Pignoramento delle partecipazioni azionarie
04 Febbraio 2026
Il pignoramento delle partecipazioni azionarie non dematerializzate La partecipazione sociale nella S.p.a. è rappresentata da azioni e, pertanto ogni socio ha diritto al rilascio di titoli azionari corrispondenti alla sua partecipazione. Le azioni, quindi, sono quote di partecipazione liberamente trasferibili e tradizionalmente rappresentate da documenti che circolano secondo la disciplina dei titoli di credito. Quando ha per oggetto azioni «non dematerializzate» il pignoramento si esegue mediante diretta apprensione del documento incorporante il diritto da parte dell'ufficiale giudiziario secondo la forma del pignoramento mobiliare presso il debitore in quanto bene mobile è la cartula - titolo di credito; quando il titolo è detenuto da terzi (come, ad esempio, un istituto di credito o un altro gestore o intermediario autorizzato) si esegue nella forma del pignoramento presso terzi. Ora, stabilisce l'art. 1997 c.c. che «Il pegno, il sequestro, il pignoramento e ogni altro vincolo sul diritto menzionato in un titolo di credito o sulle merci da esso rappresentate non hanno effetto se non si attuano sul titolo». Ne consegue che in caso di pignoramento di azioni presso il socio debitore l'ufficiale giudiziario, dopo aver effettuato la ricerca dei beni da pignorare e aver rivolto al debitore l'ingiunzione di cui l'art. 492 c.p.c., apprende materialmente i titoli dandone atto nel processo verbale e procede all'annotazione del vincolo sul titolo. Da questo momento si perfeziona il vincolo di destinazione tipico del pignoramento. Difatti, ai sensi dell'art. 2024 c.c., il vincolo sul credito produce i suoi effetti nei confronti della società emittente e dei terzi a seguito di annotazione sul titolo sottoposto a pignoramento. L'ufficiale giudiziario provvede anche in ordine alla custodia delle azioni pignorate in virtù dell'art. 520, comma 1, c.p.c. il quale dispone che laddove il pignoramento abbia ad oggetto titoli di credito questi sono provvisoriamente custoditi dall'ufficiale giudiziario il quale ne fa consegna al cancelliere che diviene a sua volta custode temporaneo fino alla pronuncia del provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione provvede circa le modalità della custodia. Nel caso in cui invece il pignoramento di azioni debba avvenire presso terzi, ferma restando l'osservanza delle regole di cui agli artt. 543 ss. c.p.c., sarà lo stesso terzo pignorato ad essere investito dell'ufficio di custode e a doversi attivare per le formalità di annotazione, provvedendovi direttamente ove il terzo sia la società che ha emesso le azioni o presentando i titoli azionari, unitamente all'atto di pignoramento notificato, alla società, affinché proceda la annotazione del vincolo sui titoli. Il pignoramento delle partecipazioni azionarie dematerializzate Con il termine «dematerializzazione» si intende esprimere un concetto secondo il quale gli strumenti finanziari quotati e quelli più diffusi tra il pubblico non sono più rappresentati da titoli cartacei, ma da semplici scritture contabili. La dematerializzazione, in virtù del d.lgs. n. 213/1998, è obbligatoria quando tali strumenti finanziari sono quotati o destinati alla quotazione. La dematerializzazione facoltativa è prevista per coloro che emettano strumenti finanziari che non sono assoggettati a dematerializzazione obbligatoria. A seguito di questo processo di «dematerializzazione» delle azioni, il legislatore stato obbligato a introdurre nuove disposizioni per la costituzione dei vincoli su questi particolari titoli «immateriali», stante l'impossibilità di poter procedere sia all'annotazione sul titolo che alla sua acquisizione. Nel titolo non cartaceo, mancando la materializzazione, il titolo è iscritto in un conto tenuto da un intermediario, la cui circolazione si effettua con semplici registrazioni contabili tramite le quali si annotano anche eventuali vincoli. Mentre nel titolo cartaceo i diritti sociali si esercitano in forza del possesso del titolo, in quello dematerializzato il titolare azionista dà mandato all'intermediario richiedendo una certificazione allo stesso. In merito, la Cassazione ha osservato che la «dematerializzazione» (o «decartolarizzazione») dei titoli di credito supera la fisicità del titolo, consentendone forme di consegna e di trasferimento virtuali, senza la movimentazione e neppure la creazione del supporto cartaceo; essa non elimina, però, anche la necessità dell'individuazione, a norma dell'art. 1378 c.c., attraverso meccanismi sia pure alternativi di scritturazione, del titolo stesso come bene immateriale, configurandosi, altrimenti, in relazione a questo, un credito e non più un titolo di credito (Cass. 14 giugno 2000, n. 8107). Nel sistema della dematerializzazione, le società che emettono le azioni non emettono titoli cartolari ma affidano la gestione delle proprie scritturazioni ad una società di gestione accentrata; a sua volta la