Il delitto di femminicidio e le altre modifiche al codice penale

06 Febbraio 2026

A ridosso della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il legislatore italiano approva una riforma sostanziale e processuale. È la terza in tre anni. Introduce un autonomo delitto (all'art. 577-bis c.p.) denominato femminicidio ed una aggravante congruente estendibile a molti altri reati. Interviene significativamente sull'art. 572 c.p.

Il quadro normativo

La finalità dell'intervento legislativo in esame è, per espressa dichiarazione di una delle relatrici durante i lavori preparatori, quella di «rispondere alle esigenze di tutela contro il fenomeno di drammatica attualità delle condotte e manifestazioni di prevaricazione e violenza commesse nei confronti delle donne», anche in linea con gli obblighi assunti dall'Italia con la ratifica della Convenzione di Istanbul (Convenzione di Istanbul, adottata dal Consiglio d'Europa l'11 maggio 2011, sulla prevenzione e sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, ratificata in Italia con l. n. 77/2013) e nel solco delle nuove direttive europee in materia di violenza contro le donne e di vittime di reato. In sé, la Convenzione cita il femminicidio solo nel considerando n. 9, ma è innegabile come, proprio a partire dal 2013, data in cui - a distanza di un biennio dall'approvazione in sede internazionale - l'Italia fa propri molti dei principi contenuti in quel testo- base che, come si è avuto modo di sostenere altrove, nei successivi dieci anni il nostro legislatore interviene almeno altre dieci volte sulla normativa che li traduce in legge nazionale (l. n. 53/2022; l. n. 168/2023; due c.d. codici rossi, l. n. 69/2019 e l. n. 122/2023; direttiva 2024/1385/UE, a titolo di esempio) Va quindi ricordato il d.l. n. 93 del 14 agosto 2013, impropriamente ma efficacemente noto come il “decreto femminicidio” dalla definizione datane dal Premier Letta, e vari, successivi e numerosi disegni di legge, succedutisi nel tempo proprio a partire dal 2013 (d.l. Mussolini).

In questo decennio, abbiamo visto introdurre nuove fattispecie di reato (tra cui spiccano la diffusione non consentita di materiali sessualmente espliciti e lo sfregio permanente al viso, per chiamare in maniera più immediata i delitti di cui all'art. 612-ter e 583-quinquies), modificare spesso ontologicamente alcune di quelle tradizionali (per tutte, si pensi all'elevazione a parte lesa in proprio del minore di anni 18 vittima di violenza solo assistita) ed intervenire radicalmente sia in tema di misure cautelari che di accesso ai riti alternativi.

Ma lo sforzo più evidente sembra essere stato, almeno negli ultimi tempi, quello di fornire una risposta giuridica ad istanze sociali, di allarme e di raccapriccio, emergenti da fatti di cronaca italiana efferati, davanti ai quali le norme già in vigore sono apparse evidentemente non adeguate.

Vedremo oltre quanto critica sia la posizione della magistratura e di molta dottrina nei confronti non solo di un approccio siffatto, ma soprattutto dell'esito scaturitone nella legge che andremo a commentare partitamente. Cercheremo di rimanerne indenni, pur cercando di riferire tali spunti critici, utili a tutti per la riflessione, ma non possiamo esimerci dall'ipotizzare che questo neonato art. 575-bis c.p. potrebbe diventare il bersaglio di questioni di legittimità costituzionale.

Vero è che, dopo il doveroso ma forse troppo breve vaglio in Commissione, il disegno di legge è stato licenziato in Senato con voti unanimi, dopo aver attraversato molti interventi emendativi di cui alcuni non approvati, ma da ricordare, primo fra tutti quello tendente all'introduzione nelle scuole di cicli educativi sulla affettività nonché quello che riteneva di dover sostituire con la parola “persona” il termine “uomo” contenuto nell'art. 575 c.p., nell'art. 579 c.p. (omicidio del consenziente) e nell'art. 584 c.p. (omicidio preterintenzionale), perché più inclusiva, neutra e rispettosa.

Definizioni dal diritto di paesi stranieri

Le statistiche internazionali riportano che il 65% delle vittime di omicidio è donna, e di questa percentuale ben l'86% è morta per mano del partner o ex tale, nel 41% dei casi in costanza di relazione. Il dato è congruente con le stime riportate dagli studi dell'Istituto Europeo sulla Gender Equality. In sede Grevio -il gruppo europeo di esperti incaricati di monitorare l'applicazione della Convenzione di Istanbul- queste raccolte di dati andrebbero migliorate disaggregandoli anche in funzione della relazione affettiva tra vittima e autore del reato. Rimanendo in Europa, possiamo riportare alcune interessanti informazioni comparatistiche:

  1. per la legislazione di Cipro e Malta, rilevano misoginia, credo religioso e motivi d'onore;
  2. per Croazia e Belgio, tali delitti sono ispirati al tema del genere pertanto si possono distinguere tra omicidi c.d. intimi (ossia perpetrati in ambito famigliare o comunque di coppia); non intimi (ossia commessi da soggetti terzi) ed indiretti (derivanti da pratiche dannose).

