Soggiorno irregolare e rimpatrio del cittadino di paese terzo che sta scontando una pena detentiva

La Redazione
02 Febbraio 2026

Secondo l'Avvocato generale Spielmann, può essere adottata una decisione di rimpatrio nei confronti di un cittadino di paese terzo in soggiorno irregolare che sta scontando una lunga pena detentiva, ma in tale circostanza lo Stato membro non è tenuto a concedere un permesso di soggiorno temporaneo.

Nel 2015, un cittadino dell'Azerbaigian è stato condannato da un giudice dei Paesi Bassi all'ergastolo per diversi omicidi commessi nel maggio 2011. Nel 2018 il suo permesso di soggiorno è stato revocato con effetto retroattivo dal 12 maggio 2011 e gli è stato ingiunto di lasciare immediatamente il territorio dell'Unione europea.

Nel 2020, un cittadino afgano è stato condannato da un giudice dei Paesi Bassi a 25 anni di reclusione per due tentati omicidi a scopo terroristico commessi il giorno del suo ingresso in Olanda. Questi proveniva dalla Germania, dove la sua domanda di asilo era stata respinta.
Nel 2023, il Ministro olandese per l'asilo e la migrazione gli ingiungeva di lasciare immediatamente il territorio dell'Unione europea.

Il Consiglio di Stato dei Paesi Bassi è stato investito della questione se, in questi due procedimenti, potesse essere validamente adottata una decisione di rimpatrio, considerato che l'allontanamento era reso impossibile dall'esecuzione della pena detentiva in corso, per cui ha deciso di effettuare rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.
In particolare, il Consiglio ha rilevato che la direttiva 2008/115 sembra imporre l'obbligo di adottare una decisione di rimpatrio, ma non determina chiaramente il rapporto tra tale obbligo e la circostanza che questo possa essere nei fatti inattuabile per un lungo periodo.

Inoltre, il Consiglio intendeva accertare se, qualora il Ministro non fosse stato legittimato ad adottare una decisione di rimpatrio, sarebbe stato tenuto a rilasciare un permesso di soggiorno agli interessati.

Nelle proprie conclusioni, l'avvocato generale ha ritenuto che la direttiva 2008/115 non osta all'adozione di una decisione di rimpatrio nei confronti di un cittadino di paese terzo in soggiorno irregolare che sta scontando una pena detentiva di lunga durata e il cui allontanamento avverrà solo al termine di tale pena.
Tuttavia, le autorità devono verificare periodicamente se l'allontanamento possa effettivamente essere preso in considerazione, tenendo conto dell'evoluzione della situazione penale dell'interessato.

Per contro, la direttiva osta all'adozione di una decisione di rimpatrio nel caso di condanna all'ergastolo che determini il venir meno di qualsiasi prospettiva di allontanamento, divenuto nei fatti impossibile, in quanto, come osserva l'avvocato generale, uno scenario del genere rimane in larga misura teorico, dal momento che una situazione di tal tipo si scontrerebbe molto verosimilmente con l'art. 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Infatti, affinché sia compatibile con l'art. 3 CEDU, l'ergastolo deve essere de jure e de facto riducibile, offrendo una possibilità di riesame e liberazione.
Per quanto riguarda, invece, il permesso di soggiorno, la direttiva non impone la sua concessione a un cittadino di paese terzo irregolare che stia scontando una pena detentiva sul territorio dell'Unione.