Ritorno degli iper-ammortamenti: la nuova leva per gli investimenti 4.0 e 5.0
Giancarlo Marzo
Francesca Pietrafesa
09 Febbraio 2026
Tra le principali novità contenute nella Legge di bilancio 2026 (L. n. 199 del 2025), in vigore dal 1° gennaio 2026, vi è la reintroduzione della disciplina degli iper-ammortamenti. L'agevolazione, destinata alle imprese, consiste in una maggiorazione del costo d'acquisto, ai fini degli ammortamenti, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 in nuovi beni strumentali, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese (secondo il modello Industria 4.0) e interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, ovvero beni strumentali materiali finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo, prodotti nell'Unione Europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE). La misura, oggetto di numerose modifiche ed integrazioni nel corso dell'iter di approvazione parlamentare, amplia l'orizzonte temporale degli investimenti agevolabili da parte dei soggetti beneficiari e aggiorna l'elenco dei beni oggetto del beneficio.
Iper-ammortamenti: le caratteristiche della nuova disciplina
L’agevolazione, destinata alle imprese, consiste in una maggiorazione del costo d’acquisto – rilevante ai fini degli ammortamenti fiscali – per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 in nuovi beni strumentali, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese (secondo il modello Industria 4.0) e interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Rientrano nel perimetro anche i beni strumentali materiali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo, prodotti nell’Unione Europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE).
La misura – oggetto di numerose modifiche ed integrazioni nel corso dell’iter parlamentare di approvazione – amplia l’orizzonte temporale degli investimenti agevolabili da parte dei soggetti beneficiari e aggiorna l’elenco dei beni oggetto del beneficio, allineandolo alle nuove priorità tecnologiche e di sostenibilità.
Ambito soggettivo
La misura agevolativa è destinata a un'ampia platea di soggetti, purché titolari di reddito d'impresa. Rientrano, ad esempio, le persone fisiche esercenti attività commerciale (anche in forma di impresa familiare, comprese le aziende coniugali), le società commerciali di persone e di capitali, le società cooperative e di mutua assicurazione, le società e le cooperative europee residenti nel territorio dello Stato, enti pubblici, privati nonché soggetti equiparati, trust (residenti e non nel territorio dello Stato), società ed enti di ogni tipo (con o senza personalità giuridica), purché aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'attività commerciale. Sono escluse, tuttavia, le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o comunque sottoposte ad altra procedura concorsuale (o per le quali sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni), nonché le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.
L'ammissione al beneficio, inoltre, è soggetta a due ulteriori condizioni: (i) il rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore; (ii) il corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Ambito oggettivo
La maggiorazione è riconosciuta per gli investimenti in nuovi: (i) beni strumentali materiali e immateriali 4.0, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura (beni elencati, a mero titolo esemplificativo, in dispositivi per l'interazione uomo-macchina, applicazioni, software, etc., inclusi nei nuovi elenchi contenuti negli Allegati IV e V alla Legge di Bilancio 2026); (ii) beni strumentali materiali “5.0”, ossia beni materiali d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo (anche a distanza), compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta. Quest'ultima categoria comprende beni che in precedenza rientravano nel perimetro del credito d'imposta “Transizione 5.0” – come, ad esempio, impianti fotovoltaici con moduli ad alta efficienza, rispondenti ai requisiti tecnici di cui all'art. 12, comma 1, lett. b) e c), D.L. 7 novembre 2023, n. 181. Ai fini dell'agevolazione, tutti i beni strumentali devono possedere il requisito di novità e devono essere prodotti in uno Stato membro dell'Unione Europea o in uno Stato aderente all'Accordo SEE, oltre ad essere destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato.
Intensità del beneficio
La misura della maggiorazione è determinata in maniera differenziata in relazione all’ammontare degli investimenti svolti nell’arco temporale previsto dalla Legge di bilancio 2026, secondo una logica “a scaglioni”. Nello specifico, per tutti i beni che presentano le caratteristiche sopra elencate, il costo di acquisizione è maggiorato nella misura del: 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro; 100% per gli investimenti compresi tra 2,5 milioni di euro e 10 milioni di euro; 50% per gli investimenti compresi tra 10 milioni e 20 milioni di euro. Ai fini dell’individuazione dello scaglione applicabile, occorre considerare l’ammontare complessivo degli investimenti agevolati effettuati dall’impresa, in possesso dei requisiti, in ciascun periodo d’imposta agevolato. In altre parole, le percentuali di maggiorazione si applicano per fasce di investimento e non per singolo bene, tenendo conto del volume totale di spesa in beni 4.0/5.0 sostenuto dall’impresa nell’anno.
Le modalità di accesso al beneficio
L'attuazione operativa della nuova misura è demandata a un provvedimento secondario. In particolare, l'individuazione delle disposizioni attuative – con riferimento alla procedura di accesso al beneficio, al contenuto, alle modalità e ai termini di trasmissione delle comunicazioni periodiche, delle certificazioni e dell'eventuale documentazione idonea a dimostrare la spettanza del beneficio – è rimessa a un decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), da approvare di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze (MEF).
