La disciplina della solidarietà del committente nelle procedure concorsuali dell’appaltatore

02 Febbraio 2026

L’A., dopo avere illustrato la disciplina della responsabilità del committente per il pagamento delle prestazioni dei lavoratori dipendenti regolata dall’art 1676 c.c. e poi estesa, con regolamentazione diversa e non sovrapponibile a quella civilistica, agli enti di Previdenza ed ad altri soggetti, esamina nel dettaglio gli effetti e le conseguenze di tale responsabilità nell’ambito di tutte le misure di risanamento previste dal codice della crisi anche con riferimento alle ipotesi di transazione fiscale e previdenziale.

La normativa di riferimento

Introduzione

La disciplina dell'art. 1676 c.c. del 1942 – che trova la sua origine diretta nell'art. 1645 del codice civile del 1865 e, prima ancora, nell'art. 1798 codice napoleonico del 1804 – prevede che coloro che siano alle dipendenze dell'appaltatore possano agire direttamente nei confronti del committente per ottenere, nei limiti del credito ancora vantato dall'appaltatore verso il committente, le somme ad essi dovute.

Si tratta di una norma a carattere generale non applicabile solo nei confronti del committente privato ma anche al committente pubblico (Cass. 7 luglio 2014, n. 15432; Cass. 3 ottobre 2024, n. 25970).

La disciplina codicistica è stata nel tempo integrata da altre diverse disposizioni via via modificate (per un esame dell'evoluzione normativa vedasi: M. Irrera, A. Gaglioti, M. Vigna, Il fallimento dell'appaltatore e la solidarietà del committente per il pagamento dei debiti contributivi, in IUS Crisi d'impresa (ius.giuffrefl.it) – ilfallimentarista.it, 11 gennaio 2013, ed anche, per i successivi sviluppi, l'efficace sintesi fatta da Cass. 10 gennaio 2019, n. 444) ed oggi risulta affiancata dall'art. 29 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276/2003(nella versione risultante dalla modifica introdotta dal d.l. 2 marzo 2024, n. 19), in relazione, però, ai soli appalti stipulati da un committente che sia a sua volta imprenditore o datore di lavoro. La norma dispone, infatti, che:

«In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali. Il presente comma si applica anche nelle ipotesi dell'utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro nei casi di cui all'articolo 18, comma 2, nonché ai casi di appalto e di distacco di cui all'articolo 18, comma 5-bis».

L'area della responsabilità del committente imprenditore per le obbligazioni dell'appaltatore è stata estesa e, per altro verso, precisata anche dall'art. 9, comma 1, d.l. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla l. 9 agosto 2013, n. 99,  che ha disposto che:

«Le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, trovano applicazione anche in relazione ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori con contratto di lavoro autonomo».

Viene poi aggiunto che:

«Le disposizioni dei contratti collettivi di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, hanno effetto esclusivamente in relazione ai trattamenti retributivi dovuti ai lavoratori impiegati nell'appalto con esclusione di qualsiasi effetto in relazione ai contributi previdenziali e assicurativi».

Tuttavia, la medesima disposizione ha escluso l'applicabilità della disciplina prevista dall'art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003 ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni così come definite dall'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, tra le quali vanno annoverate tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300

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La disciplina dell'art. 1676 c.c.

Dunque, l'art 1676 c.c. e le disposizioni dell'art 29 del d.lgs. 276/2003 richiamate disciplinano fattispecie non sovrapponibili essendo diversi i presupposti applicativi e l'area di tutela.

L'azione del lavoratore, ai sensi dell'art. 1676 c.c., che si fonda su un diritto autonomo del lavoratore, non costituisce azione surrogatoria poiché la disposizione codicistica determina la nascita di un rapporto diretto fra i lavoratori e il committente, che si aggiunge all'originario rapporto e che impedisce a quest'ultimo, una volta che il committente ne sia stato reso edotto tramite la domanda rivoltagli (anche in via stragiudiziale:Cass. 31 ottobre 2025, n. 28770), di spiegare la sua efficacia nei rapporti tra committente ed appaltatore relativamente agli obblighi di pagamento. Dal giorno in cui è proposta la domanda e fino a quello del definitivo pagamento, all'iniziale rapporto di credito fra l'appaltatore e il committente si affianca un nuovo e connesso rapporto, quello fra gli ausiliari dell'appaltatore e il committente: soggetto, quest'ultimo, che per espressa volontà della legge diventa diretto debitore dei lavoratori (Cass. 17 dicembre 2019, n. 33407) in aggiunta all'appaltatore-datore di lavoro, che peraltro rimane l'unico originario debitore (Cass. 10 marzo 2001, n. 3559; Cass. 24 ottobre 2007, n. 22304).

L'azione del lavoratore richiede quattro diversi requisiti (M. Irrera, A. Gaglioti, M. Vigna, Il fallimento dell'appaltatore e la solidarietà del committente per il pagamento dei debiti contributivi, cit.):

  • l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di un imprenditore;
  • l'esecuzione della prestazione lavorativa per il compimento di quella particolare opera o di quello specifico servizio commissionati da quel determinato committente;
  • l'esistenza di un credito di lavoro in capo ai suddetti lavoratori, inadempiuto e non estinto da parte dell'appaltatore o datore di lavoro;
  • l'esistenza di un credito dell'appaltatore verso il committente in relazione al compimento dell'opera o del servizio commissionatogli (che per Cass. 31 ottobre 2025, n. 28770 costituisce «una condizione dell'azione e, come tale, deve sussistere al tempo della decisione di merito»; tuttavia la stessa decisione sottolinea, in altri passaggi, che, a far tempo dalla domanda, il committente non può più procedere al pagamento dell'appaltatore perché l'azione del dipendente rende indisponibile le somme dovute in quanto oramai vincolate al pagamento delle ragioni dei dipendenti).

La disciplina codicistica non si estende agli enti previdenziali che, quindi, non hanno azione nei confronti del committente ed il limite quantitativo è costituito dal credito che il datore di lavoro ha ancora nei confronti del committente al momento della domanda giudiziale.

La prescrizione del diritto è collegata al credito di lavoro [Cass. 9 settembre 2025, n. 24911: «Il diritto del lavoratore di ottenere dal committente, quale obbligato in solido ex art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, la corresponsione dei trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro appaltatore non è autonomo rispetto a quello vantato nei confronti di quest'ultimo ma ha lo stesso contenuto, sicché soggiace al medesimo regime di prescrizione applicabile ai crediti retributivi (che, nell'ambito dei rapporti di lavoro, dipende dalla sussistenza del presupposto della stabilità del contratto)»].

