Ricorso per cassazione con «copia-incolla» di vari atti processuali: il punto della Cassazione

La Redazione
09 Febbraio 2026

La Cassazione, nell’ordinanza 5 febbraio 2026, n. 2551, ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione che conteneva un «copia-incolla» di vari atti processuali, il che equivaleva a consegnare al giudice di legittimità un insieme di atti affastellati, nel quale questi dovrebbe individuare quanto di rilevante allo scopo.

In una controversia promossa da una società allo scopo di far dichiarare la nullità della pattuizione di interessi usurari con riferimento ad un contratto di mutuo stipulato con la banca, l'attrice, risultata soccombente in appello, propone ricorso per cassazione, che la Corte dichiara inammissibile.

In particolare, i giudici della S.C. evidenziano che il ricorso si prolungava per 76 pagine, in aperta violazione dell'art. 3 d.m. n. 110/2023 secondo cui, salve le esclusioni e le deroghe previste dagli artt. 4 e 5, l'esposizione deve essere contenuta nel limite massimo di 80.000 caratteri (compresi gli atti introduttivi dei giudizi di impugnazione).

Il ricorso era inoltre congegnato tramite un «copia-incolla» del contenuto di vari atti processuali (tra i quali, citazione, prima memoria ex art. 183 c.p.c., seconda memoria ex art. 183 c.p.c., quesito al CTU, deduzioni di parte attrice a fronte della CTU, conclusioni, note di trattazione in appello).

Tale modo di procedere (che si colloca sulla scia del ricorso c.d. «spillato» nel mondo analogico: Cass. n. 26277/2013; Cass. n. 22792/2013; Cass. n. 19357/2012; Cass., sez. un., n. 5698/2012) equivale a consegnare al giudice di legittimità un insieme di atti affastellati, nel quale questi dovrebbe individuare quanto di rilevante allo scopo.

Ma in tal modo si finisce per assegnare al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridico alle lagnanze del ricorrente al fine di decidere successivamente su di esse, il che è inammissibile, perché sovverte i ruoli dei diversi soggetti del processo, e rende il contraddittorio aperto a conclusioni imprevedibili, gravando l'altra parte del compito di farsi interprete congetturale delle ragioni che il giudice potrebbe discrezionalmente enucleare dal conglomerato dell'esposizione avversaria (Cass. n. 7381/2025).

Ovviamente - sottolineano i giudici - la violazione dei limiti dimensionali non determina di per sé l'inammissibilità, ma essa discende recta via dal combinato disposto dei nn. 3 e 4 dell'art. 366 c.p.c., nella cui applicazione certo può tenersi conto anche del contenuto del decreto (d.m. n. 110/2023).

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.