Amministrazione straordinaria: la revoca dello stato di insolvenza ha effetto solo con il passaggio in giudicato
03 Febbraio 2026
Gli effetti della sentenza di fallimento (la cui provvisoria esecutività, disposta dall'art. 16, comma 2°, l.fall., non è suscettibile di sospensione), sia per la determinazione dello status di fallito che ne deriva, sia per gli aspetti conservativi del patrimonio ad essa conseguenti, vengono meno soltanto con il passaggio in giudicato della decisione che, accogliendo il reclamo previsto dall'art. 18 l. fall., ne pronunci la revoca (Cass. n. 1073 del 2018). Tale principio vale anche per sentenza che, a norma dell'art. 8 del d.lgs. n. 270/1999, dichiara lo stato d'insolvenza di un'impresa avente i requisiti previsti dall'art. 2 dello stesso d.lgs. n. 270 cit., la quale, pertanto, rimane efficace, anche per ciò che riguarda la determinazione del relativo status, con i relativi presupposti soggettivi ed oggettivi, fino al passaggio in giudicato della sentenza che, accogliendo l'opposizione di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 270 cit., ne pronunci, appunto, la revoca a norma del successivo art. 10 (cfr. Cass. n. 35546 del 2023, in motiv.). |