L'area della tutela apprestata dall'art. 1676 c.c. è valutata restrittivamente dalla giurisprudenza. Infatti, l'azione dei dipendenti dell'appaltatore nei confronti del committente di cui all'art. 1676 c.c. non può avere ad oggetto le somme liquidate a titolo di risarcimento del danno da licenziamento illegittimo, in quanto essa riguarda solo il credito maturato dal lavoratore in forza dell'attività svolta per l'esecuzione dell'opera o la prestazione del servizio oggetto dell'appalto (Cass. 17 dicembre 2019, n. 33407).

In linea generale si deve pertanto ritenere che rientrino nella previsione dell'art. 1676 c.c. soltanto i crediti di lavoro che abbiano rapporto diretto con quelli derivanti dall'appalto effettuato a favore del committente con esclusione, pertanto, di crediti che trovino ragione e causa in generale nel contratto di lavoro o in prestazioni non effettuate nell'interesse del committente.

Tale linea interpretativa restrittiva trova conferma nella giurisprudenza in relazione alla disciplina dell'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276/2003 che, sebbene diretta solo ai committenti imprenditori, amplia gli spazi per l'azione diretta verso il committente. Infatti, per Cass. 18 settembre 2019, n. 23303: «In tema di responsabilità solidale del committente con l'appaltatore di servizi, la locuzione "trattamenti retributivi" di cui all'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, dev'essere interpretata in maniera rigorosa, riservando l'azione diretta solo a tutela degli emolumenti di natura strettamente retributiva che il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propri dipendenti, con conseguente esclusione del valore dei pasti quando il servizio mensa rappresenti un'agevolazione di carattere assistenziale, e non un corrispettivo obbligatorio della prestazione lavorativa, per la mancanza di collegamento causale tra l'utilizzazione della mensa ed il lavoro svolto”.

Altrettanto restrittivamente è stata interpretata la stessa norma da Cass. 19 maggio 2016, n. 10354, che ha escluso l'azione verso il committente in relazione alle somme per buoni pasto e indennità sostitutiva ferie, ritenendo, viceversa, rientrarvi gli importi ROL per riduzione orario di lavoro.

Quindi, non rientrano nell'area di applicabilità dell'art. 1676 c.c. tutte le indennità che non siano strettamente connesse con la specifica attività oggetto della prestazione affidata dal committente all'appaltatore, ma sono comprese le quote di trattamento di fine rapporto relative ai periodi di esecuzione, attesa la loro natura di retribuzione differita (Cass. 5 marzo 2019, n. 6333).

Per Cass. 16 ottobre 2017, n. 24368, l'art. 1676 c.c. si applica anche ai dipendenti del subappaltatore nei confronti del subcommittente o subappaltante, sia in base al criterio di interpretazione letterale, in quanto il contratto di subappalto altro non è che un vero e proprio appalto che si caratterizza rispetto al contratto-tipo solo per essere un contratto derivato da altro contratto stipulato a monte, che ne costituisce il presupposto; sia in considerazione della "ratio" della norma, che è ravvisabile nell'esigenza di assicurare una particolare tutela in favore dei lavoratori ausiliari dell'appaltatore, atta a preservarli dal rischio dell'inadempimento di questi e che ricorre identica nell'appalto e nel subappalto. È interessante notare che la decisione ha attribuito al Consorzio di cooperative che aveva acquisito l'appalto e che poi aveva ceduto il contratto ad alcune consorziate, la natura di subcommittente e, quindi, riconosciuto la legittimazione passiva del consorzio rispetto alla domanda di pagamento proposta dai lavoratori delle cooperative consorziate.

Ovviamente ciò esclude, però, l'azione diretta ai sensi dell'art. 1676 c.c. dei dipendenti del subappaltatore nei confronti del primo committente (Cass. 17 dicembre 2019, n. 33407: «Con giurisprudenza consolidata, riaffermata dalla recente ordinanza n. 7887 del 2019 che la richiama, questa Corte ha affermato che la norma dell'articolo 1676, cod. civ., attribuisce ai dipendenti dell'appaltatore una azione diretta —  per conseguire quanto loro dovuto per effetto dell'attività prestata in relazione all'opera o servizio appaltato — nei confronti del “committente”, con disposizione applicabile anche al subappaltore pur sempre in relazione al “committente” del datore di lavoro, che nel contratto di subappalto è il primo appaltatore e non già il committente originario»).

Sebbene la disciplina dell'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003 (che estende la solidarietà prevista dall'art. 1676 c.c. anche alle obbligazioni verso gli enti previdenziali) escluda gli appalti pubblici (così esentando la stazione appaltante dai relativi obblighi), essa trova applicazione, invece, alle imprese in mano pubblica che, però, operino secondo le regole privatistiche.

Molto interessante risulta la posizione assunta da Cass. 28 febbraio 2024, n. 5316, che ha ritenuto che le prestazioni accessorie rese dalla società datrice di lavoro, ex art. 2345 c.c., a favore di altra società, in quanto socia della stessa, ed aventi contenuto omogeneo a quello delle prestazioni di lavoro rese dai dipendenti a favore della prima, non abbiano rilevanza nei confronti dei lavoratori, in quanto essi sono terzi rispetto al rapporto societario, sicché tra la società datrice di lavoro e la s.p.a. è configurabile, rispetto ai lavoratori, un rapporto di appalto di servizi; ne consegue che il committente è obbligato solidalmente alla corresponsione dei trattamenti retributivi ai dipendenti dell'appaltatore ex art. 29 del d.lgs. n. 276/2003.

La disciplina prevista dall'art 1676 c.c. e dall'art. 29d.lgs. n. 276/2003 riguarda solo l'ipotesi in cui il committente stipuli un contratto di appalto di opere o di servizi con l'imprenditore. Non riguarda, invece, come espressamente previsto dal medesimo art. 29 d.lgs. 276/2003, la stipula di un contratto di somministrazione di manodopera.

Di ciò si occupa lo stesso art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, che prevede che:

«Ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'art. 1655 c.c., si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa».

Quindi, l'esenzione dalla solidarietà disciplinata dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003 riguarda solo i soggetti che stipulino contratti con chi somministri regolarmente lavoro conservando l'esercizio del potere organizzativo nei confronti dei lavoratori.

La responsabilità del committente si estende, invece, quando la somministrazione avvenga in modo irregolare secondo quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, nonché ai casi di appalto e di distacco di cui all'articolo 18, comma 5-bis.