società di gestione accentrata apre un conto per ciascun intermediario autorizzato (banche e Società di Intermediazione Mobiliare) che a sua volta terrà le scritturazioni suddividendole per ciascun dossier titoli dei propri clienti. Il soggetto al centro dell'operazione è dunque la società di gestione del fondo (SGR), con la quale i risparmiatori sottoscrivono un contratto di investimento che impegna la società ad impiegare la liquidità da essi apportata nell'acquisto di azioni nell'esclusivo interesse dei sottoscrittori. Tra i partecipanti al fondo e la società di gestione si instaura un rapporto diretto, di natura contrattuale, in forza del quale, da un lato, la seconda assume nei confronti dei primi gli obblighi e le responsabilità del mandatario, mentre, dall'altro, ciascun sottoscrittore acquisisce nei confronti della SGR un diritto di credito al rimborso delle azioni commisurato al loro controvalore al momento del disinvestimento. Più precisamente, benché in linea di principio il risparmiatore può sottoscrivere le quote del fondo relazionandosi direttamente con la società di gestione, di fatto l'operazione avviene per lo più tramite un intermediario (di solito un istituto bancario, o un consulente finanziario) che si occupa della collocazione del prodotto sfruttando il rapporto di prossimità con il risparmiatore-cliente, in taluni casi operando quale mandatario di quest'ultimo (con o senza rappresentanza) nell'ambito di un contratto di gestione ed amministrazione di portafogli individuale. La descritta dematerializzazione implica un regime circolatorio del tutto peculiare, incentrato sulla registrazione in conto da parte dell'intermediario, con inevitabili ricadute sulle modalità di costituzione dei vincoli. L'art. 83-quater TUF stabilisce, infatti, che il trasferimento degli strumenti finanziari dematerializzati può effettuarsi soltanto tramite gli intermediari abilitati, i quali accendono specifici conti destinati a registrarne i movimenti, mentre l'art. 83-octies TUF specifica che i vincoli di ogni genere, sia convenzionali sia giudiziari, «si costituiscono unicamente con le registrazioni in apposito conto tenuto dall'intermediario». Ponendo in relazione tale regime circolatorio con quello dei titoli di credito tradizionalmente incorporati in un documento si è osservato come la registrazione sul conto ad opera dell'intermediario rivesta un significato corrispondente a quello riconosciuto al possesso in buona fede del titolo cartaceo, tale da permettere al soggetto in favore del quale è effettuata una posizione di esclusiva e di controllo sulle azioni dematerializzate simile a quella del possessore del titolo cartaceo rispetto al diritto in esso incorporato. Allo stesso tempo, la registrazione funge da limite a tali prerogative di esclusiva e controllo in capo al titolare del conto, impedendo che costui possa far circolare in autonomia le azioni registrate sul conto ed eventualmente causare acquisti di buona fede da parte di terzi (Briolini, I vincoli sui titoli di credito, Torino, 2002, 317). Alla luce del sistema così delineato, è evidente allora che la mera notificazione del pignoramento al debitore non appaia sufficiente: essa sebbene produca un effetto di indisponibilità quantomeno inter partes, non è sufficiente per impedire il compimento di atti di disposizione pregiudizievoli per il creditore pignorante, in quanto in assenza della notifica dell'atto all'intermediario che gestisce tali transazioni, il debitore potrebbe ordinare il disinvestimento delle azioni, in pregiudizio delle ragioni creditorie. Per questa ragione il ricorso alle modalità espropriative previste dagli artt. 543 ss. c.p.c. appare la soluzione operativa nettamente preferibile, in quanto la notificazione dell'atto di pignoramento non solo al debitore ma anche alla società di intermediazione e il coinvolgimento di quest'ultima impedisce la libera circolazione delle azioni. Ora, in tale meccanismo si potrebbe celare una forzatura al sistema dell'espropriazione presso terzi in quanto la società di intermediazione non è né depositaria dei beni del debitore principale, né, tanto meno, debitor debitoris, ma, come si è visto, è una mera mandataria del debitore principale. Sennonché, la collaborazione dell'intermediario nella posizione processuale di terzo si giustifica in ragione dell'analogo ruolo da esso svolto nel sistema di gestione accentrata delle azioni dematerializzate. Come la registrazione del vincolo effettuato dall'intermediario allo scopo di identificare e distinguere ai fini della circolazione all'interno del sistema le azioni divenute non negoziabili per effetto del vincolo, così la dichiarazione del terzo in questa tipologia espropriativa ha lo scopo di individuare esattamente l'oggetto della futura assegnazione o vendita forzata. Peraltro, il ricorso al modulo dell'espropriazione presso terzi offre adeguate garanzie in quanto, affidando all'intermediario il compito di custode fa sì che a partire