Chiarimenti in tema di “supersocietà di fatto” e “holding di fatto”
03 Febbraio 2026
La Corte richiama, in primo luogo, il consolidato orientamento della Suprema Corte (Cass. n. 10507/2016; n. 7903/2020; n. 4784/2023) in tema di supersocietà di fatto: «l'art. 147, comma 5, L.F. si applica anche nel caso in cui il socio già fallito sia una società, anche di capitali, che partecipi, con altre società o persone fisiche, ad una società di persone (cd. super società di fatto). In tal caso, peraltro, è necessaria la rigorosa dimostrazione del comune intento sociale [“affectio societatis] perseguito, che dev'essere tendenzialmente conforme, e non contrario, all'interesse dei soci». In conseguenza di ciò, afferma la Corte, è stato ritenuto che: «la circostanza che le singole società perseguano, invece, l'interesse delle persone, fisiche o giuridiche, che ne hanno il controllo, anche solo di fatto, costituisca una prova contraria all'esistenza della supersocietà di fatto, essendo, semmai, indice dell'esistenza di una holding di fatto (Cass. n. 23344/2010; Cass., n. 3724/2003)». Più di recente, si è peraltro consolidato il principio secondo cui anche l'abuso della società da parte di una o più persone, fisiche o giuridiche, che, avendone il controllo, la gestiscono nel proprio interesse, non esclude, di per sé, la sussistenza di un rapporto societario di fatto tra dette persone e la società abusata, nel caso in cui all'iniziale affectio societatis (cioè all'iniziale condizione in cui le società perseguono un intento comune) sia subentrato, per modifica o evoluzione degli originari accordi o per effetto di essi (art. 2497-septies c.c.), l'esercizio di un abuso sulla società medesima, attraverso la violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale, da parte di chi, tra gli originari partecipi di un rapporto societario di fatto con la società abusata, era in condizione di farlo (artt. 2497-sexies e 2359 c.c.) (Cass., 17 marzo 2025, n. 7105; n. 4 gennaio 2024, n. 204; 2 gennaio 2024, n. 74). In altre parole, non è possibile affermare che la supersocietà di fatto non esista solo perché vi è abuso di una società da parte di una o più persone, fisiche o giuridiche, che, avendone il controllo, la gestiscono nel proprio interesse. Occorre procedere ad un'indagine caso per caso. Nel caso di specie, la Corte ritiene che il fatto che una società di capitali sia stata utilizzata quale un “mero portafogli” dell'altra (cioè lo strumento operativo utilizzato da questa per ottenere risorse finanziare), non è di per sé sufficiente a provare l'esistenza di un disegno imprenditoriale unitario e comune a entrambe le parti (l'affectio societatis), ai fini della configurabilità di una “società di fatto” tra le due. Tale circostanza è, piuttosto, indice dell'esistenza di un gruppo di società organizzate verticalmente ed utilizzate in via strumentale dalla società capogruppo per il perseguimento dei propri interessi (holding di fatto). In particolare, è l'esistenza di un fondo comune – diverso e distinto dalle risorse economiche di ciascun socio – che può costituire un chiaro indice dell'esercizio di un'attività comune ai soci di fatto e riferibile alla supersocietà, non, quindi, la sola commistione finanziaria e soggettiva tra le due società, in forza della quale, senza alcuna comunanza di interesse sociale, né di fondi, la controllante ha distratto a proprio vantaggio risorse della controllata, facendone il proprio “portafoglio”. |