Eredità digitale: problematiche attuali nella successione mortis causa dei digital asset e possibile soluzione del notariato italiano

Francesca Maria Bava
04 Febbraio 2026

L’evoluzione tecnologica degli ultimi decenni ha trasformato in modo radicale le modalità di vivere, comunicare e conservare informazioni. In questa “società dell’informazione”, la vita di ogni individuo lascia dietro di sé una traccia digitale fatta di dati, contenuti multimediali, account e altre risorse immateriali. Tali elementi costituiscono un nuovo e complesso patrimonio (c.d. digital asset) che sopravvive alla morte del titolare: l’eredità digitale. La tematica, ancora priva di una disciplina organica, sollecita l’adattamento delle categorie civilistiche tradizionali alle esigenze della società digitale. Le nozioni classiche di bene, eredità, identità e morte assumono infatti nuove connotazioni, che impongono un ripensamento delle regole sulla trasmissibilità dei diritti e sulla tutela post mortem della personalità del defunto.

La successione mortis causa dei beni digitali

Nell’era digitale, la natura della proprietà e dei metodi di comunicazione ha subito un profondo cambiamento. Si è superato il concetto tradizionale di bene ancorato alla caratteristica della corporalità e si è assistito al sorgere di una nuova categoria di beni, i “ beni digitali”, c.d. digital asset), beni e dati conservati in computer o in altri strumenti informatici e per lo più accessibili mediante Internet: fotografie, email, social media account, conti bancari elettronici, investimenti online, moneta virtuale, archivi digitali, informazioni personali, ebook, musica e video digitali, blog e siti web contenenti proprietà intellettuale.

Di conseguenza, i nostri averi sono sempre più dematerializzati e posseggono “un valore economico proprio”, in quanto tali beni digitali, se inizialmente avevano esclusivamente un carattere morale ed affettivo, oggi acquistano sempre di più un’importanza patrimoniale.

Tali cambiamenti e la natura di questi nuovi beni (c.d. new properties) hanno fatto emergere la crescente complessità della gestione e trasmissione mortis causa del patrimonio digitale.

Dal punto di vista successorio, in linea di principio le risorse digitali passano nella disponibilità dei successori mortis causa così come le risorse fisiche.

È necessario però, a tale proposito, precisare che non sempre il diritto (di natura obbligatoria) di accedere ad una risorsa online corrisponde necessariamente al diritto (dominicale) su tutti i contenuti cui si ha accesso.

È, infatti, necessario distinguere la trasmissione delle credenziali (username e passoword) in sé considerata (“contenente”) dall’oggetto mediato delle stesse, ossia dal “contenuto” a cui, grazie ad esse, è possibile accedere.

In linea generale, si può asserire che non sussiste alcun divieto all’ammissibilità di negozi dispositivi di credenziali personali di accesso a proprietà offline e online da parte del titolare delle stesse ai propri eredi salvo specifici divieti di fonte contrattuale che possono stabilire espressamente l’intrasmissibilità agli eredi dell’account e del suo contenuto, nonché il lascito di credenziali di accesso a firma digitale o a firma elettronica qualificata.

Per quanto concerne il contenuto, i beni digitali hanno natura eterogenea e possono costituire il termine di riferimento di una pluralità di situazioni giuridiche. Pertanto, indagare la loro natura successoria significa in primis identificare le “sostanze” suscettibili di essere trasmesse.

In linea generale la maggior parte di questi asset può essere trasmessa dal de cuius ai suoi successori.

Nessun problema emerge infatti laddove tali beni abbiano natura patrimoniale, come  conti correnti gestiti e custoditi interamente online, moneta virtuale, asset (siti web, video, fotografie di un reporter) su cui insistano diritti di proprietà intellettuale, beni digitali coperti dal diritto d’autore, per ciò che concerne il diritto allo sfruttamento economico sull’opera di ingegno trasmissibile mortis causa (diversamente dal diritto morale attribuito iure proprio ai prossimi congiunti del de cuius), i dati incorporati in un supporto fisico che sia nella disponibilità del de cuius.

Per quanto concerne invece gli asset di valore personale, mentre il de cuius sarà libero di disporne poiché oggi si può ritenere superato il dogma della patrimonialità della successione, più problematica è la successione ex lege in tali beni di carattere privato in mancanza di un atto di volontà del defunto.