La regola prevista dall'art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003 ha valenza generale, ma occorre osservare che la giurisprudenza (a partire da Cass. 7 febbraio 2018, n. 2990) è da tempo ferma nel ritenere che, in caso di somministrazione irregolare o nelle ipotesi di appalto fittizio, si verificano le condizioni per la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze del committente, che pertanto risponde iure proprio delle obbligazioni derivanti dal contratto di lavoro e non in virtù dell'art. 1676 c.c.

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La disciplina dell'art 29 d.lgs. 276/2003

Come già in parte illustrato, l'art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003 amplia l'area della responsabilità del committente che rivesta la qualifica di imprenditore o di datore di lavoro, poiché viene considerato obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, con l'esclusione delle sanzioni di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento (in omaggio alla regola costituzionale della personalità della violazione della legge).

La responsabilità si estende ai crediti di lavoro dei dipendenti del subfornitore (Cass. 8 ottobre 2019, n. 25172, per la quale «Il committente è solidalmente responsabile per i crediti di lavoro dei dipendenti del subfornitore, alla luce di una interpretazione estensiva e costituzionalmente orientata dell'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 che, lungi dall'essere norma eccezionale, mira a disciplinare la responsabilità in tutte le ipotesi di dissociazione fra la titolarità del contratto di lavoro e l'utilizzazione della prestazione, assicurando in tal modo tutela omogenea a tutti quelli che svolgono attività lavorativa indiretta, qualunque sia il livello di decentramento”).

Inoltre, il committente, imprenditore o datore di lavoro, che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato, secondo le regole generali, per l'intero importo pagato. 

La responsabilità sussiste nei confronti del lavoratore per il pagamento delle retribuzioni, entro il limite decadenziale di due anni dalla cessazione dell'appalto, e quindi non si applica il termine prescrizionale ordinario di cinque anni.

Il termine decadenziale di due anni non riguarda, invece, gli enti previdenziali ed anche l'Inail (cfr. Cass. 11 ottobre 2019, n. 25679, per la quale la responsabilità solidale del committente, prevista dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276/2003, ha ad oggetto i premi Inail, dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, anche per il periodo anteriore all'entrata in vigore del d.l. n. 5 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 35 del 2012; Cass. 21 marzo 2024 n. 7691).

L'azione del lavoratore, o dell'Ente previdenziale, pertanto, ai sensi dall'art. 29 del d.lgs. 276/2003 richiede requisiti diversi rispetto a quelli previsti per l'azione ex art 1676 c.c. alcuni dei quali alternativi tra loro:

  • l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di un imprenditore; oppure l'esistenza di un rapporto di contratto autonomo per l'esecuzione di attività finalizzate alla esecuzione dell'appalto; oppure l'esistenza di un contratto di subfornitura finalizzato per l'esecuzione dell'appalto; oppure, per gli enti previdenziali, l'esistenza di obblighi contributivi inevasi;
  • l'esecuzione della prestazione lavorativa per il compimento di quella particolare opera o di quello specifico servizio commissionati da quel determinato committente che sia a sua volta imprenditore; oppure l'esecuzione di prestazioni in adempimento ad un contratto di subfornitura in relazione a quello specifico appalto commissionato da quel determinato committente imprenditore;
  • l'esistenza di un credito di lavoro in capo ai suddetti lavoratori, inadempiuto da parte dell'appaltatore o datore di lavoro;
  • l'azione sia promossa entro due anni dalla cessazione dell'appalto per il lavoratore;
  • non è, invece, necessaria l'esistenza di un credito dell'appaltatore verso il committente che, quindi, ne risponde anche se ha adempiuto a tutti i suoi obblighi.

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La disciplina degli appalti pubblici

Come già più volte segnalato, la disciplina applicabile agli appalti privati, che è frutto della contemporanea e parallela disciplina dettata dall'art. 1676 c.c., dall'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003 e dall'art 9, comma 1, d.l. 28 giugno 2013, n. 76, risulta diversa da quella relativa agli appalti pubblici, poiché la stazione appaltante non è soggetta ai vincoli previsti dall'art. 29, mentre ai sensi dell'art. 119 d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (codice degli appalti), l'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi contributivi e retributivi previsti dall'art. 29 d.lgs. n. 276/2003. In sostanza, viene confermato che la responsabilità ricade per intero, in caso di subappalti, su tutti i soggetti privati che operano per la realizzazione delle opere pubbliche.

La recente modifica dell'art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003 ha poi previsto che al personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nel subappalto spetti un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e per la zona, strettamente connessi con l'attività oggetto dell'appalto e del subappalto in modo da evitare di avvantaggiare, comunque, il committente, garantendogli trattamenti più favorevoli fondati su ineguali rapporti di forza a danno dei lavoratori.

Tuttavia, l'appaltatore che a sua volta abbia subappaltato parte delle prestazioni previste nel contratto pubblico a sub-appaltatori è tenuto agli stessi obblighi previsti dall'art. 29 del d.lgs. 276/2003 in base alla speciale disposizione dell'art. 119, comma 6, d.lgs. n. 36/2023 a norma del quale:

«…. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 d.lgs. 276/2003 salvo che nelle ipotesi in cui la stazione appaltante corrisponde direttamente l'importo dovuto per le prestazioni al subcontraente microimpresa o piccola impresa o su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente».

La responsabilità del committente nella legge concorsuale

Il così illustrato sistema normativo relativo alla responsabilità del committente per le obbligazioni dell’appaltatore, del subappaltatore, del subcommittente e degli enti previdenziali ha sovente creato interferenze con la disciplina concorsuale non soltanto in relazione alle procedure liquidative, ma anche in relazione al complesso delle misure di risanamento previste dal codice della crisi.

Segue. Composizione negoziata. Rilascio del Durc

Nel corso della composizione negoziata, secondo la giurisprudenza prevalente (Trib. Milano 24 gennaio 2025 in IUS Crisi d'impresa (ius.giuffrefl.it) – ilfallimentarista.it, 1° settembre 2025, con nota di A. Colnaghi e R. D'Angelo, Composizione negoziata della crisi, DURC e misure cautelari), ma non unanime (Trib. Napoli 19 giugno 2024), l'imprenditore, soprattutto se ha in corso un appalto da cui confida di acquisire, in tutto od in parte, la liquidità necessaria per il superamento della crisi, anche nel caso di inadempienza agli obblighi previdenziali nei confronti dell'Inps, può ottenere una misura cautelare atipica che consista nell'accertamento dei presupposti affinché l'INPS rilasci a favore della ricorrente il documento unico di regolarità contributiva. Va ricordato, infatti, che il mancato rilascio del Durc costituisce un ostacolo rilevante per le società che operano nel settore edile, poiché senza il documento sulla regolarità contributiva risulta loro impedita la partecipazione a gare di appalto, ed è anche di fatto precluso ottenere i pagamenti, pure dovuti da imprese private, in conseguenza della ricordata responsabilità solidale per le obbligazioni nei confronti degli enti previdenziali e dei lavoratori.

