Autorizzazione al trattamento sanitario dell'incapace
04 Febbraio 2026
La normativa di riferimento è contenuta nell'art. 3 della legge n. 219/2017, che impone, innanzitutto, che l'incapace debba essere messo in condizioni di esprimere una sua volontà, condizione necessaria, ma non sufficiente (salvo per l'inabilitato e il soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno ove non sia prevista la rappresentanza esclusiva dell'amministratore) affinché possa essere validamente espresso il consenso (informato) al trattamento sanitario da parte del legale rappresentante. Ove si verifichi un diniego al trattamento sanitario ma il medico curante ritenga, al contrario, che le cure siano non solo appropriate ma anche necessarie, il comma 5 dell'art. 3 del provvedimento legislativo citato dispone che «nel caso in cui il rappresentante legale della persona interdetta o inabilitata oppure l'amministratore di sostegno, in assenza delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) di cui all'art. 4, o il rappresentante legale della persona minore rifiuti le cure proposte e il medico ritenga invece che queste siano appropriate e necessarie, la decisione è rimessa al giudice tutelare su ricorso del rappresentante legale della persona interessata o dei soggetti di cui agli artt. 406 e seguenti del codice civile o del medico o del rappresentante legale della struttura sanitaria». La stessa giurisprudenza ha avuto modo di affermare che: «In tema di trattamento sanitario del minore, ove il medico ritenga le cure appropriate e necessarie, ma difetti il consenso dei genitori, va proposto ricorso per l'autorizzazione al giudice tutelare, ai sensi dell'art. 3 della l. n. 219 del 2017, e non l'istanza di sospensione o limitazione della responsabilità genitoriale al tribunale per i minorenni, essendo ammissibile la contemporanea pendenza dei due procedimenti solo in presenza di altre condotte pregiudizievoli, indici di trascuratezza o di abuso» (Cass. civ., sez. I, 3 febbraio 2025, n. 2549). |