Convalida dello sfratto per morosità: revocazione per dolo

03 Febbraio 2026

La pronunzia epigrafata offre lo spunto per fare il punto sul rimedio esperibile avverso la convalida dello sfratto per morosità, quando la stessa sia viziata per effetto del dolo di una parte in danno dell'altra (art. 395, n. 1, c.p.c.), con particolare riferimento ai presupposti applicativi del mezzo, al rito applicabile, al termine di impugnazione ed all'impugnabilità della pronunzia conclusiva.

Massima 

Avverso il provvedimento di convalida di sfratto fondato su falsa dichiarazione di persistenza della morosità non è ammesso l'utilizzo dei mezzi ordinari di impugnazione previsti per le sentenze, salva l'opposizione tardiva allo sfratto e la revocazione a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 51/95, da proporsi entro il termine inderogabilmente prescritto, restando ulteriori eventuali ragioni affidate all'azione risarcitoria.

La fattispecie

Da parte dell'intimata, veniva proposto ricorso per opposizione dopo la convalida, deducendo che era stato convalidato sfratto per morosità.

In particolare, il ricorrente deduceva che la dedotta morosità era stata sanata antecedentemente l'udienza, alla quale il medesimo non era comparso.

Si assumeva che la forza maggiore della mancata comparizione all'udienza risiedeva nell'accordo sull'abbandono del giudizio.

Il giudice dell'opposizione, dato che la convalida era stata assunta sulla scorta della dichiarazione di persistenza della morosità, disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva della convalida.

Tuttavia, la pronunzia in commento dichiarava inammissibile l'opposizione dopo la convalida.

 La questione affrontata

La pronunzia in epigrafe, per pervenire a declaratoria di inammissibilità dell'opposizione, ha evidenziato che la Corte cost. n. 51/1995, dichiarando incostituzionale l'art. 395, prima parte, e n. 1, c.p.c., ha introdotto la revocazione avverso l'ordinanza di convalida che sia effetto del dolo della parte in danno dell'altra, osservando pure che il rimedio viene richiamato dalla giurisprudenza di legittimità in caso di falsa attestazione di persistenza della morosità.

Consegue quindi che l'opposizione tardiva proposta non ha superato il vaglio della fase rescindente del procedimento, tenuto ad acclarare i presupposti di ammissibilità, con la conseguenza che il giudice di Civitavecchia ha revocata la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento di convalida di sfratto e rigettato l'impugnazione in quanto inammissibile.

 La soluzione proposta

I. L'approdo cui pervenire la decisione, in caso di falsa dichiarazione di persistenza della morosità cui segua la convalida dello sfratto per morosità, da un punto di vista ricostruttivo, è il seguente.

Quando la convalida è l'effetto del dolo di una parte in danno dell'altra, il più consono rimedio impugnatorio, dopo C. cost. n. 51/1995 (Corte Cost. 20 febbraio 1995, n. 51, in Foro it., 1995, I, 2414, con nota adesiva di Monnini, Brevi note in tema di revocazione e di altre impugnazioni esperibili contro le ordinanze di convalida ex art 663 c.p.c., tra Corte Costituzionale e Corte di Cassazione; in Rass. Loc. cond., 1995, 47, con nota di Spagnuolo, Anche l'ordinanza di sfratto per morosità è soggetta all'azione di revocazione), è la revocazione per il caso previsto dall'art. 395, prima parte e n. 1, c.p.c., non l'opposizione ex art. 668 c.p.c., che nella specie era stata avanzata.

Pertanto, correttamente, il Tribunale di Civitavecchia è pervenuto a declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione.

II. Prima della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 395 c.p.c., l'unico rimedio esperibile avverso la convalida laddove fondata su falsa dichiarazione di persistenza della morosità era l'esperibilità dell'azione risarcitoria ex art. 2043 c.c. (Cass. 21 gennaio 1987, n. 525, in Foro it., 1987, I, 2168) dal momento che, così si argomentava, il rimedio revocatorio è formalmente previsto e ritenuto applicabile unicamente alle «sentenze» (Cass. 20 maggio 1987, n. 4617). 

Come si è visto, a seguito della declaratoria di incostituzionalità, il rimedio (di natura straordinaria; v. Mandrioli, Carratta, Diritto processuale civile, Torino, 2025, XXX° ed., II, 532), oggi è esperibile la revocazione nell'ipotesi di cui all'art. 395, n. 1, c.p.c., per quanto il mezzo, nella consolidata interpretazione, rivesta in concreto alveo applicativo circoscritto e, per effetto della declaratoria di incostituzionalità, sia riferito alla sola morosità, non anche allo sfratto per finita locazione (v., per quest'ultimo rilievo, Frasca, Il procedimento per convalida di sfratto, Torino, 2001, 547).

Infatti, «per integrare la fattispecie del dolo processuale revocatorio ai sensi dell'articolo 395, n. 1, del c.p.c., non è sufficiente la sola violazione dell'obbligo di lealtà e probità previsto dall'articolo 88 del c.p.c., né sono di per sé sufficienti il mendacio, le false allegazioni o le reticenze, ma è richiesta, invece, un'attività (macchinazione) intenzionalmente fraudolenta, che si concretizzi in artifici o raggiri subiettivamente diretti e oggettivamente idonei a paralizzare la difesa avversaria e a impedire al giudice l'accertamento della verità, pregiudicando l'esito del procedimento» (da ultimo, Cass. 21 maggio 2024 n. 14.173; Cass. 21 ottobre 2022, n. 31.211; Cass. 21 gennaio 2020, n. 1207; Cass. 26 settembre 2018, n. 22.851; Cass. 10 marzo 2005, n. 5329; Cass. 30 marzo 1992, n. 3863).