Caso emblematico è quello della posta elettronica, in relazione alla quale vi sono opinioni contrastanti data la presenza inevitabile di contenuti anche riservati: alcuni ritengono necessario un regime differenziato a seconda della natura personale o professionale dell’account, altri ne affermano l’appartenenza al patrimonio ereditario in virtù del diritto degli eredi a ricevere la corrispondenza cartacea del defunto, altri ancora ne escludono l’appartenenza al patrimonio ereditario.

Alla luce di tali considerazioni, risulta fondamentale pianificare per tempo la trasmissione dell’eredità digitale, ossia l’insieme delle risorse digitali del de cuius, tanto offline (file, software, immagini, video, documenti ecc.) quanto online (account di posta elettronica come Gmail o Yahoo; profili social come Facebook, Instagram, TikTok, X o WhatsApp; siti web e blog; account finanziari o di investimento come Binance e Coinbase; account di e-commerce come Amazon o eBay; servizi di pagamento elettronico come PayPal o Satispay).

La programmazione di tali aspetti deve essere indipendente dal tipo di supporto utilizzato per archiviare i dati, che si tratti di dispositivi fisici (computer, smartphone, hard disk, pendrive, CD-ROM, DVD, ecc.) o di ambienti virtuali (servizi di cloud storage quali Google Drive, Dropbox, iCloud, OneDrive, ecc.), poiché ogni elemento contribuisce a costituire il patrimonio digitale trasmissibile per successione.

Condizioni contrattuali dei principali provider

La programmazione della propria successione digitale risulta importante anche in considerazione del fatto che molti provider nella maggior parte dei casi non accolgono le richieste degli eredi volte ad ottenere l’accesso agli account del defunto e ai beni ivi contenuti. Infatti, le condizioni contrattuali (Terms of Service Agreement) sottoscritte dall’utente al momento della conclusione del contratto con i vari intermediari digitali nella maggior parte dei casi escludono la “ownership” dei beni contenuti nei propri account, prevedendo talvolta una mera licenza d’uso, e precludendo in toto la trasmissibilità degli asset medesimi e il subentro dell’erede nel rapporto contrattuale: ad esempio,  Yahoo! prevede un “No right of survivorship and Non-transferability” e quindi la non trasferibilità dell’account e la cancellazione integrale dei contenuti al momento della notifica del decesso del titolare, escludendo qualsiasi possibilità di accesso da parte degli eredi.

I provider cercano di giustificare tali clausole restrittive adducendo i costi di gestione da sostenere in caso di trasferimento da un soggetto ad un altro degli account e dei beni ivi contenuti, ma soprattutto ragioni connesse alla tutela della privacy post mortem e della legge federale americana Stored Communications Act a cui la maggior parte dei provider è soggetta.

In realtà, queste disposizioni contrattuali unilateralmente predisposte dagli intermediari digitali minano fortemente uno dei principi cardine di ogni ordinamento giuridico perché, escludendo la sussistenza di un diritto di proprietà su tali beni, precludono la trasmissibilità dei medesimi sia in vita sia mortis causa, e solo in parte è possibile aggirare queste limitazioni disponendo del proprio patrimonio digitale in vita.

Solo alcuni provider hanno recentemente modificato le loro policies in materia, ma anche le nuove soluzioni adottate non paiono pienamente soddisfacenti.

Ad esempio, Google prevede, tra le proprie funzionalità, la possibilità di disciplinare anticipatamente la sorte dell’account personale mediante lo strumento denominato “Gestione account inattivo” (Inactive Account Manager): attraverso questo strumento è possibile indicare una persona autorizzata a intervenire sull’account oppure richiedere che i dati vengano eliminati. Qualora tale scelta preventiva non sia stata effettuata, Google coopera con i familiari del defunto per valutare, caso per caso, se procedere alla chiusura dell’account o alla trasmissione di determinati contenuti, senza però fornire mai le credenziali di accesso, nel rispetto del principio di tutela della privacy dell’utente anche dopo la morte.

