Modifica dell’equo compenso in Gazzetta Ufficiale: tutte le novità

La Redazione
06 Febbraio 2026

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 febbraio 2026, il comunicato del CNF che dà atto dell’approvazione della delibera n. 959 del 23 gennaio 2026con la quale è stato modificato l’art. 25-bis del Codice deontologico forense in materia di equo compenso degli avvocati.

Secondo il primo comma del nuovo art. 25-bis «l'avvocato non puo' concordare un compenso che  non sia giusto,  equo  e  proporzionato  alla  prestazione  professionale richiesta e non sia determinato in applicazione dei parametri forensi vigenti nei rapporti professionali aventi ad oggetto  la  prestazione d'opera intellettuale di cui all'art. 2230 del codice civile».

Il divieto si applica ai «rapporti regolati da convenzioni aventi ad  oggetto  lo  svolgimento,  anche  in  forma associata o  societaria,  delle  attivita'  professionali  svolte  in favore:     

 a) di imprese bancarie  e  assicurative,  delle  loro  societa' controllate, e delle loro mandatarie;     

 b) delle  imprese  che  nell'anno  precedente  al  conferimento dell'incarico  hanno  occupato  alle  proprie  dipendenze   piu'   di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori  a  10 milioni di euro;      

c) della pubblica amministrazione e delle societa' disciplinate dal testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica,  di cui al decreto legislativo 19 agosto  2016,  n.  175,  ad  esclusione delle  prestazioni  rese   in   favore   di   societa'   veicolo   di cartolarizzazione e in favore degli agenti della riscossione».

Il secondo comma precisa che «nei casi in cui la  convenzione,  il  contratto,  o  qualsiasi diversa forma di accordo con i clienti  di  cui  al  comma  1,  siano predisposti esclusivamente  dall'avvocato,  questi  ha  l'obbligo  di avvertire,  per  iscritto,  il  cliente  che  il  compenso   per   la prestazione professionale deve  rispettare  in  ogni  caso,  pena  la nullita' della pattuizione, i criteri  stabiliti  dalle  disposizioni vigenti in materia».

Il terzo comma esclude dall’ambito di applicazione del divieto di cui al primo comma e dell'obbligo di cui al secondo comma «i rapporti professionali con soggetti diversi da quelli individuati dal primo comma del presente articolo».

Il quarto comma stabilisce, infine, che «la violazione del divieto  di  cui  al  primo  comma  comporta l'applicazione  della  sanzione  disciplinare   della   censura, mentre «la violazione  dell'obbligo   di   cui   al   secondo   comma   comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento».

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