Liquidazione giudiziale delle s.p.a. e unico azionista

04 Febbraio 2026

La liquidazione giudiziale di una s.p.a. può estendersi all’unico azionista in quanto socio illimitatamente responsabile per le obbligazioni sociali?

Le s.p.a. con azionista unico rispondono con il proprio patrimonio per le obbligazioni sociali, così come avviene in generale per le società di capitali. Anche per esse vige il principio di autonomia patrimoniale perfetta, per cui in caso di impossibilità di adempiere alle proprie obbligazioni i creditori sociali potranno agire esclusivamente nei confronti della società senza intaccare il patrimonio personale del socio. Il codice civile prevede però una specifica ipotesi in cui l'azionista unico risponde illimitatamente, e quindi anche con il proprio patrimonio personale, per le obbligazioni sociali: ai sensi dell'art. 2325, comma 2, è previsto infatti che, in caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le azioni sono appartenute ad una sola persona, questa risponde illimitatamente quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall'art. 2342 c.c. o fino a quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall'art. 2362 c.c. Affinché l'azionista unico possa essere ritenuto illimitatamente responsabile per le obbligazioni sociali è quindi necessario che si verifichino contemporaneamente due condizioni: l'insolvenza della società e la mancata effettuazione dei conferimenti secondo quanto previsto dal codice civile o il mancato adempimento degli obblighi pubblicitari previsti espressamente per l'ipotesi di azionista unico, quali l'apposita dichiarazione depositata per l'iscrizione nel registro delle imprese con le modalità e gli adempimenti di cui all'art. 2362.

La responsabilità illimitata dell'azionista unico non dura però all'infinito, ma ha carattere intrinsecamente temporaneo: essa decorre dal momento in cui il socio è diventato unico azionista e dura fino al momento in cui la sua partecipazione totalitaria è cessata.

Secondo attenta giurisprudenza di merito, chi invoca la responsabilità illimitata dell'unico azionista ex art. 2325, comma 2, c.c. deve dare prova della sussistenza di tutte le condizioni indicate dalla norma (Trib. Civitavecchia 24 giugno 2022, n. 747). Infine, come avviene in generale per le società di capitali, anche la responsabilità illimitata dell'unico azionista ha carattere sussidiario, pertanto potrà essere aggredito il suo patrimonio personale solo quando la società non avrà più le risorse per pagare i creditori sociali.

Fatte queste precisazioni, il quesito chiede se una eventuale liquidazione giudiziale della s.p.a. possa estendersi all'azionista unico, in quanto socio illimitatamente responsabile, così come avviene nelle società di persone. La giurisprudenza di legittimità formatasi sotto la vigenza della legge fallimentare ha dato a tale quesito risposta negativa. Essa (Cass. civ., sez. I, 14 aprile 2010, n. 8964) infatti, richiamando la propria giurisprudenza, ha chiarito che «l'applicabilità dell'art. 147 della legge fall., che consente l'estensione del fallimento ai soci illimitatamente responsabili, è subordinata alla duplice condizione che il socio sia illimitatamente responsabile e che l'ente sia costituito nelle forme e con i caratteri della società con soci a responsabilità illimitata; esso si riferisce esclusivamente alle società di persone, nelle quali la responsabilità illimitata del socio è conseguenza della natura del modello societario, e non è pertanto applicabile alle società di capitali, in cui la responsabilità illimitata rappresenta un'eventualità collegata all'assunzione da parte del socio, nel corso della vita sociale e con riferimento ad uno specifico periodo, di una responsabilità personale e solidale, in conseguenza della concentrazione nelle sue mani della totalità delle azioni o delle quote (artt. 2362 e 2497 c.c.), e quale riflesso del suo potere di determinare in via assoluta la volontà dell'ente" (Cass., sez. I, 12 novembre 2008, n. 27013, n. 605472). La norma non è dunque "estensibile ai soci occasionalmente responsabili delle obbligazioni contratte per accadimenti specifici e storicamente delimitabili, come nel caso di socio unico di società per azioni, ai sensi dell'art. 2362 c.c. (nel testo anteriore al d.lgs. n. 6 del 2003), disposizione di natura eccezionale ed impositiva, in capo all'unico azionista, di una responsabilità lato sensu fideiussoria ex lege, ma solo in via temporanea" (Cass., sez. I, 4 febbraio 2009, n. 2711)».

Tali conclusioni devono ritenersi valide anche dopo l'entrata in vigore del nuovo codice della crisi,  il quale ha riprodotto sostanzialmente all'art. 256 le stesse norme dell'art. 147 l. fall., anch'esso prevedendo l'estensione della liquidazione giudiziale solo per i soci illimitatamente responsabili di una s.n.c., di una s.a.s. o di una s.a.p.a.; per i soci di quelle società, cioè, in cui la responsabilità illimitata è un aspetto strutturale dello specifico tipo sociale e non un mero status temporaneo legato alle contingenze societarie.

In conclusione, non è possibile estendere la liquidazione giudiziale di una s.p.a. all'unico azionista che sia illimitatamente responsabile per le obbligazioni sociali ai sensi dell'art. 2325, comma 2, c.c.

Ciò perché l'art. 256 c.c.i.i., come in precedenza l'art. 147 l. fall., prevede tale estensione solo per i soci illimitatamente responsabili di una s.n.c., di una s.a.s. o di una s.a.p.a.; solo, cioè, per le ipotesi in cui la responsabilità personale illimitata dei soci sia connaturata allo specifico tipo sociale e non sia legata a vicende occasionali che determinano solo in via temporanea la concentrazione di tutte le azioni in capo ad un unico socio. 

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