Un’impostazione simile si riscontra anche sui social network: Facebook e Instagram, infatti, permettono di trasformare il profilo di una persona deceduta in una pagina commemorativa (Legacy Contact), che consente di preservare la sua presenza digitale. Il “contatto erede”, ossia il soggetto designato in vita dall’utente per gestire l’account dopo il decesso, è stato introdotto da Facebook a seguito di una decisione della Corte federale di giustizia tedesca (Bundesgerichtshof), la quale ha riconosciuto il diritto degli eredi di accedere all’account del defunto, equiparando le comunicazioni digitali alla corrispondenza tradizionale e riaffermando così il principio di trasmissibilità mortis causa dei contenuti digitali. Questa facoltà, tuttavia, pone al contempo delicate questioni giuridiche ed etiche legate al trattamento dei dati personali e al rispetto della volontà del de cuius.

Mancanza di disciplina normativa ad eccezione del Codice della Privacy

Il diritto di accesso degli eredi ai dati digitali del defunto deve, tuttavia, essere bilanciato con la tutela della riservatezza post mortem del de cuius. A tale proposito, il c.d right to be forgotten è stato oggetto di studi e dibattiti sia in ambito europeo che statunitense, e risulta che i paesi di civil law sono senza dubbio più propensi a riconoscere la rilevanza dei diritti della personalità e la loro persistenza post mortem, mentre nei paesi di common law prevale, invece, l’opinione secondo la quale la tutela della reputazione e della violazione della privacy perdono rilevanza per una persona defunta (actio personalis moritur cum persona), anche se il tema è ancora spesso dibattuto.

In Italia manca una disciplina organica in materia di successione del patrimonio digitale, poiché la normativa vigente si limita a regolare in via indiretta alcuni aspetti della protezione dei dati personali dopo la morte dell’interessato. Il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), infatti, esclude i dati delle persone decedute dal proprio ambito di applicazione, lasciando ai singoli Stati membri la facoltà di intervenire autonomamente sul punto, con conseguenze evidenti in termini di frammentazione e disomogeneità del mercato digitale europeo.
Nel contesto italiano, la prima formulazione del Codice della Privacy (d.lgs. n. 196/2003), all’abrogato art. 9, prevedeva che i diritti dell’interessato potessero essere esercitati, dopo la sua morte, da chi avesse un interesse proprio o agisse per ragioni familiari meritevoli di tutela. Successivamente, il d.lgs. n. 101/2018 ha modificato il suddetto Codice introducendo l’art. 2-terdecies, che disciplina in modo più articolato il trattamento dei dati personali post mortem. Tale norma riconosce al defunto la possibilità di precludere a terzi l’esercizio dei diritti sui propri dati personali digitali mediante una dichiarazione di volontà espressa. Tuttavia, il legislatore ha precisato che detto divieto non può compromettere l’esercizio dei diritti patrimoniali derivanti dalla morte dell’interessato né il diritto dei terzi di difendere in giudizio i propri interessi.

In tal modo, l’ordinamento italiano riconosce implicitamente la natura patrimoniale di una parte del patrimonio digitale, ma allo stesso tempo tutela la sfera privata del de cuius, lasciando spazio alla volontà individuale nella determinazione del destino dei propri dati.

In una prospettiva comparatistica, è utile richiamare, seppur sinteticamente, il modello statunitense delineato dal Revised Uniform Fiduciary Access to Digital Assets Act (RUFADAA), adottato dalla Uniform Law Commission (ULC) degli Stati Uniti nel febbraio 2015 come revisione del precedente Uniform Fiduciary Access to Digital Assets Act (UFADAA) del 2014), che si colloca su un piano concettuale differente rispetto all’approccio europeo e, in particolare, a quello italiano. Il RUFADAA configura infatti una disciplina organica dell’accesso fiduciario ai beni digitali del defunto, fondata su una rigida gerarchia delle fonti – che attribuisce priorità alle disposizioni impartite dall’utente tramite gli strumenti messi a disposizione dai provider, seguite dalle istruzioni contenute in atti di ultima volontà e, solo in via subordinata, dai termini di servizio – e su una netta distinzione tra “record” e “content” delle comunicazioni elettroniche, quest’ultimo accessibile esclusivamente in presenza di un consenso esplicito del de cuius. Tale impianto, ispirato a una logica prevalentemente patrimonialistica e funzionale, si differenzia dal sistema italiano, che rimane ancorato a una visione personalistica della tutela dei dati post mortem, privilegiando il bilanciamento tra riservatezza, volontà individuale e diritti degli eredi, in assenza di una disciplina unitaria e comprensiva del patrimonio digitale.