Si pone, dunque, il problema se, a seguito dell'emanazione del provvedimento che dispone a favore dell'appaltatore il rilascio coattivo del Durc senza adempimento degli obblighi connessi, gli enti previdenziali possano, comunque, agire nei confronti del committente.

L'art 29 d.lgs. n. 276 del 2003 prevede espressamente una responsabilità solidale del committente che non è subordinata ad una preventiva escussione (essendo stata la relativa previsione abrogata dal d.l. 17 marzo 2017, n. 25, convertito dalla legge  20 aprile  2017, n. 49: Cass. 10 gennaio 2019, n. 444) e conseguentemente è permesso all'ente previdenziale di richiedere direttamente al committente (se imprenditore) il pagamento dei debiti assistenziali rimasti insoluti, anche in ragione del fatto che non sussiste alcun divieto di pagare i debiti sorti anteriormente all'ammissione alla composizione negoziata (divieto che è stato assunto, invece, come rilevante, nell'analoga questione emersa nell'ambito del concordato preventivo - v. oltre).

Escludendo l'art 18 c.c.i.i. ogni protezione dell'imprenditore in crisi in relazione alle azioni dei lavoratori, il mancato pagamento delle prestazioni lavorative potrebbe legittimare anch'essi ad agire nei confronti del committente (oltre che, ovviamente, verso il datore di lavoro).

Non essendo prevista alcuna limitazione all'azione prevista dall'art. 29 d.lgs. n. 276/2003 nella composizione negoziata (così come per quella prevista dall'art 1676 c.c.), l'eventuale provvedimento che imponesse il rilascio del Durc non impedirebbe, pertanto, l'azione nei confronti del committente da parte dell'ente previdenziale ed ovviamente dei lavoratori, subcommittenti e subappaltatori.

Ai fini dell'art. 29 d.lgs. n. 276/2003, che ha proprio la finalità di porre a carico del committente l'onere di controllare gli adempimenti dell'appaltatore verso i suoi lavoratori e verso gli assicuratori sociali, è anche da escludere che il solo rilascio del Durc possa costituire causa di esenzione della responsabilità del committente che pure potrebbe non essere in grado di conoscere altrimenti l'inadempimento delle prestazioni previdenziali e di pagamento delle retribuzioni. Invece, l'estinzione di ogni obbligazione verso l'appaltatore (prima della domanda del lavoratore) esonera ai soli sensi dell'art. 1676 c.c. il committente da ogni responsabilità, essendo la sua responsabilità limitata, dalla norma codicistica, alle sole somme ancora dovute all'appaltatore.

Naturalmente il credito azionabile sarebbe solo quello che trovasse ragione e causa nelle prestazioni eseguite su incarico del committente e non certo in relazione ad altre posizioni del medesimo imprenditore.

È però possibile che il committente in proprio chieda a sua volta l'emissione di un provvedimento cautelare che estenda la protezione anche al suo personale patrimonio, soprattutto quando il divisato risanamento sia stato valutato in grado di ripristinare, in tempi non particolarmente lunghi, il regolare adempimento degli oneri previdenziali.

In proposito il Tribunale di Milano (8 febbraio 2025, in IUS Crisi d'impresa (ius.giuffrefl.it) – ilfallimentarista.it, 4 settembre 2025, con commento di C. Ravina, L'inibitoria delle azioni esecutive nei confronti dei garanti di società in composizione negoziata: bilanciamento tra interessi e buona fede dei garanti) ha assunto – sulla base del disposto degli artt. 18 e 19 c.c.i.i., i quali attribuirebbero solo all'imprenditore che accede alla composizione negoziata la legittimazione a richiedere al Tribunale le misure protettive e cautelari – che i singoli garanti non possano avvalersi degli strumenti previsti dal c.c.i.i, potendo, però, ricorrere alla tutela cautelare ordinaria prevista dal codice di rito.

Diversa la posizione di Trib. Verona 12 aprile 2024 (in ilcaso.It, 16 maggio 2024) che, invece, ha ritenuto possibile emettere un provvedimento di inibitoria di escussione dei garanti del creditore dell'imprenditore in quanto ritenuta funzionale al risanamento.

Analoga posizione è stata assunta da Trib. Mantova 28 giugno 2024 (in IUS Crisi d'impresa (ius.giuffrefl.it) – ilfallimentarista.it, 12 settembre 2024, Composizione negoziata: estensione delle misure protettive al patrimonio del garante) ed anche Trib. Venezia 6 febbraio 2023 (in Massimario Composizione Negoziata, a cura dell'Ufficio Affari Generali e Composizione Negoziata Camera di Commercio Pistoia e Prato) ha deciso che nella procedura di conferma delle misure protettive, ex art. 19 c.c.i.i., l'imprenditore in crisi possa chiedere al Tribunale che ai creditori venga fatto divieto di iniziare o proseguire le azioni esecutive o cautelari o di acquisire diritti di prelazione se non concordati anche nei confronti dei garanti della società, i quali, resisi parte attiva nella procedura di composizione della crisi, abbiano messo i propri beni a disposizione del ceto creditorio (per un esame della posizione del garante nella composizione negoziata v. F. Pasquariello, Procedure concorsuali e Diritto fallimentare. Composizione negoziata della crisi e misure cautelari nei confronti delle banche, in nota a Trib. Padova, 13 gennaio 2025, eclegal.it, 15 aprile 2025).

Pertanto, senza una misura protettiva nei confronti del committente, di fatto, il provvedimento atipico di accertamento della sussistenza dei requisiti per il rilascio del Durc emesso dal giudice della cautela nell'ambito della composizione negoziata non potrebbe aver altro effetto che consentire la partecipazione alle gare di appalto, ma non di evitare al committente di adempiere alle sue obbligazioni connesse con lo svolgimento dell'appalto. 

L'emissione della misura cautelare atipica di inibitoria all'escussione delle garanzie concesse a taluni creditori deve, però, contemperare le esigenze dell'imprenditore in crisi e di quei soggetti che sono direttamente od indirettamente coinvolti nel processo di risanamento dell'impresa per essere suoi condebitori solidali, tenuto conto che la sottoposizione al controllo del commissario dell'impresa in crisi potrebbe, in concreto, rappresentare una adeguata garanzia affinché i pagamenti effettuati dal committente siano destinati realmente al pagamento dei debiti dell'appaltatore verso gli enti previdenziali senza compromettere la finalità che sorregge l'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003, che è quella di incentivare un utilizzo più virtuoso del contratto di appalto, inducendo il committente a selezionare imprenditori affidabili e a controllarne successivamente l'operato per tutta la durata del rapporto contrattuale, onde dare concreta applicazione al principio assunto sul punto dalla Corte Costituzionale con la sentenza 254/2017, secondo la quale la finalità dell'introduzione della responsabilità solidale del committente  tende ad evitare il rischio che i meccanismi di decentramento e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione, vadano a danno dei lavoratori coinvolti.

