Notifica della sentenza di primo grado e decorrenza del termine breve

La Redazione
04 Febbraio 2026

La Corte di cassazione, nell’ordinanza 2 gennaio 2026, n. 80, ha chiarito, richiamando le Sezioni Unite n. 20866/2020, che non è sufficiente a far decorrere il termine breve la notifica presso la sede dell’ente, anche se coincidente con il domicilio eletto, quando manca la chiara indicazione del procuratore costituito.

La fattispecie si riferiva ad un giudizio di risarcimento dei danni conseguenti ad un sinistro stradale, in cui il Comune denunciava in cassazione la ritenuta tardività dell'appello sul presupposto della notificazione della sentenza di primo grado in data 23 febbraio 2021.

Deduceva che tale notifica non era idonea a far decorrere il termine breve ex art. 325 c.p.c. in quanto avvenuta in luogo che era al contempo sede dell'ente e sede della sua avvocatura interna e domicilio eletto per il giudizio, senza tuttavia indicare, quale destinatario, il suo difensore nel giudizio di primo grado.

La Corte di cassazione ha richiamato il principio, espresso dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 20866/2020, secondo cui «a garanzia del diritto di difesa della parte destinataria della notifica, la notifica della sentenza finalizzata alla decorrenza del termine breve deve essere in modo univoco rivolta a tale fine e percepibile come tale dal destinatario; sicchè essa va eseguita nei confronti del procuratore della parte o della parte presso il suo procuratore, nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata».

Di conseguenza «la notifica alla parte, senza espressa menzione – nella relata – del suo procuratore quale destinatario, non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, neppure se eseguita in luogo che sia al contempo sede di una pubblica amministrazione, sede della sua avvocatura interna e domicilio eletto per il giudizio».

Dando applicazione al suddetto principio, i giudici di legittimità affermano che non è sufficiente la notifica presso la sede dell'ente, anche se coincidente con il domicilio eletto, quando manca la chiara indicazione del procuratore costituito.

Tanto si era verificato nel caso di specie nel quale la sentenza di primo grado (Giudice di Pace n. 221/2021) era stata notificata il 23 febbraio 2021 alla Provincia di Avellino «in persona del Presidente p.t.» presso la sede dell'ente, senza menzione del procuratore, e dunque alla parte personalmente.

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