Un’applicazione significativa di tali principi si è avuta nella già citata pronuncia della Corte federale di giustizia tedesca, che ha imposto a Facebook di concedere ai genitori l’accesso all’account della figlia deceduta, equiparando il profilo digitale a un diario personale suscettibile di trasmissione ereditaria. Sulla scia di tale orientamento, la piattaforma, come sopra esposto, ha introdotto la figura del “contatto erede”, che può modificare alcuni elementi visibili del profilo, come la foto o i post commemorativi, ma non può accedere ai messaggi privati o alle attività pregresse, per le quali si ritiene prevalente la tutela della riservatezza dell’originario titolare. Ciò riflette ancora una volta la tensione irrisolta tra diritto alla privacy post mortem e diritto di accesso e gestione da parte degli eredi.

Problematiche attuali in caso di mancata espressa disposizione del proprio patrimonio digitale e prime ordinanze cautelari

La mancata disposizione da parte del defunto delle password di accesso alle sue risorse online comporta rilevanti problemi giuridici e pratici per gli eredi che intendano far valere i propri diritti successori.

Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 10 febbraio 2021, ha per la prima volta accolto la domanda cautelare volta ad ottenere un ordine alla Apple Italia s.r.l. di fornire assistenza ai ricorrenti nel recupero dei dati personali del figlio deceduto in un incidente stradale, contenuti nell'iPhone andato distrutto, ma sincronizzati online e quindi recuperabili tramite iCloud.

La società aveva infatti negato ai genitori l'accesso a tale sistema, pretendendo un ordine in tal senso da parte del Tribunale (contenente determinati elementi, alcuni estranei all'ordinamento italiano) e invocando la necessaria tutela della “sicurezza dei clienti” e la relativa privacy.

Il Tribunale, ritenuta illegittima la pretesa avanzata dalla società resistente di subordinare l'esercizio di un diritto, riconosciuto dall'ordinamento giuridico italiano, alla previsione di requisiti del tutto estranei alle norme di legge in Italia, ha ritenuto sussistente nel caso concreto sia il fumus boni iuris che il periculum in mora.

Ai sensi, infatti, del sopra citato art. 2 terdecies dal Nuovo Codice della Privacy (d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018) i diritti riguardanti le persone decedute possano essere infatti esercitati, in mancanza di espresso divieto per iscritto da parte del titolare poi deceduto, per “ragioni familiari meritevoli di protezione”: tali sono state considerate la finalità di “potere cercare di colmare - almeno in parte - quel senso di vuoto e l'immenso dolore che si accompagna alla prematura perdita di un proprio caro” e l'interesse a recuperare le ricette che il figlio era solito scrivere sui dispositivi online “allo scopo di realizzare un progetto dedicato alla sua memoria”.

Parimenti è stato ritenuto sussistente, ai fini dell'accoglimento della domanda cautelare, anche il periculum in mora, atteso che i sistemi della suddetta società, dopo un periodo di inattività dell'account iCloud vengono automaticamente distrutti, con evidente pericolo di un pregiudizio grave ed irreparabile all'esercizio dei diritti connessi ai dati personali del figlio defunto dei ricorrenti.

Sulla scia del caso milanese, il Tribunale di Bologna, con ordinanza 25 novembre 2021, ha ribadito la legittimità dell'istanza dei genitori di un ragazzo deceduto per suicidio, diretta a ottenere da Apple l'accesso agli account del figlio.

Il giudice ha riconosciuto la legittimazione iure proprio dei familiari ad esercitare i diritti sui dati personali del defunto, individuando nel dolore e nella necessità di conservare la memoria del figlio le “ragioni familiari meritevoli di protezione”.

L'ordinanza ha, inoltre, evidenziato che il diritto all'identità digitale post mortem costituisce una proiezione del diritto alla dignità e all'autodeterminazione personale, e che la volontà del defunto di negare l'accesso deve risultare in modo non equivoco, specifico e informato. In mancanza di tale volontà, prevale l'interesse dei familiari ad esercitare i diritti di accesso, cancellazione o conservazione dei dati.

Entrambe le decisioni hanno così consolidato un orientamento volto a riconoscere la trasmissibilità o la legittimazione all'accesso dei dati digitali non come diritto successorio in senso tecnico, ma come diritto autonomo, fondato sulla tutela della personalità e degli affetti familiari.

Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 10 febbraio 2022, si è pronunciato in tema di eredità digitale, giungendo alle stesse conclusioni del Tribunale di Milano n. 44578/2021 su un caso in parte analogo. Al riguardo, Apple è stata convocata in giudizio con ricorso ex art. 700 c.p.c, da parte della moglie di un uomo deceduto all'improvviso, per consentirle l'accesso ai dati conservati sull'iPhone del marito e memorizzati in iCloud (di cui non aveva le credenziali), avendole la società negato di accedervi in assenza di un ordine dell'autorità giudiziaria. Il Tribunale ha accolto la richiesta ravvisando la sussistenza sia del "fumus boni iuris" che del "periculum in mora". La finalità della moglie era, infatti, quella di recuperare le fotografie ed i video presenti nel dispositivo del marito, di rilevante contenuto affettivo, specialmente per le figlie del defunto, di tre e cinque anni, da annoverarsi tra “…ragioni familiari meritevoli di tutela”, che ai sensi dell'art. 2 terdecies del d.lgs n. 101/2018 consentono ai soggetti portatori di tali interessi di esercitare i diritti riferiti ai dati personali di persone decedute. L'ordinanza in oggetto ha ribadito, in linea con le precedenti citate pronunce, che i diritti sui dati personali dei defunti possono essere esercitati da chi agisce per interesse proprio o per ragioni familiari meritevoli di protezione, salvo espresso divieto scritto del titolare e la semplice adesione alle condizioni generali di contratto non costituisce tale divieto: in particolare, la mera adesione alle condizioni generali di contratto, in difetto di approvazione specifica delle clausole predisposte unilateralmente dal gestore, non appare soddisfare i requisiti sostanziali e formali espressi dalla norma richiamata, tenuto conto che le pratiche negoziali dei gestori in cui le condizioni generali di contratto si radicano non valorizzano l'autonomia delle scelte dei destinatari. Parimenti il Tribunale ha ritenuto sussistente il "periculum in mora", atteso che il mancato utilizzo di un account per un periodo prolungato, in genere non superiore a sei mesi comporta la disattivazione automatica dei sistemi gestiti, causando irreparabilmente la perdita dei dati ad esso associati.

Infine, il Tribunale di Venezia, con ordinanza del 4 giugno 2025, si è occupato della richiesta, proposta in via d'urgenza, di un erede che chiedeva di poter accedere ai dati e agli account digitali di un defunto, conservati su dispositivi Apple e nel servizio iCloud.

In primo grado il ricorso era stato respinto, poiché il de cuius aveva accettato le condizioni contrattuali del provider che prevedevano la chiusura automatica dell'account in caso di morte e non aveva designato un “contatto erede digitale”.

In sede di reclamo, il Tribunale ha invece accolto la domanda, ordinando alla società di conservare i dati e di collaborare con l'erede per il recupero delle credenziali di accesso.

Il giudice ha richiamato l'art. 2-terdecies del Codice Privacy, giungendo alle stesse conclusioni delle sopra citate ordinanze.

Ritenuto poi sussistente anche il periculum in mora — per il rischio di perdita definitiva dei dati e la necessità di difendersi da pretese creditorie — il Tribunale ha riconosciuto la prevalenza del diritto di accesso rispetto alle clausole contrattuali limitative.

Quest'ultima decisione si inserisce nel solco delle pronunce di Milano (2021), Bologna (2021) e Roma (2022), confermando l'orientamento secondo cui, in mancanza di un espresso divieto del defunto, gli eredi possono accedere ai suoi dati digitali, in attuazione del principio di continuità e tutela post mortem dei diritti della personalità.

Strumenti per disporre espressamente del proprio patrimonio digitale

In considerazione di quanto sopra esposto, emerge che la regolamentazione legislativa della successione ex lege nel patrimonio digitale non pare, nell'immediato, essere la soluzione più adeguata e risolutiva.

È quindi senza dubbio più opportuno disporre in vita della sorte dei beni digitali di cui si è proprietari per risolvere i problemi connessi all'accesso agli account, alla trasmissione dei beni ivi custoditi e al rispetto della propria volontà senza il rischio di una futura lesione della privacy.

Diversi sono nel nostro ordinamento gli strumenti giuridici tradizionali ritenuti applicabili anche alla gestione post mortem dei beni digitali e/o al trasferimento della titolarità degli stessi.