Anche a seguito dell'introduzione del comma 2-bis nell'art. 23 c.c.i.i. (che ha previsto la possibilità di concludere transazioni con le sole Agenzie fiscali per crediti tributari), nella composizione negoziata non è possibile procedere ad accordi transattivi con gli enti di assicurazione sociale (C. Ruffini, Transazione fiscale nella composizione negoziale, misure premiali ex art. 25-bis CCII, in dirittodellacrisi.it, 13 novembre 2025, probabilmente come conseguenza dell'insensibilità dei crediti dei lavoratori dalle misure protettive previste per la composizione negoziata).

Segue. Accordi di ristrutturazione dei debiti

Nell'ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti previsti dall'art. 57 c.c.i.i., in conformità al disposto dell'art 63 c.c.i.i., il debitore può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi e premi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie e dei relativi accessori, sorti sino alla data di presentazione della proposta di transazione.

Tale accordo ha effetto, non solo, nei confronti del debitore, ma, in virtù dell'art. 1239 c.c., richiamato dall'art. 59 c.c.i.i., anche nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso (App. Brescia 30 giugno 2025, in dirittodellacrisi.it). Quindi, l'accordo stipulato tra il debitore ed i creditori e gli enti previdenziali si riflette sulla posizione del committente relativamente anche ai debiti che fossero sorti in relazione all'appalto, liberandolo in eguale misura. Risulta, comunque, opportuno che nell'ambito della transazione si specifichino con esattezza i termini dell'accordo onde evitare incertezze sulla posizione del committente.

Tuttavia, sempre in base al medesimo art. 59 c.c.i.i., i creditori dissenzienti (ovvero quelli che non hanno raggiunto alcun accordo con il debitore e che devono essere pagati integralmente entro centoventi giorni dall'omologazione, in caso di crediti già scaduti, od entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione) conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso e, quindi, anche nei confronti del committente.   

Si è posto il problema se l'omologazione forzosa (cram down) del piano di ristrutturazione dei debiti previsto dall'art. 63 c.c.i.i. nel caso in cui i creditori pubblici (agenzia fiscali ed enti previdenziali) non abbiano aderito alla proposta del debitore, determini l'applicazione dell'art 59 c.c.i.i. e, quindi, la corrispondente liberazione dei garanti (tra cui il committente) dai loro obblighi (in senso favorevole, B. Riccio, Se la falcidia del cram down libera i fideiussori ed i coobbligati solidali nel seno della ristrutturazione del debito, ex art. 182 bis, in dirittodellacrisi.it, 12 luglio 2022. In senso contrario, si può osservare che l'art. 63 c.c.i.i. attribuisce, comunque, alle amministrazioni ed agli enti previdenziali che non aderiscono, la posizione di soggetti non aderenti ai quali l'estensione dell'effetto liberatorio non si applica per l'art. 63 c.c.i.i. Va ricordato che l'omologazione forzosa tende proprio a garantire che soggetti che si trovino in particolare condizione di favore – per godere, ad esempio, di garanzie ulteriori rispetto ad altri creditori –, possano impedire il raggiungimento di un accordo complessivamente più favorevole per i creditori, essendo ad esso indifferenti. Quindi, l'omologazione forzosa può comportare l'accoglimento della proposta anche senza il raggiungimento dell'adesione di creditori rappresentanti le maggioranze ordinarie, ma non può portare alla perdita di garanzie che solo l'adesione espressa alle proposte del debitore può determinare).

Quanto all'argomento propugnato dalla dottrina e dalla giurisprudenza che segue tale orientamento, secondo cui senza la liberazione dei coobbligati vi sarebbe la possibilità per essi di richiedere al debitore il rimborso di quanto dovuto, si deve osservare che la disposizione dell'art. 59 c.c.i.i. ha carattere assolutamente eccezionale rispetto all'intero sistema della responsabilità solidale nell'ambito delle procedure concorsuali e come tale certamente non può essere applicata in via analogica. Anche la stessa omologazione forzata ha carattere eccezionale essendo tutte le procedure minori sostanzialmente fondato sul consenso della maggioranza dei creditori. Inoltre, lo stesso art. 59, comma 3, c.c.i.i. prevede (così disponendo in senso diverso rispetto all'interpretazione giurisprudenziale ventennale) che l'efficacia liberatoria dell'accordo di ristrutturazione dei debiti riconosciuta a favore dei soci illimitatamente responsabili non operi quando questi stessi soci abbiano prestato fideiussione così evidenziando la volontà del legislatore di preservare i diritti dei creditori contro i coobbligati o fideiussori.

Sotto il profilo della presunta uguaglianza della posizione del debitore assenziente con quella del debitore dissenziente che però vede il suo voto contrario diventare voto positivo nel caso previsto dall'art. 63, comma 4, c.c.i.i., si può osservare che la differenza è, invece, sempre sussistente sotto il profilo del potere di impugnativa del provvedimento di omologa che è impugnabile dal dissenziente mentre non lo è, per difetto di interesse, dal creditore aderente.

Segue. Gli effetti della transazione fiscale sugli obblighi del committente nelle procedure diverse dall'accordo di ristrutturazione dei debiti

Con esclusione (già oggetto di disamina) della composizione negoziata (per i soli crediti previdenziali) e del piano attestato di risanamento (che non prevede alcuna forma di transazione fiscale e previdenziale), oramai tutti gli altri strumenti di regolazione della crisi permettono la proposta di accordo parziale o dilazionato dei crediti previdenziali (oltre che di quelli fiscali).

La questione che rileva ai fini dell'esame della responsabilità del committente per gli obblighi contributivi in capo all'appaltatore concerne gli effetti di tale proposta proprio sulla posizione personale del committente.

