Società tra avvocati: il CNF solleva questione di costituzionalità della legge professionale

La Redazione
09 Febbraio 2026

Il CNF, con ordinanza 24 ottobre 2025, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 4 febbraio 2026, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4-bis della legge n. 247/2012, cosi' come introdotto dall'art. 1, comma 141, lett. b), della legge n. 124/2017, nella parte in cui consente la partecipazione a soggetto non avvocato e diverso da altro professionista iscritto in albi di altre professioni a societa' esercenti la professione forense.

La vicenda origina da un giudizio promosso dall’Unione nazionale delle Camere civili (UNCC) davanti al CNF, nel quale quest'ultimo viene investito di censure che mettono in discussione la compatibilità del modello di «società tra avvocati» aperta ai soci di capitale previsto dall’art. 4‑bis della legge n. 247/2012, con gli artt. 3, 24, 41, 111 della Costituzione.

Il Consiglio Nazionale Forense ritiene la questione non manifestamente infondata, rilevando che le tematiche e le critiche prospettate, facendo riferimento all'iscrizione e cancellazione dall'albo (condizione per l'esercizio della professione, art.  2  L.P.)  di  un soggetto partecipato da un socio non avvocato, seppur con i  previsti limiti,  rappresentano  un   interesse   di   ordine   generale   anche dell'amministrazione dal  momento che l'attivita' forense ha la funzione  legalmente  accertata  (art.  2, comma 2, della L.P.) di garantire al cittadino l'effettivita'  della tutela dei diritti e che tale attivita' e'  soggetta a particolari requisiti ed al rispetto delle regole deontologiche forensi.

A fortificare tale opinione e' giunta  recentemente  la  sentenza della  Corte  di  Giustizia  dell'Unione  europea 19  dicembre  2024 Hafmer/Rechtsanwaltskammer Munchen: con tale sentenza la Corte lussemburghese ha dichiarato che uno Stato membro puo' vietare la  partecipazione  di  investitori puramene finanziari al capitale di una societa' di avvocati e che una siffatta restrizione della liberta' di stabilimento  e  della  libera circolazione dei capitali e' giustificata dall'obiettivo di garantire che gli avvocati possano  esercitare  la  loro  professione  in  modo indipendente  e  nel  rispetto  dei  loro  obblighi  professionali  e deontologici.

Tale decisione valorizza l'importanza determinante  del  rispetto del  principio  di  trasparenza  e  dell'obbligo  del   segreto   per assicurare  una   sana   amministrazione   della   giustizia.   Nella motivazione si aggiunge (punto 70) che gli avvocati non esercitano le loro attivita' con un obiettivo unicamente economico, ma sono  tenuti al  rispetto  di  norme   professionali   e   deontologiche   e   che considerazioni di natura economica orientate verso il profilo a breve termine proprie  dell'investitore  puramente  finanziario  potrebbero prevalere  su  considerazioni  guidate  esclusivamente  dalla  difesa dell'interesse dei clienti della societa' di avvocati.

Il diritto di uno Stato membro di ritenere che l'avvocato non sia  in grado di esercitare la sua professione in modo indipendente e nel rispetto dei suoi obblighi professionali e deontologici qualora divenga parte di una societa' in cui soci siano soggetti che non esercitino la professione di avvocato e' affermazione di ordine assoluto: essa, infatti, vale anche nell'ipotesi di quota minoritaria (punto 73, a maggior ragione nel caso di maggioranza: «Il en vad'autant plus», «This is all che more so ...») ed anche quando lo statuto della societa' professionale prevedesse stringenti regole a tutela della deontologia (nel caso all'esame della Corte europea, oltre ai vincoli di legge, era previsto per statuto che solo gli avvocati potessero agire professionalmente, si ribadiva la loro responsabilita' deontologica, la loro indipendenza ed il divieto di essere soggetti ad istruzioni da parte del socio di capitale o dell'assemblea, si sottoponeva anche il socio finanziatore agli obblighi deontologici, si prevedeva che l'amministrazione potesse essere delegata solo ad avvocati). E, dunque, ragionamento non diverso potrebbe valere nel caso in esame, nel quale la partecipazione della societa' e' certamente minoritaria e nel limite previsto dall'art. 4‑bis della legge professionale.

Non trascurabile, infine, la considerazione espressa dal Giudice europeo che la funzione dell'avvocato consiste anzitutto nel tutelare e difendere al meglio gli interessi del mandante, in piena indipendenza nonche' nel rispetto della legge e delle regole professionali e deontologiche; e che agli avvocati viene affidato il compito fondamentale in una societa' democratica di difendere le persone, il che implica, da un lato, che ogni persona abbia la possibilita' di rivolgersi in piena liberta' al proprio avvocato, la cui stessa professione comprende, per definizione, il compito di fornire, in modo indipendente, pareri giuridici a tutti coloro che ne hanno bisogno, e, dall'altro, un correlato obbligo di lealta' dell'avvocato nei confronti del suo cliente.

In conclusione, i dubbi di non manifesta infondatezza dei profili di incostituzionalita' dell'art. 4‑bis sono stati confortati dalla recente sentenza della CGUE gia' ricordata, ove viene evidenziata una differenza ontologica tra l'attivita' legale, che deve essere totalmente indipendente per rispondere ad esigenze di ordine generale e quella dell'investitore di puro capitale orientata esclusivamente verso il profitto: tale differenza e di incompatibilita', prosegue la Corte europea, e' di ordine assoluto e cioe' prescinde dalla presenza, per legge o statuto o per convenzione pattizia, di limiti alla partecipazione del socio di puro capitale.

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