Si ricorda, tra i mezzi inter vivos, il mandato post mortem exequendum, ossia il contratto con cui il mandante conferisce al mandatario attività meramente materiali (la cancellazione dei digital asset o la loro distribuzione a determinate persone, alle quali il de cuius in vita aveva già donato tali beni, differendo solo l'esecuzione della liberalità) da eseguirsi dopo la morte del mandante stesso.

Nel caso di mandato post mortem exequendum la cessione dovrà pertanto essere finalizzata al compimento di specifiche attività (es. distruzione di dati, fotografie, documenti), ma non può essere il tramite per il trasferimento di un bene digitale (Cass. ord. 15 maggio 2018, n. 11763), posto che il diritto sui beni digitali segue le regole della successione mortis causa

Tra gli strumenti mortis causa con analogo contenuto vi è il mandato post mortem in senso stretto, ove l'incarico al mandatario viene affidato con un atto unilaterale, quale il testamento. (Entrambe le fattispecie di mandati sono ritenuti ammissibili nonostante qualche opinione contraria per una potenziale violazione dell'art. 1722, comma 4, c.c., in tema di estinzione del mandato e dell'art. 458 c.c. che sancisce il divieto dei patti successori.)

Sempre all'interno del testamento l'incarico di gestire i digital asset può essere conferito anche ad un esecutore testamentario, il quale ai sensi dell'art. 703 c.c. deve curare che siano eseguite esattamente le disposizioni di ultima volontà del defunto.

Nel caso, invece, in cui si voglia non solo attribuire la gestione dei digital asset, ma trasferire altresì la titolarità dei beni stessi, si farà ricorso al legato atipico utilizzando, in particolare, lo schema dell'art. 655 c.c., con ad oggetto le credenziali custodite in un determinato luogo, quale strumento di relatio agli asset cui esse consentono l'accesso, oppure più semplicemente al legato avente ad oggetto tali beni digitali, con indicazione del luogo di custodia della eventuale password d'accesso.

Tuttavia, questi strumenti sono poco pratici in quanto le credenziali vengono costantemente modificate e nuovi asset protetti da password sono continuamente “creati”.

Invero, sono stati predisposti dei servizi online come Boxtomorrow ed EverPlan che permettono di creare gratuitamente una scatola virtuale online dove inserire i propri dati e beni digitali e indicare i beneficiari che alla morte del titolare avranno accesso a questa scatola grazie ad una password che il sito stesso invia alle persone indicate. Tuttavia, tali servizi presentano non poche criticità: innanzitutto, l'affidabilità, la protezione dei dati ivi inseriti, e in aggiunta, molti di questi servizi (ad esempio, Death Switch e MyWebWill.com) hanno già cessato la loro attività con le inevitabili conseguenze che ne sono derivate.

Conclusioni e possibile soluzione del Notariato italiano

Nonostante questi significativi interventi giurisprudenziali, permangono numerose criticità:

  • l'assenza di una disciplina organica dell'eredità digitale nel Codice Civile;
  • la disomogeneità delle condizioni contrattuali imposte dai provider, che spesso escludono ogni successione o trasmissione degli account;
  • la difficoltà tecnica di distinguere tra contenuti patrimoniali e non patrimoniali, spesso coesistenti nello stesso ambiente digitale;
  • la mancanza di strumenti di pianificazione successoria digitale, analoghi al testamento tradizionale, che consentano al titolare di definire in vita le sorti dei propri dati e profili online.

In Italia, possibili soluzioni di tali problematiche sono oggetto di studio da parte del Notariato che si occupa di eredità digitale dal 2006. L'idea iniziale del Consiglio Nazionale del Notariato era la redazione di un protocollo per la gestione del patrimonio online, che prevedeva l'utilizzo del Certificato Successorio Europeo (CSE, artt. 62-73 Regolamento UE del 2012 n. 650) per dimostrare i propri diritti successori ai singoli provider (Google e Microsoft, in primis) e dell'atto notorio per ricondurre un determinato account al suo effettivo titolare.