dal momento della notifica dell'atto all'intermediario sia fatto divieto di eseguire qualsiasi ordine di trasferimento delle azioni vincolate senza che il rifiuto integri una violazione dei doveri scaturenti del mandato. Alla luce delle considerazioni svolte il pignoramento di azioni dematerializzate può essere dunque ricostruito nel modo seguente: il creditore deve notificare al debitore e all'intermediario un atto contenente, oltre l'ingiunzione dell'ufficiale giudiziario, i requisiti elencati nell'art. 543, 2° comma, c.p.c. compresa l'indicazione necessariamente generica delle azioni in gestione accentrata presso l'intermediario. A seguito di tali notificazioni, il vincolo può dirsi perfezionato e l'intermediario assume gli obblighi del custode secondo quanto previsto dall'articolo 546 c.p.c. Questi pertanto è tenuto a registrare il vincolo di cui all'art. 1997 c.c. nell'apposito conto nonché a farne comunicazione alla società di gestione accentrata la quale a sua volta trasferisce le azioni in un conto intestato all'autorità giudiziaria; l'intermediario è chiamato ad effettuare la dichiarazione relativa alla quantità e qualità delle azioni per le quali è avvenuta la registrazione del vincolo, la quale consente di individuare l'oggetto dell'espropriazione in funzione della futura assegnazione o vendita forzata. In tal senso si esprime anche la giurisprudenza, la quale ha affermato che il pignoramento deve essere eseguito presso il terzo intermediario incaricato al debitore della tenuta del conto in cui gli strumenti sono registrati e che detto terzo è costituito custode e per effetto del pignoramento è tenuto ad effettuare la registrazione del vincolo nell'apposito conto da lui tenuto (Cass. 28 febbraio 2007, n. 4653). Più precisamente, si afferma che rientra nei doveri del custode, e perciò dell'intermediario costituito tale per effetto del pignoramento, eseguire la registrazione del vincolo nel conto da lui tenuto (art. 34, comma 1, TUF). Invero, spesso nella pratica ci si chiede chi sia effettivamente il terzo intermediario al quale notificare l'atto di pignoramento, ovvero se il pignoramento debba essere notificato: - alla banca collocatrice, il cui compito è quello di far sottoscrivere le quote ai clienti per conto della SGR; - alla banca depositaria, che materialmente detiene le liquidità degli strumenti finanziari; - alla SGR emittente le quote dei fondi comuni di investimento. Di recente è intervenuto Trib. Napoli, 11 marzo 2024, n. 2833 che ricorda come il problema sia stato affrontato per la prima volta dall'Arbitro Bancario Finanziario nella decisione n. 12914 del 18 ottobre 2017 (Coll. di Milano): l'Arbitro, richiamando l'art. 547 c.p.c., chiarisce che la banca, pur non essendo diretta debitrice della ricorrente con riguardo alle quote di fondi comuni di investimento, ne era nondimeno «detentore titolato e custode» in forza del contratto di deposito in essere tra le parti. Tale qualità va senz'altro ricompresa entro la nozione allargata di «possesso di cui all'art. 547 c.p.c. la cui ratio non può essere limitata a quella dell'art. 1140 c.c.». Il Tribunale di Napoli concorda quindi con l'interpretazione fornita dall'ABF: come esplicitamente concluso dall'ABF nella decisione richiamata dal Tribunale, non vi è il dubbio che la banca collocatrice ha «non soltanto il potere, bensì il preciso dovere di segnalare al creditore procedente la presenza di prodotti finanziari de quibus, specificando le ragioni per le quali essi non avrebbero potuto essere oggetto di ‘blocco' in esito all'intervenuto pignoramento». Dunque, spetta alla banca precisare il rapporto di collocamento di quote di fondi comuni di investimento, indicandone il relativo controvalore di mercato; detta dichiarazione va ritenuta come «positiva», sebbene, nella prassi, sia frequentemente sottolineata dalle banche collocatrici la natura non debitoria del rapporto di mero collocamento dei fondi comuni nei confronti del cliente. Inoltre, spetta al creditore procedente notificare il pignoramento anche alla società emittente, onde evitare, medio tempore, possibili richieste di rimborso a quest'ultima da parte del debitore pignorato. Pertanto, appurata la sostanziale equivalenza tra banca collocatrice, che possiede le quote di fondi comuni, e SGR, che invece ne è diretta debitrice nei confronti del medesimo cliente-sottoscrittore, il Tribunale ritiene che, in caso di pignoramento nei confronti della sola banca collocatrice, quest'ultima, nel rendere la dichiarazione di terzo di cui all'art. 547 c.p.c., avrà l'onere di precisare: - l'esistenza di un dossier titoli contenente un numero di quote di fondi comuni d'investimento sino alla concorrenza del quantum pignorato ex art. 546 c.p.c., - il relativo controvalore di mercato, - che le quote risultano collocate per conto della SGR emittente, indicandone i riferimenti (poiché solo quest'ultima è da considerarsi effettiva debitrice nei confronti del fondista sottoscrittore). |