Confermata l’interruzione dei rapporti tra nonni e nipoti se il conflitto familiare nuoce al benessere dei minori

La Redazione
03 Febbraio 2026

Nei procedimenti ex art. 317‑bis c.c. il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti non è assoluto ma subordinato all’esclusivo interesse del minore. Può essere anche integralmente sacrificato quando, sulla base di una valutazione di merito immune da vizi logico‑giuridici, la relazione con i nonni – per la conflittualità con i genitori e le ricadute sul nucleo – risulti non funzionale a un sano ed equilibrato sviluppo del minore.

La Corte di cassazione, con ordinanza 26 gennaio 2026, n. 1744, ha rigettato il ricorso dei nonni materni che chiedevano la ripresa dei rapporti con le nipoti minori, avverso il decreto della Corte d'appello di Roma confermativo della decisione del Tribunale per i minorenni di interrompere ogni frequentazione.

La vicenda trae origine dalle preoccupazioni dei nonni per le condotte violente del padre sulle minori e sulla madre, sfociate in segnalazioni, denunce e in un procedimento minorile ex artt. 330 e 336 c.c., nel quale una consulenza tecnica d'ufficio iniziale aveva valorizzato il ruolo positivo degli ascendenti. Successivi interventi del Tribunale avevano però progressivamente ridotto gli incontri, fino al decreto che disponeva la cessazione totale dei rapporti, ritenendo la conflittualità tra nonni e genitori pregiudizievole per l'equilibrio psico‑fisico delle bambine.

La Corte di Cassazione ribadisce che il diritto di frequentazione dei nonni con i nipoti non ha carattere incondizionato, ma è recessivo rispetto all'interesse primario del minore e può essere escluso quando, alla luce delle risultanze di merito, la relazione con gli ascendenti non contribuisce in modo collaborativo al progetto educativo complessivo.

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