Tuttavia, tale progetto, avviato nel 2014, non è stato poi realizzato e ciò ha indotto l'Associazione Italiana Giovani Notai (Asign) ad elaborare nel 2016 una nuova e più praticabile proposta. Essa ha come scopo la realizzazione di un Registro Generale Digitale (RGD) che, sul modello del Registro Generale dei Testamenti, costituisce un progetto di registrazione online, a disposizione di qualsiasi utente e intermediario digitale. L'utente, dall'interno dei servizi offerti dai provider e attraverso le Application Programming Interfaces (API), potrebbe collegarsi all'RGD e crearvi un account ove inserire i suoi dati e tutti i digital asset da trasmettere alle persone ivi indicate. Tale account, custodito in un archivio nei server del Notariato, sarebbe accessibile unicamente dall'utente fino alla sua morte, quando verrebbe avviata la “procedura di ripristino” a seguito della presentazione del certificato di morte ad un notaio. Quest'ultimo, infatti, attraverso l'RGD e il CSE ne darebbe formale comunicazione ai provider, i quali consentirebbero agli eredi ivi indicati un accesso temporaneo, ma sufficiente, per il trasferimento degli asset del de cuius.

Gli utenti, grazie a questo servizio semplice ed immediato, sarebbero indotti a disporre in vita del loro patrimonio digitale e grazie alla cooperazione dei provider si supererebbe la maggior parte dei problemi derivanti dalla mancata disposizione.

Con l'RGD verrebbe, infatti, superato il problema della riconducibilità dell'account all'identità effettiva dell'utente e l'accertamento della sua morte non si baserebbe più su una presunzione originata da una sua prolungata inattività, ma avverrebbe attraverso un mezzo ufficiale quale il Certificato Successorio Europeo.

Verrebbe risolto il contrasto tra condizioni contrattuali (TOSA) e disposizioni successorie e, con un successivo auspicabile intervento normativo, l'RGD acquisterebbe il valore di un vero e proprio “testamento digitale”.

Inoltre, i notai sono tradizionalmente soggetti terzi che, nell'ambito dell'eredità digitale, si propongono come garanti per assicurare una corretta applicazione della legge, bilanciare una adeguata tutela della privacy del de cuius con i diritti dei suoi eredi e ridurre sensibilmente i rischi del contenzioso in materia.

Spetta ora alle Istituzioni sostenere il Notariato italiano in questo progetto pilota a livello europeo e necessario per rispondere alle nuove esigenze sociali dei cittadini.

Lo stesso Parlamento Europeo, con una dichiarazione del 23 gennaio 2021 (2023/C23/21), ha evidenziato che “ogni persona dovrebbe essere in grado di determinare la propria eredità digitale e decidere cosa succede, dopo la morte, ai propri account personali e alle informazioni che lo riguardano”.

L'eredità digitale segna inevitabilmente una delle frontiere più complesse del diritto civile contemporaneo. Essa impone un dialogo tra categorie tradizionali (successione, beni, personalità) e nuove realtà immateriali generate dall'universo digitale.

Le decisioni dei Tribunali di Milano, Bologna, Roma e Venezia hanno inaugurato un percorso di riconoscimento giudiziale dei diritti post mortem sui dati digitali, valorizzando la dimensione affettiva e familiare della tutela.

Tuttavia, la mancanza di una normativa unitaria lascia aperti numerosi interrogativi: chi è realmente titolare dei dati del defunto? In che misura possono gli eredi disporne? E fino a che punto la volontà individuale può limitare l'accesso ai propri contenuti digitali dopo la morte?

In attesa di un intervento legislativo sistematico, la soluzione più prudente resta quella di affidare alla volontà dell'individuo, espressa in vita, la disciplina dei propri beni e dati digitali, attraverso testamenti o disposizioni specifiche.

Solo così il diritto potrà continuare a garantire, anche nel cyberspazio, la dignità, la memoria e la continuità della persona umana oltre la morte.

Riferimenti

Alessandra Spangaro, L’eredità digitale entra nella “Dichiarazione europea sui diritti e sui principi per il decennio digitale in Famiglia e Diritto, n. 10, 1 ottobre 2023, p. 889;

Angela Vignotto, La successione digitale alla luce delle prime pronunce giurisprudenziali italiane in Famiglia e Diritto, n. 7, 1 luglio 2022, p. 710;

Gea Arcella, La tutela della personalità del defunto e la protezione post mortem dei dati personali, in Notariato 6/2021, pp. 608 ss.;

Angelo Spatuzzi, Patrimoni digitali e vicenda successoria in Notariato, 4, 2020, pp. 402 ss.; Angelo Magnani, L’eredità digitale in Notariato 5, 2014, p. 519.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.