Giochi d’azzardo online e legge applicabile nei confronti dei provider esteri

La Redazione
03 Febbraio 2026

La Corte di giustizia ha precisato il criterio di collegamento per determinare la legge applicabile, ai sensi del Regolamento (CE) n. 864/2007 (“Roma II”), alle azioni di responsabilità extracontrattuale promosse da un giocatore residente in uno Stato membro contro gli amministratori di un operatore di giochi d'azzardo online stabilito in un altro Stato membro e privo di concessione nello Stato di residenza del giocatore. 

Un cliente residente in Austria agiva contro gli amministratori di una società maltese titolare di concessione per il gioco d'azzardo a Malta (ma non in Austria), al fine di ottenere il rimborso delle perdite subite partecipando a giochi di casinò online.

Secondo il diritto austriaco, gli amministratori sono personalmente e solidalmente responsabili per l'offerta al pubblico di giochi d'azzardo illegali in Austria, ma i convenuti hanno eccepito la non applicabilità del diritto austriaco, invocando, invece, l'operatività del diritto maltese che non prevede una responsabilità degli organi sociali verso i creditori della società.

La Corte di giustizia dell'Unione europea, interpellata per fornire un'interpretazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 864/2007 (“Roma II”), ha ribadito in primo luogo, che un'azione di responsabilità da fatto illecito fondata sulla violazione di un divieto nazionale di offerta di giochi d'azzardo senza concessione rientra nell'ambito di applicazione del Regolamento c.d. Roma II e non ricade nel regime di esclusione stabilito per le obbligazioni extracontrattuali secondo la normativa comunitaria in materia societaria, in quanto la responsabilità del dirigente si colloca al di fuori della “vita internadella società.

In applicazione dell'art. 4 Regolamento Roma II, la legge applicabile all'obbligazione extracontrattuale è, di regola, quella del paese in cui il danno si verifica. La Corte afferma che, nel contesto dei giochi d'azzardo online offerti in uno Stato membro in cui il prestatore non dispone della concessione legalmente richiesta, il danno del giocatore si considera verificatosi nello Stato membro della sua residenza abituale, luogo in cui si concretizza la lesione degli interessi giuridicamente protetti dal divieto nazionale e dove il giocatore partecipa ai giochi e subisce le perdite. Ne consegue che, nel caso di specie, la legge applicabile è, in via principale, quella austriaca.

Resta ferma, tuttavia, la clausola di eccezione di cui al Regolamento Roma II: qualora, alla luce dell'insieme delle circostanze, il fatto illecito presenti collegamenti manifestamente più stretti con un altro paese (ad esempio, quello di stabilimento del prestatore o di localizzazione prevalente dell'attività), il giudice adìto può disapplicare la regola generale e applicare la legge di tale diverso ordinamento.