Sulla determinazione del valore di rimborso di azioni del titolare deceduto

La Redazione
04 Febbraio 2026

In una controversia con cui l'attrice, nella qualità di erede della titolare di azioni, aveva convenuto la banca per ottenerne il rimborso, il Tribunale di Milano si pronuncia sui criteri, legali e statutari, per determinare il valore di rimborso delle azioni.

Nell'ipotesi di emissione di azioni che siano prive dell'indicazione espressa del loro valore nominale, ai sensi dell'art. 2346 comma 3 c.c., all'espressione “parità contabile” è universalmente riconosciuto il significato corrispondente al valore nominale, che esprime il rapporto tra l'ammontare del capitale sociale ed il numero di azioni regolarmente emesse dalla Banca, così che ogni contestazione riguardante il significato attribuibile all'espressione richiamata deve ritenersi destituita di ogni fondamento. Anche in mancanza dell'indicazione espressa del suo valore nominale, il titolo azionario rappresenta in ogni caso la frazione minima del capitale sociale risultante dalla semplice divisione aritmetica tra l'ammontare del capitale sociale ed il numero di azioni emesse che costituisce il valore nominale inespresso delle azioni o la loro parità contabile.

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