Finanza di progetto e diritto di prelazione - la CGUE nega la compatibilità con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità

Redazione Scientifica Processo amministrativo
06 Febbraio 2026

La direttiva 2014/23/UE, alla luce dei principi di parità di trattamento e di concorrenza, osta al riconoscimento al promotore di una procedura di finanza di progetto a iniziativa privata di un diritto di prelazione che gli consenta di adeguare la propria offerta a quella dell'aggiudicatario per ottenere la concessione.

La Corte di giustizia dell'Unione europea (Seconda Sezione, 5 febbraio 2026, C-810/24) ha stabilito, con riferimento al codice dei contratti pubblici del 2016, che l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, in combinato disposto con l'articolo 49 TFUE, con gli articoli 30 e 41, nonché con il considerando 68 di tale direttiva, dev'essere interpretato nel senso che:

- “ esso osta a che uno Stato membro riconosca al promotore di una procedura di finanza di progetto un diritto di prelazione che gli consente, nell'ipotesi in cui il contratto di cui trattasi non gli sia stato inizialmente aggiudicato, di adeguare la sua offerta a quella dell'aggiudicatario inizialmente prescelto e di ottenere così l'aggiudicazione di tale contratto, a condizione di rimborsare le spese che l'aggiudicatario iniziale ha sostenuto per preparare la sua offerta, senza che tale rimborso possa superare il 2,5% del valore stimato dell'investimento atteso dall'aggiudicatario a partire dal progetto di fattibilità posto a base di gara”.

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