è puntualmente disciplinato dal codice civile: esso deve sfociare in una delibera approvata con la maggioranza di voti all'uopo richiesta. |