Per la CGUE è legittimo il divieto italiano di coltivare il mais OGM MON 810

La Redazione
05 Febbraio 2026

La Corte di giustizia dell'Unione europea ha confermato la legittimità della procedura dell'Unione che consente agli Stati membri, a determinate condizioni, di limitare o vietare sul proprio territorio la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) e, nello specifico, la validità del divieto di coltivazione del mais MON 810 introdotto in Italia sulla base di tale procedura.

Un agricoltore italiano piantava mais geneticamente modificato MON 810, nonostante la sua coltivazione fosse vietata sul territorio italiano; le autorità nazionali hanno ordinato la distruzione delle colture e irrogato una sanzione complessiva di 50.000 euro, per cui l'agricoltore impugnava i due provvedimenti innanzi al Tribunale, che proponeva a sua volta rinvio pregiudiziale innanzi alla Corte di giustizia, mettendo in luce, in particolare, le peculiarità della procedura stabilita dalla decisione di esecuzione (UE) 2016/321.

Infatti, il legislatore comunitario ha stabilito un regime per cui uno Stato membro può chiedere la modifica dell'ambito geografico di autorizzazione alla coltivazione di un OGM senza dover fornire alcuna specifica motivazione. Se il titolare dell'autorizzazione non si oppone entro 30 giorni, la Commissione europea prende atto della modifica, che diviene immediatamente applicabile.

Conseguenza pratica di ciò è il divieto generale di coltivazione degli OGM nei territori esclusi da tale autorizzazione modificata.

In questo quadro numerosi Stati membri hanno limitato o vietato la coltivazione del mais MON 810 in tutto o in parte del loro territorio.

I giudici italiani hanno chiesto alla Corte di verificare la compatibilità di questo meccanismo con la libera circolazione delle merci, la libertà d'impresa e i principi di non discriminazione e proporzionalità.

Questa, richiamando l'ampio margine di discrezionalità del legislatore dell'Unione in materie quali la coltivazione di OGM (che comportano delicati bilanciamenti politici, economici e sociali) ha ritenuto che la procedura, basata sul consenso tacito del titolare dell'autorizzazione e sulla mancanza di una giustificazione particolare da parte dello Stato richiedente, non contrasti con il diritto dell'Unione, in quanto non appare irragionevole, né idonea a causare discriminazioni tra agricoltori dei diversi Stati membri.

La Corte ha precisato, in particolare, che il divieto di coltivare un OGM non impedisce alle imprese di importare prodotti che lo contengono, né ai consumatori di acquistarli e che gli Stati sono liberi di agire, tramite la procedura stabilita, in un'ottica di sussidiarietà.