Avvocato: maggiorazione dei compensi per atti redatti con tecniche informatiche
03 Febbraio 2026
La fattispecie riguardava un giudizio risarcitorio per danni conseguenti ad infortunio, in cui la danneggiata lamentava in cassazione il mancato riconoscimento della maggiorazione dei compensi per la redazione degli atti d'appello con tecniche informatiche. Lamentava, inoltre, omessa pronuncia sulle domande di condanna del soccombente alla rifusione delle spese relative al subprocedimento ex art. 351, comma 2, c.p.c. e della maggiorazione del compenso per l'utilizzo di tecniche informatiche. La Corte ha esaminato congiuntamente i motivi di ricorso, poiché tutti vertenti sulla mancata liquidazione delle spese del procedimento incidentale di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado e sulla mancata applicazione della maggiorazione del compensi. In merito, ha ricordato che quando il difensore redige gli atti con tecniche informatiche che ne agevolano consultazione e fruizione, sussistono i presupposti per la maggiorazione del compenso di cui all'art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M. n. 37/2018). Nella specie, non risultava essere stato operato dai giudici dell'impugnazione di merito alcun aumento per la redazione degli atti di causa con utilizzo di tecniche, nonostante gli atti fossero stati redatti con dette modalità, compreso il ricorso per cassazione. Per tali ragioni, la Cassazione ha accolto il ricorso, riconoscendo in favore della ricorrente la maggiorazione sui compensi per il grado d'appello e del subprocedimento di sospensiva per la redazione degli atti con ausili informatici; l'aumento del 20% anche sulle spese del giudizio di legittimità. |