Le azioni a tutela del passeggero coinvolto in un incidente stradale previste dal Codice delle Assicurazioni

La Redazione
06 Febbraio 2026

Il Tribunale di Napoli Nord conferma che l’azione prevista dall’art. 141 del Codice delle Assicurazioni private sia esperibile solo laddove nel sinistro stradale siano stati coinvolti più veicoli. Laddove, invece, sia coinvolto un solo veicolo, il trasportato può esercitare l’azione di responsabilità ex art. 144 cod. ass.,

L'art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005 ha introdotto nel nostro ordinamento una tutela rafforzata in favore del danneggiato trasportato in quanto “consente al terzo trasportato di agire nei confronti dell'assicuratore del proprio vettore sulla base della mera allegazione e prova del danno e del nesso causale” e ciò “a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”. Già dal tenore letterale della disposizione, che fa espresso richiamo ai “conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”, si può ritenere che la stessa trovi applicazione solo laddove nel sinistro, che ha causato danni al terzo trasportato, siano stati coinvolti più veicoli (ha confermato tale soluzione Corte di Cassazione a Sez. Unite con sentenza n. 35318 del 30 novembre 2022).

Tuttavia, la previsione dell'art. 141 cod. ass. non esaurisce la tutela del terzo trasportato, ma costituisce uno strumento eventuale e alternativo rispetto alle tradizionali azioni già previste dall'ordinamento in favore del passeggero danneggiato, ossia l'azione ex artt. 2043 e 2054 c.c. e quella prevista dall'art. 144 cod. ass. nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile.

Essendo l'azione di cui all'art. 144 cod. ass. un'azione di responsabilità (a differenza dell'l'azione di cui all'art. 141 cod. ass. in cui si prescinde dall'accertamento della responsabilità) la stessa presuppone un accertamento in ordine alla dinamica del sinistro: quindi il terzo trasportato danneggiato dovrà necessariamente coinvolgere nella relativa azione il responsabile civile e dovrà provare che il sinistro è avvenuto per colpa dello stesso, spettando al vettore la prova liberatoria "di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno", che è previsione sostanzialmente corrispondente all'esimente del caso fortuito.

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