La prova della macchinazione si traduce in una probatio diabolica posta a carico del conduttore destinatario della convalida che agisca in revocazione (Lombardi, Il procedimento per convalida di sfratto, Milano, 2013, 396).

 In una fattispecie edita, era stato convalidato lo sfratto intimato per morosità, non ravvisandosi il dolo revocatorio nella condotta del difensore della locatrice che aveva attestato in udienza la persistenza della mora, lamentando, d'altro canto, il conduttore l'esistenza di apposito pactum de non petendo,  in forza del quale lo stesso era stato esonerato dal versamento del canone, «in ragione del protrarsi dei lavori di ristrutturazione dello stabile».

Il giudice di merito aveva rigettato la domanda fondandosi sulla nozione di dolo revocatorio fornita supra dalla Suprema Corte, che esclude la rilevanza del mero mendacio, come pure la condotta reticente (Trib. Salerno, est. Scarpa, 7 gennaio 2011, in Arch. Loc., cond., 2011, 4, 463, con nota di Nucera; in Imm. Dir., 2011, 4, 43 e segg., con nota adesiva di Masoni, Il dolo processuale revocatorio nella convalida dello sfratto per morosità).

La decisione è stata approvata dato che, da un punto di vista fattuale, era onere dell'intimato comparire personalmente in udienza e contestare la sussistenza della morosità, eccependo, in particolare, che la morosità non sussisteva (e che, di conseguenza, lo sfratto non era convalidabile), a fronte di un pactum de non petendo.

Se l'intimato non è comparso in udienza, ha omesso di esercitare un'essenziale facoltà difensiva, indispensabile per pervenire al rigetto della convalida.

D'altro canto, a fronte dell'omissione difensiva, non sarebbe equo, nè giusto e neppure conforme al sistema, porre nel nulla la convalida utilizzando di un mezzo di impugnazione di natura straordinaria.

III. Avverso la convalida dello sfratto per morosità che sia viziata da dolo revocatorio, il giudizio di revocazione va introdotto con ricorso e si applica il rito locatizio uniforme ex art. 447-bis c.p.c. (v. Frasca, op. cit., 548; Lombardi, op. cit., 397)

Dato che «davanti al giudice adito si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti a lui, in quanto non derogate da quelle del presente capo» (art. 400 c.p.c.) ed il giudizio (di chiaro sapore locatizio) va introdotto con ricorso da depositare «davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata» (art. 398 c.p.c.); ossia, avanti al tribunale che decide in composizione monocratica.

Il termine d'impugnazione per la revocazione in forza del n. 1 dell'art. 395 c.p.c. è di trenta giorni  (art. 325 c.p.c.); termine decorrente dal «giorno della scoperta del dolo» (art. 326 c.p.c.).

Il termine è rispettato mediante tempestivo deposito del ricorso (v. Cass. 9 giugno 2010, n. 13.834, in Foro it., 2010, 9, I, 2359).

Questione assai delicata, su cui si è soffermata, tanto la dottrina quanto la giurisprudenza, riguarda l'impugnabilità della pronunzia che «pronunzia la revocazione» (art. 402 c.p.c.).

In particolare, sorge perplessità con riguardo la corretta interpretazione dell'art. 403 c.p.c., una volta sostituito il riferimento alla «sentenza» con l'ordinanza di convalida, a tenore del quale: contro la sentenza di revocazione «sono ammessi i mezzi di impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione».

Tuttavia, contro la convalida dello sfratto, il sistema processuale non ammette alcun rimedio esperibile, se non l'opposizione tardiva ex art. 668 c.p.c. nei congrui casi e, per via pretoria, l'appello, quando la convalida è stata pronunziata al di fuori dei casi previsti dalla legge.

Sul presupposto dell'attribuzione all'ordinanza della natura sostanziale di statuizione in unico grado, è comune l'affermazione secondo cui «la sentenza emessa nel giudizio di revocazione ex art. 395 c.p.c., avverso l'ordinanza di convalida di sfratto non è appellabile, ma ricorribile per cassazione, ex art. 111, comma 2, Cost., essendo sottratta ai normali mezzi di impugnazione» (Cass. 19 novembre 1996, n. 10136; Cass. 10 marzo 2005, n. 5359).

Tale orientamento però mal si concilia con l'inammissibilità del ricorso per cassazione contro  pronunzia di convalida (Frasca, op. cit., 548).

Parte della dottrina concorda sull'esperibilità del (solo) rimedio di legittimità avverso la pronunzia (v. Monnini, op. cit., 2418; Giordano, Procedimento per convalida di sfratto, Bologna, 2015, 361; Di Marzio, in Di Marzio, Di Mauro, Il processo locatizio, Milano, 2011, II° ed., 1047. Da ultimo, in tema, Masoni, Il nuovo procedimento per convalida di sfratto, Milano, 2026, in corso di pubblicazione).

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