Analisi del Cndcec sulle start up innovative e proposte di modifica
05 Febbraio 2026
Nel nuovo documento pubblicato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e dalla Fondazione Nazionale Commercialisti, dal titolo “Start-up innovativa: analisi della disciplina e prospettive di modifica”, vengono analizzate le principali criticità e alcune ipotizzabili proposte di modifica della stessa. Il documento si apre con una ricognizione della disciplina delle start up innovative, introdotte nel nostro ordinamento ad opera del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 (c.d. decreto Crescita 2.0). L'art. 25, comma 2, del citato d.l. n. 179/2012, (come modificato dalla Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 – l. n. 193/2024), definisce la start-up innovativa come la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione. Tale norma prescrive, inoltre, una serie di requisiti che la società deve possedere per acquisire e non perdere lo status di start-up innovativa e, dunque, le agevolazioni connesse. Tra essi, vanno annoverati: essere una microimpresa o una piccola o media impresa, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 20034 (lett. a-bis); essere costituita da non più di sessanta mesi (lett. b); precisi limiti quantitativi del valore di produzione; non distribuire utili e non averne distribuiti; avere, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico e non svolgere attività prevalente di agenzia e di consulenza6 (lett. f); non essere costituita a seguito di un'operazione di fusione, scissione, o di una cessione di azienda o di ramo di azienda (lett. g). L'art. 25, comma 2, lett. h), d.l. n. 179/2012 individua ulteriori tre requisiti alternativi di cui almeno uno deve essere necessariamente posseduto dalla società. Quanto alla disciplina, sono previste all'art. 26 specifiche deroghe al diritto societario applicabili nella prima fase dell'attività di impresa, al fine di favorirne la costituzione e la fase di avvio dell'iniziativa, ad esempio in materia di perdite d'esercizio Le proposte di intervento e di modifica della disciplina sono finalizzate a facilitare l'incontro tra start-up innovative e mercato dei capitali, prevedendo, ad esempio, misure che possano migliorare l'accesso alla quotazione in Borsa, mediante l'estensione del Bonus quotazione, già previsto dall'art. 1, comma 449, legge 30 dicembre 2024, n. 207 per le PMI. Altre proposte riguardano il crowdfunding, la dematerializzazione delle quote di s.r.l. PMI (come introdotta dalla c.d. legge Capitali, art. 3 l. n. 21/2024) e, in tema di operatività, modifiche alla normativa vigente in materia di work for equity. |