Sull’integrazione del contraddittorio nei confronti del beneficiario dell’atto illegittimo in relazione alla proposizione delle azioni di condanna
30 Gennaio 2026
Ai sensi dell'art. 41, comma 2, ultimo periodo, c.p.a., qualora sia proposta un'azione di condanna, anche in via autonoma, comprese quelle risarcitorie, il ricorso è notificato altresì ai beneficiari dell'atto illegittimo, ai sensi dell'art. 102 c.p.c. configurandosi un litisconsorzio necessario; in caso contrario, il giudice integra il contraddittorio ai sensi dell'art. 49 c.p.a. Pertanto, ove l'azione risarcitoria trova il suo fondamento in un atto della cui erroneità ha beneficiato un altro soggetto è applicabile l'art. 41, secondo comma, ultimo periodo, c.p.a. Il difetto di contraddittorio deve essere rilevato anche di ufficio in ogni stato e grado del processo, per cui è ammissibile quale motivo d'appello in conseguenza della mancata integrazione del contraddittorio in caso di litisconsorzio necessario, benché si tratti di vizio non dedotto in primo grado, fermo restando l'obbligo di indicare la questione alle parti ex art. 73, comma 3, c.p.a . Dal difetto di contraddittorio nel giudizio di primo grado deriva la nullità della sentenza appellata e la rimessione della causa al primo grado, ai sensi dell'art. 105 c.p.a. Non trova applicazione l'art. 49, secondo comma, c.p.a., ove né il ricorso introduttivo del giudizio né l'appello (principale e incidentale) siano manifestamente irricevibili, inammissibili, improcedibili o infondati e il giudice di primo grado non abbia provveduto con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 74 c.p.a. |