Secondo una bozza di decreto attuativo – trasmessa dal MIMIT al MEF il 5 gennaio 2026 ma non ancora ufficialmente pubblicata alla data odierna – le imprese dovrebbero trasmettere per via telematica, tramite una piattaforma informatica gestita dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) e sulla base di modelli standardizzati, tre distinte comunicazioni relative agli investimenti agevolati: una comunicazione preventiva (anche più di una, per ciascuna struttura produttiva a cui si riferiscono i relativi investimenti), una comunicazione di conferma (alla quale è associato il versamento di un acconto) e una comunicazione di completamento. I termini di apertura della piattaforma e i modelli di comunicazione (comprensivi di allegati e delle istruzioni di compilazione) saranno definiti successivamente con uno o più decreti direttoriali del Ministero competente.
Nel dettaglio, per ogni comunicazione preventiva inviata al GSE, entro 60 giorni dalla ricezione della notifica di esito positivo da parte del Gestore l'impresa dovrebbe trasmettere la corrispondente comunicazione di conferma dell'investimento. In tale comunicazione andranno indicati la data e l'importo del pagamento relativo all'ultima quota dell'acconto necessario al raggiungimento del 20% del costo di acquisizione, insieme agli estremi delle fatture attestanti i costi agevolabili.
Completati gli investimenti e, in ogni caso, entro il 15 novembre 2028 (termine prorogabile di 15 giorni in caso di richiesta di integrazione documentale da parte del GSE), l'impresa dovrebbe trasmettere una comunicazione di completamento per ciascuna comunicazione di conferma precedentemente inviata, corredata dalle attestazioni di possesso di tutta la documentazione richiesta a supporto. Dal punto di vista temporale, se la comunicazione di completamento si riferisce a investimenti in più beni, occorre fare riferimento alla data di effettuazione dell'ultimo investimento ivi ricompreso. In particolare, per l'ultimo investimento in beni materiali o immateriali 4.0 si considera la data di effettuazione determinata ai sensi dell'art. 109, commi 1 e 2, TUIR (a prescindere dai principi contabili adottati); per i nuovi beni strumentali materiali finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, invece, il completamento coincide con la data di fine lavori di realizzazione dell'impianto.
Una volta inviate telematicamente le comunicazioni, l'impresa otterrebbe una ricevuta di avvenuto invio rilasciata dalla piattaforma. Il GSE provvederebbe quindi a comunicare all'impresa, entro 10 giorni, l'esito positivo delle verifiche effettuate oppure la necessità di integrare determinati dati/documenti entro il medesimo termine di 10 giorni.
La bozza di decreto attuativo, inoltre, prevede una serie di adempimenti documentali a carico dell'impresa beneficiaria, tra cui: la redazione di una perizia tecnica asseverata; un'attestazione che certifichi la produzione del bene in ambito UE/SEE; una certificazione contabile rilasciata da soggetto qualificato che attesti l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza di tali spese alla documentazione contabile aziendale. Con riguardo, poi, alle caratteristiche tecniche dei beni agevolabili (secondo i requisiti fissati dai nuovi Allegati IV e V della legge di bilancio 2026) e alla loro interconnessione, nonché al soddisfacimento dei requisiti stabiliti dal decreto attuativo per i beni finalizzati all'autoproduzione e autoconsumo da fonti rinnovabili, dovranno essere comprovati mediante apposita perizia asseverata corredata da un'analisi tecnica. Tale perizia potrà essere rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti ai rispettivi albi professionali, ovvero da un ente di certificazione accreditato, in ogni caso dotati di idonea copertura assicurativa per responsabilità civile. Si tratta, in sostanza, di requisiti analoghi a quelli già previsti in passato per la fruizione dei precedenti incentivi 4.0, riproposti ora nell'ambito della nuova procedura di accesso che, come si è visto, risulta meno automatica e più controllata rispetto al passato.
In conclusione
La disciplina dell'iper-ammortamento delineata dalla legge di Bilancio 2026 ha, in sostanza, sostituito sia il bonus per gli investimenti in beni strumentali previsto dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. credito d'imposta 4.0), sia il bonus per gli investimenti “Transizione 5.0” (c.d. credito Transizione 5.0). L'obiettivo dell'agevolazione continua ad essere il sostegno alle imprese nella doppia transizione digitale ed ecologica, utilizzando l'iper-ammortamento quale strumento fiscale di supporto agli investimenti in nuovi beni strumentali e offrendo un orizzonte triennale per la programmazione di tali interventi.
Rispetto al passato, il nuovo schema riduce l'intensità del beneficio fiscale: da un lato elimina la premialità energetica che era stata prevista nel precedente credito 5.0, dall'altro introduce un vincolo di origine UE/SEE sui beni agevolabili per sostenere la base industriale europea. Ciò premesso, il nuovo sistema agevolativo si caratterizza per la significativa estensione dell'ambito temporale a disposizione delle imprese (ben oltre il singolo anno solare) e per una profonda revisione del catalogo dei cespiti agevolabili. In tal modo, pur con un'intensità ridotta, l'incentivo degli iper-ammortamenti si propone come una leva di medio periodo che potrà offrire certezza e stabilità nella pianificazione degli investimenti innovativi delle imprese italiane.
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