Per il concordato (art. 117 c.c.i.i.), per il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (e naturalmente anche per la liquidazione giudiziale) vige il principio che i creditori mantengono intatti i diritti contro i coobbligati e i fideiussori e, per il richiamo di cui all'art. 96 c.c.i.i., essi possono surrogarsi alle ragioni del creditore ente assistenziale solo se questi sia stato integralmente soddisfatto (Cass. 6 marzo 2025, n. 5964: «In tema di concorso di creditori, ai sensi dell'art. 61, comma 2, l. fall., il fideiussore non vanta un diritto di regresso prima del pagamento del debito garantito e non può, pertanto, essere ammesso al passivo con riserva trattandosi di credito condizionale; la sua ammissione al passivo potrà semmai avvenire, data la natura concorsuale del credito di regresso, solo dopo il pagamento, in surrogazione del creditore»; Cass 17 ottobre 2018, n. 26003). Naturalmente, a questo proposito va precisato che l'obbligo del committente è limitato ai soli crediti che sorgono in relazione al contratto di appalto stipulato e non in relazione all'intero obbligo previdenziale, con l'effetto che la surroga potrà essere esercitata (godendo del medesimo privilegio che godeva il creditore) con il pagamento della sola parte di debito che incombeva al committente (quale debitore solidale).

Segue. Concordato preventivo. Durc

Nei concordati in continuità aziendale il rilascio del Durc è oggetto di specifiche disposizioni legislative. Infatti, in ragione del divieto ex lege di procedere al pagamento dei crediti sorti anteriormente alla presentazione della domanda di ammissione al concordato, trova applicazione l'art. 5, comma 2, lett. b), DM 24 ottobre 2007, che prevede, comunque, la sussistenza dei presupposti per il rilascio del Durc quando siano previste sospensioni dei pagamenti per effetto di disposizioni legislative.

Si tratta di una soluzione certamente corretta, ma che non risolve il problema, già esaminato in relazione alla composizione negoziata, dell'azione diretta degli enti e dei lavoratori che possono agire ai sensi dell'art. 29 o dell'art 1676 c.c.

In primo luogo, si può osservare che la previsione regolamentare può operare con esclusivo riferimento al debitore in procedura e solo con riferimento ai debiti previdenziali ed indirettamente per quelli dei lavoratori e di tutti gli altri soggetti tutelati dall'art. 29 d.lgs. 276/2003 e 1676 c.c. che siano maturati prima dell'apertura della procedura e non per quelli che siano maturati in epoca successiva all'apertura, per i quali non vige alcun divieto di pagamento (in applicazione delle disposizioni previste dal codice della crisi agli artt. 94-bis e 98); quindi gli obblighi del committente rimangono immutati per la fase di esecuzione degli appalti che si colloca in epoca successiva all'ammissione alla procedura qualora si preveda la prosecuzione dei rapporti contrattuali in essere.

È, poi, molto importante in proposito valutare l'esatta portata della previsione legislativa che attribuisce al committente la responsabilità solidale con l'appaltatore per i crediti dei lavoratori e degli assicuratori sociali.

Malgrado l'espressione utilizzata dal legislatore, il debito previdenziale e quello verso i lavoratori non è propriamente un debito del committente, che semmai assume soltanto la posizione del garante; il pagamento effettivo degli importi dovuti dall'appaltatore ai lavoratori ed agli enti previdenziali autorizza la surrogazione nei confronti dell'appaltatore in procedura, non determinando l'estinzione dell'obbligazione dell'appaltatore, ma il subentro nella posizione di creditore (lavoratore o Istituto previdenziale), lasciando intatto il privilegio che assisteva l'originario credito (D. Corrado, Concordato dell'appaltatore e credito di regresso dell'appaltante, in  IUS Crisi d'impresa (ius.giuffrefl.it) – ilfallimentarista,  28 settembre 2016). Da qui un'altra importante conseguenza foriera di notevoli effetti: l'obbligazione del committente nasce solo al momento della richiesta del creditore e non prima.

Ciò premesso, occorre conseguentemente distinguere tra l'azione intrapresa ai sensi dell'art. 1676 c.c. e l'azione intrapresa ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 276/2003.

1) Nel primo caso l'eventuale pagamento integrale del credito vantato a favore dell'imprenditore in crisi estingue, per quanto pagato, ogni obbligazione nei confronti dell'appaltatore; quindi, se la richiesta del dipendente risulta essere stata avanzata precedentemente alla richiesta di ammissione al concordato preventivo cessa ogni obbligo di pagamento per la parte corrispondente.

2) Se la richiesta, invece, è formulata ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 276/2003 occorre valutare se il pagamento sia avvenuto prima o dopo l'ammissione al concordato preventivo. Infatti, se il pagamento è avvenuto prima dell'inizio della procedura, il credito che l'appaltatore possa vantare verso il committente si estingue per compensazione in applicazione dell'art. 155 c.c.i.i. applicabile per espresso richiamo al concordato preventivo. Se, invece, il lavoratore (o l'Istituto di assicurazione sociale) chiede il pagamento al committente dopo l'apertura del concordato preventivo, in virtù dell'obbligo di garanzia pur sempre gravante sul committente, questi è tenuto a pagare sia il lavoratore, sia l'appaltatore, per l'importo rispettivamente loro dovuto senza che possa essere opposto il pagamento effettuato ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 276/2003. Infatti, il pagamento sarebbe successivo all'apertura del concordato e come tale non potrebbe essere compensato con il debito sorto anteriormente all'apertura della procedura verso l'appaltatore sempre in applicazione dell'art. 155 c.c.i.i., ma consentirebbe di avanzare in surroga richiesta di pagamento alla procedura conservando lo stesso grado di privilegio che assisteva il credito del lavoratore o dell'ente previdenziale.

Ne consegue che il committente che non abbia pagato nulla ai lavoratori o agli enti previdenziali prima della ammissione alla procedura di concordato non può opporsi né alla richiesta di pagamento che fosse stata da costoro avanzata in base all'art. 29 d.lgs. 276/2003 dopo l'apertura del concordato, né a quella degli organi della procedura (liquidatoria), in quanto il committente sarebbe ugualmente debitore per l'intero importo vantato (quale debitore delle prestazioni eseguite e garante dell'appaltatore verso i soggetti tutelati dalla disciplina degli appalti) e non potrebbe neppure opporre in compensazione il suo credito sorto per effetto del pagamento dopo l'apertura della procedura perché non compensabile con il suo debito sorto antecedentemente.

Se, tuttavia, il rapporto contrattuale prosegue durante la procedura (per non essere stato oggetto di richiesta di sospensione o scioglimento)  trovano applicazione le ordinarie regole secondo quanto disposto dagli artt. 94-bis, 95 e 97 c.c.i.i. con l'effetto che il pagamento fatto direttamente ai lavoratori sia ai sensi dell'art. 1676 c.c. , sia quello fatto dopo la richiesta avanzata dai lavoratori e dagli assicuratori sociali in pendenza di procedura, comporterebbe la corrispondente riduzione del credito verso l'appaltatore in procedura per compensazione non ostacolata dall'inapplicabile disciplina concorsualistica.