   

Spaziando invece nel mondo, per es. in Brasile queste vicende sono caratterizzate da ragioni del reato connesse al sesso, che sono a loro volta ritenute implicite nella violenza domestica e famigliare; in Messico la violenza femminicida costituisce la forma più estrema di violenza e costituisce la risultanza della violazione di diritti umani della donna in ambito privato e pubblico, tanto che molti comportamenti misogeni sono tollerati, e quindi impuniti. Messicana anche una delle definizioni più limpide di femminicidio, quale delitto commesso da chi priva una donna della vita per ragioni di genere (lì è punito con il carcere da 40 a 60 anni).   

In Costa Rica – primo paese al mondo ad essersi munito di una legge apposita (2007) – è invece denominato femicidio, e per esso si intende il delitto commesso da chiunque uccida una donna con cui ha avuto una relazione o un legame di coppia, parentale, lavorativo, scolastico, anche se eventuali pregresse violenze non sono state denunciate dalla vittima; in Guatemala è la morte violenta data in un contesto di relazioni diseguali di potere tra uomo e donna; in Cile figurano l'elemento del rifiuto, da parte della vittima, alla relazione e il tema dell'orientamento sessuale ed in Salvador compaiono le componenti dell'odio o spregio per la condizione di donna della vittima, ripresi anche dalla legislazione peruviana che cita anche la violenza domestica e lo stalking come la discriminazione; chiude questa carrellata la norma boliviana – probabilmente la più completa – che prevede la propria applicabilità anche al di fuori di rapporti di convivenza e allarga il campo a quelli di subordinazione e dipendenza, cita ancora il rifiuto alla relazione ed enfatizza il ruolo delle pregresse violenze fisiche, sessuali, psicologiche e/o economiche.

I paesi tristemente noti per il numero di vittime di sesso femminile sono El Salvador, la Giamaica, il Guatemala, il Sud Africa e la Russia.

Basi sociologiche

Il concetto di femminicidio nasce all'interno del pensiero della sociologa americana Diana Russell che introduce per la prima volta il concetto di omicidio di una donna “becouse she is a woman”.

I suoi studi attecchiscono immediatamente in centro e sud America, zone molto colpite dal fenomeno, e si sviluppano grazie agli approfondimenti di Marcela Lagarde ed Angelica La Pena, due docenti messicane principali fautrici della Ley generale de aceso de las mujeres a una vida libre de violencia.

La prima decisione giudiziale che ha introdotto il concetto risale al 2009 ed è nota come il caso del Campo Algodonero: la Corte interamericana per i diritti umani, nel caso Gonzale vs Mexico, definì il delitto come un “homicidio de mujer por razones de género”. Notissimo anche l'episodio occorso nel 1960 del pluriomicidio delle sorelle Mirabal, in Repubblica Domenicana, durante la dittatura di Trujillo, la cui data è stata scelta per celebrarvi la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

Dal punto di vista sociologico, senza pretese di approfondimenti ulteriori, possiamo ricordare come le studiose si dividano principalmente in due schieramenti: da un lato quello (di cui già ricordate le principali esponenti, a cui affiancare Elisabeth Bernestein, sia pur nel suo estremismo detto carceral feminism) che affida al diritto penale un ruolo protagonista nella vita politica e sociale e che esige risposte ferme e decise che non solo puniscano la violenza ma soprattutto bandiscano norme sfacciatamente discriminatorie (come la causa d'onore o il matrimonio riparatore). Dall'altro lato invece il c.d. femminismo abolizionista, per cui vanno trovate e propugnate soluzioni diverse, alternative al diritto penale.

Sul punto ci preme ricordare il manifesto contro l'introduzione del delitto di femminicidio, firmato da sessanta studiose docenti universitarie italiane.

Premesse italiane

Con legge n. 12 del 2023 viene istituita la Commissione bicamerale d'inchiesta sul femminicidio nonché su ogni forma di violenza di genere e nel 2024 si pubblica il Libro Bianco dell'Osservatorio del Dipartimento delle Pari Opportunità, ove – tra le altre cose – si ricorda l'impatto social-normativo riscontrato dall'introduzione dell'art. 416-bis c.p. a seguito degli omicidi di Pio La Torre e Carlo Alberto Dalla Chiesa. Queste, insieme alla ratifica (purtroppo parziale) della Convenzione di Istanbul in sede europea (di cui alla già citata direttiva n. 1385 del 2024) sono – a parere di chi scrive – le basi concettuali da cui partire nell'analisi del testo del nuovo art. 577-bis c.p.: le sue componenti infatti sono già state studiate ed approfondite in quei lavori, ora più che mai utilissimi per comprendere la portata di espressioni  quali “atti di odio, discriminazione, prevaricazione” piuttosto che “atti di controllo, o possesso, o dominio” sulla vittima “in quanto donna”.

Svilupperemo nelle prossime settimane ogni disposizione prevista dalla legge 2 dicembre 2025 n. 181. Basti qui brevemente ricordare che gli elementi costitutivi della nuova norma di cui all'art. 577-bis c.p. e di cui all'aggravante estesa ad altri reati della costellazione che compone la violenza di genere, sono tutti già oggetto di altre fattispecie, la cui interpretazione giurisprudenziale, quindi, risulta pienamente richiamabile. Si pensi all'art. 604-bis c.p. per il concetto di odio e discriminazione, piuttosto che all'art. 572 c.p. quanto al tema della “prevaricazione” ed infine all'art. 612-bis c.p. quanto alla terna “controllo, possesso, dominio” nonché al rifiuto a instaurare o mantenere un rapporto affettivo.

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