Osservatorio gennaio 2026: responsabilità limitata dei sindaci irretroattiva, revocatorie, concorso tra fattispecie di bancarotta

La Redazione
09 Febbraio 2026

Nel mese di gennaio si registra la prima pronuncia della Cassazione sull'(in)applicabilità retroattiva del nuovo art. 2407 c.c., come modificato dalla l. n. 35/2025, in tema di responsabilità dei sindaci. Altre pronunce riguardano le società di comodo, la responsabilità degli amministratori di società bancarie per carenze organizzative e la revocatoria (in un caso dei rimborsi dei finanziamenti soci, nell'altra, le ipotesi di esenzione). In sede penale, la Cassazione ha affermato l'ammissibilità, in determinati casi, del concorso materiale tra bancarotta impropria e bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale.

Irretroattiva la responsabilità limitata dei sindaci ai sensi del nuovo art. 2407 c.c.

Cass. Civ. – Sez. I – 22 gennaio 2026, n. 1392

In tema di responsabilità dei componenti del collegio sindacale, il novellato art. 2407, comma 2, c.c., che a seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 35/2025 limita il risarcimento dei danni cui sono tenuti i sindaci, nei confronti della società e dei suoi creditori, ad “un multiplo del compenso annuo percepito”, non ha efficacia retroattiva e non è, quindi, applicabile anche ai fatti commessi precedentemente alla sua entrata in vigore.

La richiesta di incentivi pubblici non basta a vincere la presunzione sulle società di comodo

Cass. Civ. – Sez. Trib. – 17 gennaio 2026, n. 975

Con riferimento al ruolo che può avere sulla condizione di non operatività di una società la mancata erogazione di incentivi o contributi pubblici, la richiesta di finanziamenti o contributi pubblici non costituisce, di per sé sola, un'oggettiva situazione che sia in grado di disinnescare la presunzione legale di sussistenza della società di comodo desunta dal test di operatività, laddove sia totalmente mancata una pianificazione aziendale alternativa da parte degli organi gestori della società o risulti la completa inettitudine produttiva. Grava, infatti, sull'imprenditore, anche collettivo – ai sensi dell'art. 2086, comma 2, c.c., come modificato dall'art. 375 CCII in coerenza con l'art. 41 Cost. – l'obbligo di pianificare la sua attività predisporre i mezzi di produzione nella prospettiva del raggiungimento del lucro obiettivo e della continuità aziendale. In tali specifiche situazioni, il sindacato del giudice non coinvolge le scelte di merito dell'imprenditore, attenendo alla verifica del corretto adempimento degli obblighi degli amministratori e dei sindaci, con riduzione dell'operatività della business judgement rule, sempre valutabile, sotto il profilo tributario, per condotte platealmente antieconomiche.

Tra bancarotta impropria e bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale può esservi concorso materiale

Cass. Pen. – Sez. V – (30 ottobre 2025) 13 gennaio 2026, n. 1342

I reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, ex artt. 216 e 223, comma 1, l.fall., e quello di bancarotta impropria di cui all' art. 223 comma 2, n. 2, l.fall. hanno ambiti diversi: il primo postula il compimento di atti di distrazione o dissipazione di beni societari ovvero di occultamento, distruzione o tenuta di libri e scritture contabili, in modo da non consentire la ricostruzione delle vicende societarie, atti tali da creare pericolo per le ragioni creditorie, a prescindere dalla circostanza che abbiano prodotto il fallimento, essendo sufficiente che questo sia effettivamente intervenuto; il secondo concerne, invece, condotte dolose che non costituiscono distrazione o dissipazione di attività, ma che devono porsi in nesso eziologico con il fallimento. Ne consegue che, in relazione ai suddetti reati, mentre è da escludere il concorso formale è, invece, possibile il concorso materiale.