Segue. Liquidazione giudiziale

Le regole appena descritte trovano piena applicazione anche nelle procedure di liquidazione giudiziale.

Occorre in primo luogo richiamare quanto in precedenza specificato circa la natura di obbligo di garanzia ex lege che assume il committente nei confronti dei soggetti protetti dalla normativa; l'obbligazione del committente non è quella dell'appaltatore, ma ad essa si affianca e sorge solo al momento della richiesta formulata nei suoi confronti dal lavoratore o dall'ente previdenziale (o dagli altri soggetti che possono far valere la sua responsabilità). Pertanto, l'obbligazione del committente è autonoma rispetto a quella dell'appaltatore anche quando risulti azionata ai sensi dell'art. 1676 c.c.

Il committente deve adempiere alla sua obbligazione con il suo patrimonio (alla stregua di un qualunque garante) e non può avvalersi del patrimonio dell'appaltatore (attraverso la riduzione del suo debito verso l'appaltatore per le opere eseguite) poiché così facendo finirebbe per alterare la par condicio creditorum modificando inammissibilmente l'ordine dei pagamenti.

Il pagamento da parte del committente dei crediti dei lavoratori e degli enti previdenziali con il suo patrimonio fa però sorgere, in via di surroga, un credito nei confronti dell'appaltatore da insinuarsi nella procedura secondo le forme ordinarie e godendo dello stesso privilegio che sarebbe spettato al lavoratore, ente previdenziale o soggetto tutelato dalla normativa (ovvero, solo qualora fosse sorto prima della apertura della procedura, eccependo in compensazione il suo credito rispetto a quello maggiore vantato dalla procedura nei suoi confronti in quanto sorto antecedentemente all'apertura della procedura). Il pagamento, inoltre, non potrebbe neppure essere revocabile in ragione del fatto che non sarebbe stato effettuato con risorse direttamente od indirettamente riconducibili all'imprenditore sottoposto alla liquidazione giudiziale (o, nel regime precedente, al fallimento) trovando quindi applicazione i principi posti da Cass. 7 dicembre 2012,  n. 22247 e Cass. 9 ottobre 2017, n. 23597:

«In tema di azione revocatoria fallimentare, le rimesse effettuate dal terzo sul conto corrente dell'imprenditore, poi fallito, non sono revocabili ai sensi dell'art. 67, comma 2, l. fall., quando risulti che il relativo pagamento non sia stato eseguito con danaro del fallito e che il terzo, utilizzatore di somme proprie, non abbia proposto azione di rivalsa verso l'imprenditore prima della dichiarazione di fallimento, né che abbia così adempiuto un'obbligazione relativa ad un debito proprio, sicché il creditore convenuto in revocatoria è onerato della sola prova della provenienza del pagamento dal terzo, configurandosi la relativa allegazione come un'eccezione in senso proprio, mentre invece incombe sul curatore, una volta accertata l'avvenuta effettuazione di detto pagamento, la dimostrazione, anche mediante presunzioni semplici, che la corrispondente somma sia stata fornita dal fallito».

Sul punto v'è consenso unanime allorquando la richiesta di pagamento sia stata effettuata dal lavoratore o dall'ente previdenziale prima della dichiarazione di liquidazione giudiziale (Cass. 10 marzo 2001, n. 3559; Cass. 24 ottobre 2007, n. 22304; Cass. 31 ottobre 2025, n. 28770; in dottrina M. Irrera, A. Gaglioti, M. Vigna, cit.); l'azione proposta da costoro non diviene improcedibile a seguito dell'apertura della procedura.

Significativamente, Cass. 5 marzo 2019, n. 6333 specifica altresì che:

«In materia di appalto, l'apertura del procedimento fallimentare nei confronti dell'appaltatore non comporta l'improcedibilità dell'azione precedentemente esperita dai dipendenti nei confronti del committente, anche ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, per il recupero dei loro crediti verso l'appaltatore-datore di lavoro, atteso che la previsione normativa di una tale azione risponde all'esigenza di sottrarre il soddisfacimento dei crediti retributivi al rischio dell'insolvenza del debitore e, d'altra parte, si tratta di un'azione "diretta", incidente direttamente sul patrimonio di un terzo (il committente) e solo indirettamente su un credito del debitore fallito, sì da doversi escludere che il conseguimento di una somma, che non fa parte del patrimonio del fallito, possa comportare un nocumento delle ragioni degli altri dipendenti dell'appaltatore, che fanno affidamento sulle somme dovute (ma non ancora corrisposte) dal committente per l'esecuzione dell'opera appaltata; né tale situazione suscita sospetti di incostituzionalità, con riferimento all'art. 3 Cost. (letto in corrispondenza del principio della "par condicio creditorum"), non essendo irrazionale una norma che accordi uno specifico beneficio a determinati lavoratori, anche rispetto ad altri, per l'attività lavorativa dai medesimi espletata e dalla quale un altro soggetto (il committente) abbia ricavato un particolare vantaggio».

Più complesso e meno affrontato in giurisprudenza è il diverso tema della sorte delle azioni promosse ex art. 1676 c.c. o ex art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 dopo l'apertura della procedura liquidativa.

Secondo un orientamento dottrinale (M. Irrera, A. Gaglioti, M. Vigna, cit., che richiamano il precedente di Trib. Lecce 12 aprile 1999):

«il patrimonio del fallito, invero, ivi compresi i crediti vantati verso terzi, si è ormai consolidato nella massa fallimentare, rimanendo vincolato al soddisfacimento di tutti i creditori del fallimento. Una volta dichiarato il fallimento, però, l'esercizio da parte dei dipendenti dell'azione ex art. 1676 c.c. nei confronti del committente va considerato ormai precluso dalla procedura di esproprio in atto; diversamente verrebbe posta in essere una palese violazione del principio della par condicio creditorum, principio che non trova alcuna deroga nel nostro ordinamento, eccetto nei casi in cui la legge non lo dica espressamente”.

Tale posizione può essere condivisa solo con riferimento all'azione prevista dall'art 1676 c.c., in quanto il debito del committente verso i lavoratori è limitato all'importo dovuto dal committente verso l'appaltatore con l'effetto che il pagamento effettuato dal committente verso il lavoratore verrebbe effettuato non con il patrimonio del terzo ma con quello del fallito che, però, deve considerarsi effettivamente sottratto ad ogni azione di terzi a far tempo dalla apertura della liquidazione. L'azione, quindi, nei confronti del fallimento sarebbe improcedibile anche quando fosse diretta unicamente verso il committente in ragione del fatto che, comunque, implicherebbe la sottrazione alla massa, parziale o totale, di crediti invece già entrati nel patrimonio della procedura con la pronuncia di liquidazione giudiziale.

