La Corte EDU condanna l’Italia per il cumulo tra confisca e risarcimento erariale
09 Febbraio 2026
La Corte europea dei diritti dell’uomo, con la sentenza camerale del 5 febbraio 2026, ha accertato all’unanimità la violazione dell’art. 1 Protocollo n. 1 alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, ritenendo sproporzionato il cumulo tra la confisca disposta dal giudice penale italiano e la condanna al risarcimento del danno inflitta dalla Corte dei conti per i medesimi fatti. I ricorrenti, soggetti coinvolti in un sistema di consulenze fittizie e un ex funzionario imputato per corruzione, erano stati condannati in sede penale alla pena detentiva (in gran parte sospesa) con contestuale confisca dei proventi dei reati. Parallelamente, la Procura contabile aveva agito innanzi alle sezioni regionali della Corte dei conti, ottenendo per tutti i ricorrenti la condanna al risarcimento integrale del danno erariale, quantificato in misura equivalente alle somme indebitamente percepite, senza alcuna detrazione di quanto già oggetto di confisca penale. Tale impostazione è stata confermata in appello, sul presupposto che confisca e risarcimento avessero natura e finalità diverse, l’una punitiva (la confisca) e l’altra riparatoria (il risarcimento del danno) e che queste non fossero comunicanti tra loro. La Corte di Strasburgo ha anzitutto riconosciuto che le condanne della Corte dei conti si fondavano su una base legale e perseguivano un obiettivo di interesse generale, consistente nel ristoro del danno subito dalle amministrazioni a causa di condotte illecite. Ha osservato tuttavia che, alla luce della giurisprudenza interna all’epoca dei fatti, la confisca penale perseguiva a sua volta una duplice finalità: sanzionatoria, ma anche riparatoria, in quanto volta a ripristinare la situazione finanziaria allo stato anteriore all’illecito. Proprio tale funzione ripristinatoria ha indotto la Corte a ritenere sproporzionato il cumulo pieno tra confisca e condanna erariale: la mancata considerazione dell’effetto già riparatorio della confisca ha consentito allo Stato di acquisire complessivamente somme “ben superiori” al danno effettivamente patito dalle amministrazioni, lasciando i ricorrenti in una situazione patrimoniale complessivamente peggiore rispetto a quella precedente alla commissione dei reati. La Corte ha anche sottolineato che la Convenzione non vieta, in sé, la combinazione di una misura riparatoria e di una misura punitiva, ma, nel caso di specie, le autorità nazionali – e in particolare la Corte dei conti – avrebbero dovuto esaminare l’effetto congiunto dei due interventi, tenendo conto della duplice natura della confisca, verificando se gli scopi perseguiti non potessero essere raggiunti con strumenti meno gravosi, come la detrazione totale o parziale delle somme già confiscate dall’ammontare del risarcimento. Inoltre, come rilevato dalla Corte, si è consolidata nel tempo una divergenza tra l’approccio sanzionatorio dei giudici penali e quello dei giudici della Corte dei conti (generalmente più rigido) per cui paradossalmente è possibile che l’entità complessiva a carico del condannato dipenda unicamente dall’ordine temporale in cui si definiscono i due procedimenti. La Corte riconosce, quindi, l’eccessivo onere patrimoniale imposto ai ricorrenti in assenza di un adeguato scrutinio di proporzionalità. |