Giurisdizione del giudice amministrativo sull'accesso endoprocedimentale in materia tributaria

Redazione Scientifica Processo amministrativo
03 Febbraio 2026

Secondo l'art. 6-bis della legge 212/2000, l'accesso previsto dal comma 3 segue le regole generali dell'istituto; non essendo previste deroghe, per cui la giurisdizione spetta al giudice amministrativo per le controversie sull'accesso (art. 133 c.p.a.).

Il contribuente può consultare solo gli atti del fascicolo su cui si basa l'accertamento dopo la notifica dello schema di provvedimento, con esclusione dei documenti relativi a terzi.

Ai sensi dell'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 (statuto dei diritti del contribuente), l'accesso previsto dal comma 3 è regolato dalla disciplina generale dell'istituto, non essendo previste deroghe esplicite; di conseguenza, la giurisdizione pertinente è attribuita al giudice amministrativo, quale organo competente per le controversie relative all'accesso ai sensi dell'articolo 133, comma 1, lett. a), n. 6) c.p.a., in linea con un'interpretazione sistematica degli obiettivi perseguiti dalla normativa.

L'accesso endoprocedimentale in materia tributaria disciplinato dalla richiamata disposizione, che permette al contribuente di visionare gli atti contenuti nel fascicolo successivamente alla notifica dello schema di provvedimento, è circoscritto ai documenti sui quali si basa l'accertamento specifico, escludendo quindi gli atti relativi a soggetti terzi, come schemi o avvisi di accertamento riferiti ad altri contribuenti.

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