Diversa appare, invece, la conclusione quando l'azione dei lavoratori e degli enti previdenziali venga promossa ai sensi dell'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276/2003. Come già precedenza precisato, a seguito della domanda avanzata (anche in via stragiudiziale, Cass, 5 marzo 2019, n. 6333) dagli istituti di previdenza o dai lavoratori, il committente assume un obbligo di garanzia che gli impone di rispondere con il suo patrimonio per il pagamento delle prestazioni lavorative e degli oneri previdenziali senza coinvolgimento del patrimonio del debitore in applicazione della ordinaria disciplina degli artt. 160 e 161 c.c.i.i..

Infatti, l'obbligo di garanzia non determina alcun pregiudizio alle ragioni della massa, dovendo il committente soddisfare con denaro proprio (e non della massa) i crediti dei lavoratori e degli enti previdenziali, e anche l'eventuale credito verso l'appaltatore in liquidazione. Il credito verso l'appaltatore risulta disciplinato dalle regole ordinarie dettate dagli art. 160 e 161 c.c.i.i., potendo ovviamente godere dello stesso grado di privilegio che godevano i crediti soddisfatti. In tal senso, Cass. 15 maggio 2023, n. 13236, per la quale nel regime delineato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, nella formulazione dettata dall'art. 4, comma 31, lett. b), della l. n. 92 del 2012, il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori, con riferimento alle prestazioni eseguite nella vigenza di tale normativa.

Quindi, la domanda ex art. 29 del d.lgs. n. 276/2003, pur promossa dopo l'apertura della liquidazione giudiziale (o fallimento, nel regime previgente) è pienamente procedibile, non è attratta nella competenza del giudice fallimentare e non viola la regola della par condicio creditorum in quanto non comporta sottrazione di patrimonio alla procedura concorsuale, fermo restando ovviamente la possibilità di esercizio dell'azione di surroga per il committente che ha integralmente pagato il lavoratore o l'ente previdenziale (contra sul punto M. Irrera, A. Gaglioti, M. Vigna, Il fallimento dell'appaltatore e la solidarietà del committente per il pagamento dei debiti contributivi, cit., che ritengono che l'azione dei lavoratori o dell'ente previdenziale divenga improcedibile anche se proposta dopo l'apertura della liquidazione giudiziale).

Disciplina appalti pubblici

Composizione negoziata. Pagamento diretto ai subappaltatori

Nella disciplina dei contratti di appalto pubblici è prevista la possibilità in taluni casi che la stazione appaltante, che non è soggetta alla disciplina dell'art. 29 del d.lgs. 276/2003 (e conseguentemente alla solidarietà verso i dipendenti dell'appaltatore) possa pagare direttamente i sub appaltatori così realizzando, sia pure per altra via, la garanzia prevista dalle norme dettate per gli appalti privati.

In relazione a tale disciplina si segnala un provvedimento (Trib. Firenze 3 novembre 2025, in dirittodellacrisi.it) che ha disposto nell'ambito di una composizione negoziata la misura cautelare tipica dell'inibitoria alla stazione appaltante pubblica di pagare direttamente i subappaltatori.

Nella disciplina del contratto era previsto espressamente che la regola prevista dall'art. 119 d.lgs. 36/2023, comma 11 (per cui la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente), non fosse operante in caso di ammissione dell'appaltatore a procedure concorsuali, prevedendosi, in tal caso, che le somme di spettanza del subappaltatore fossero corrisposte direttamente agli organi della procedura.

Secondo il Tribunale di Firenze la previsione dell'art. 119 d.lgs. n. 36/2023 va qualificata alla stregua di una delegazione di pagamento e non fa sorgere un diritto di credito del subappaltatore nei confronti della stazione appaltante. Il pagamento, pertanto, verrebbe effettuato con denaro dell'appaltatore in procedura con evidente violazione della par condicio creditorum, posto che l'ammissione alla procedura di concordato fa sorgere il divieto di pagamento dei creditori anteriori all'inizio della procedura (anche ai sensi dell'art 44 c.c.i.i., relativo alla domanda prenotativa),

La regola prevista dall'art. 119 d.lgs. 36/2023, quindi, deve ritenersi circoscritta alle sole imprese in bonis.

*

Liquidazione giudiziale

Nei contratti di appalto pubblici trova pur sempre applicazione l'art 1676 c.c., con l'effetto che i lavoratori potrebbero richiedere il pagamento delle loro spettanze che trovassero ragione e causa nel contratto stesso alla stazione appaltante prima dell'apertura della procedura. Come nel caso di appalto privato, la loro azione non diverrebbe improcedibile per il sopraggiungere della liquidazione secondo le regole già illustrate.

Diversamente, invece, qualora il pagamento fosse richiesto dai lavoratori dopo l'apertura della liquidazione poiché, in tal caso, l'esercizio da parte dei dipendenti dell'azione ex art. 1676 c.c. che presuppone la sussistenza di un credito dell'appaltatore verso il committente,  va considerato ormai improcedibile, perchè comporterebbe la destinazione di una parte del patrimonio dell'imprenditore liquidato al di fuori delle regole del concorso in violazione della par condicio.

Sostanzialmente sulla stessa posizione si trova Cass. 6 ottobre 2023, n. 28194, che ha osservato che la stazione appaltante non può rifiutarsi di pagare l'appaltatrice fallita opponendo l'eccezione di inadempimento per non avere dato prova del pagamento dei subappaltatori (come previsto dal previgente art. 118, comma 3, del d.lgs. 163/2006, oggi abrogato, che prevedeva già il pagamento diretto dei subappaltatori da parte della stazione appaltante a meno che l'aggiudicatario non provvedesse a trasmettere copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista) dovendo tale disposizione ritenersi efficace solo per le imprese in bonisin ragione del fatto che il credito del subappaltatore non ha natura prededucibile a seguito dello scioglimento del contratto conseguente alla dichiarazione di fallimento, ed alla procedura è dovuto dalla stazione appaltante il corrispettivo delle prestazioni eseguite fino all'intervenuto scioglimento del contratto, e che il subappaltatore deve essere considerato un creditore concorsuale dell'appaltatore come gli altri, da soddisfare nel rispetto della par condicio creditorum e dell'ordine delle cause di prelazione, senza che rilevi a suo vantaggio l'istituto della prededuzione (Cass. sez. un., 2 marzo 2020, n. 5685).

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