Modifica dell’equo compenso in Gazzetta Ufficiale: tutte le novità
06 Febbraio 2026
Secondo il primo comma del nuovo art. 25-bis «l'avvocato non puo' concordare un compenso che non sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e non sia determinato in applicazione dei parametri forensi vigenti nei rapporti professionali aventi ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale di cui all'art. 2230 del codice civile». Il divieto si applica ai «rapporti regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attivita' professionali svolte in favore: a) di imprese bancarie e assicurative, delle loro societa' controllate, e delle loro mandatarie; b) delle imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze piu' di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro; c) della pubblica amministrazione e delle societa' disciplinate dal testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ad esclusione delle prestazioni rese in favore di societa' veicolo di cartolarizzazione e in favore degli agenti della riscossione». Il secondo comma precisa che «nei casi in cui la convenzione, il contratto, o qualsiasi diversa forma di accordo con i clienti di cui al comma 1, siano predisposti esclusivamente dall'avvocato, questi ha l'obbligo di avvertire, per iscritto, il cliente che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullita' della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia». Il terzo comma esclude dall’ambito di applicazione del divieto di cui al primo comma e dell'obbligo di cui al secondo comma «i rapporti professionali con soggetti diversi da quelli individuati dal primo comma del presente articolo». Il quarto comma stabilisce, infine, che «la violazione del divieto di cui al primo comma comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura, mentre «la violazione dell'obbligo di cui al secondo comma comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento». |