Responsabilità da prodotto difettoso: disciplina applicabile all’imprenditore per danni subiti da cose destinate all’impresa

La Redazione
03 Febbraio 2026

Il Tribunale di Catanzaro, aderendo alla giurisprudenza prevalente, ritiene che per stabilire l’applicabilità, o meno, della disciplina speciale dettata dagli artt. 114 e ss. del Codice del consumo occorra guardare al tipo di danno di cui sia chiesto il risarcimento e alla qualità fatta valere dal soggetto che quel danno rivendichi.

La normativa speciale di cui agli artt. 114 e seguenti del Codice del consumo, con i connessi benefici processuali e sostanziali, non può essere invocata allorquando il danneggiato, nella propria qualità di imprenditore, chieda il risarcimento dei pregiudizi patrimoniali patiti dalle cose destinate ad un uso professionale e utilizzate in tal senso (cfr. Cass. civ., Sez. III, 22 agosto 2013, n. 19414; Cass. civ., Sez. III, 7 maggio 2015, n. 9254; Corte App. Milano, Sent., 27 febbraio 2024, n. 576).

Nel caso di specie, risultava che il prodotto difettoso fosse utilizzato dalla parte attrice nell'esercizio della propria attività di impresa di bar e ristorazione e che lo stesso attore, in conseguenza del difetto, avesse subito il danneggiamento di altri beni di cui era titolare proprio in ragione dell'attività economica svolta. Pertanto, in forza del principio enunciato, considerato che il pregiudizio arrecato dal prodotto difettoso in questione aveva interessato l'impresa dell'attore non in qualità di consumatore o utente, bensì nell'esercizio della propria attività economica, si è ritenuta preclusa l'applicazione della disciplina prevista dal Codice del Consumo in materia di responsabilità da prodotto difettoso.

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