Integra, peraltro, il reato di bancarotta fraudolenta impropria patrimoniale qualsiasi forma di cessione di un ramo d'azienda che renda non più possibile l'utile perseguimento dell'oggetto sociale senza garantire contestualmente il ripiano della situazione debitoria della società

Sanzioni BankItalia agli amministratori di s.p.a. bancarie per carenze nell'organizzazione e nei controlli

Cass. Civ. – Sez. II – 7 gennaio 2026, n. 360

In tema di sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla Banca d'Italia, nei confronti di soggetti che svolgono funzioni di direzione, amministrazione o controllo di istituti bancari, il legislatore individua una serie di fattispecie, destinate a salvaguardare procedure e funzioni, incentrate sulla mera condotta, secondo un criterio di agire o di omettere doveroso, ricollegando il giudizio di colpevolezza a parametri normativi estranei al dato puramente psicologico e limitando l'indagine sull'elemento oggettivo dell'illecito all'accertamento della suitas della condotta inosservante: in conseguenza, integrata e provata dall'autorità amministrativa la fattispecie tipica dell'illecito, grava sul trasgressore, in virtù della presunzione di colpa posta dall'art. 3 della L. n. 689 del 1981, l'onere di provare di aver agito in assenza di colpevolezza.

Penalmente rilevante la scissione che abbia determinato una perdita secca senza liberazione della società

Cass. Pen. - Sez. V - (5 novembre 2025) 5 gennaio 2026, n. 246

Ha natura distrattiva, ed assume rilevanza come bancarotta fraudolenta patrimoniale, la scissione posta in essere da una società fallita e realizzata attraverso l'integrale dismissione dell'intero apparato produttivo, di macchinari e personale, che non ha comportato la liberazione della fallita, con la conseguenza che l'operazione così realizzata ha determinato una "perdita secca", essendosi la società disfatta dei propri beni mantenendo, tuttavia, anche a suo carico l'intero relativo debito tributario.

L'esenzione da revocatoria dei pagamenti di beni e servizi nei termini d'uso

Cass. Civ. – Sez. I – 2 gennaio 2026, n. 86

In tema di revocatoria, l'esenzione prevista dall'art. 67, comma 3, lett. a), l.fall. si configura come un'eccezionale deroga alla regola generale secondo cui tutti gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili, pur se non effettuati con mezzi normali nel periodo sospetto, sono suscettibili di revocatoria fallimentare. L'art. 67, comma 3, lett. a), l.fall. consente di escludere la revocabilità dei pagamenti che siano stati eseguiti e accettati in termini diversi rispetto a quelli contrattualmente previsti tutte le volte in cui tali pagamenti, in ragione dei nuovi accordi intercorsi tra le parti, non possano essere considerati "in ritardo", trattandosi, per contro, di adempimenti esatti. Resta necessario, ai fini dell'operatività dell'esenzione in parola, che si tratti di pagamenti che, nel rispetto dei termini determinati dagli accordi intercorsi tra le parti, costituiscano pur sempre il corrispettivo di forniture di beni e servizi, eseguite in favore del debitore poi fallito, che s'inseriscano nel ciclo produttivo dell'impresa, in modo tale da evitare che il timore della revocatoria possa comportare l'interruzione dell'attività e la conseguente disgregazione dell'azienda.

La revocatoria fallimentare speciale del rimborso dei finanziamenti dei soci

Cass. Civ. – Sez. I – 2 gennaio 2026, n. 82

In tema di finanziamento dei soci in favore della società, la postergazione disposta dall'art. 2467 c.c. opera già durante la vita della società e non solo nel momento in cui si apra un concorso formale con gli altri creditori sociali, integrando una condizione di inesigibilità legale e temporanea del diritto del socio alla restituzione del finanziamento; la società è, di conseguenza, tenuta a rifiutare al socio il rimborso del finanziamento, in presenza della indicata situazione. Se, però, il finanziamento è restituito, il Fallimento può proporre, a norma dell'art. 2467, comma 1, c.c. un'azione volta ad ottenere la restituzione del rimborso percepito entro l'anno anteriore al fallimento, che non ha natura di ripetizione dell'indebito, bensì di revocatoria di carattere speciale, trattandosi di un'inefficacia ex lege del rimborso, del tutto simile, quanto a meccanismo operativo (inefficacia automatica), a quella dei pagamenti di cui all'art. 65 l.fall.

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