Agevolazione prima casa negata se il precedente acquisto ha già usufruito dell’agevolazione, anche se si tratta di donazione indiretta

La Redazione
09 Febbraio 2026

La Cassazione conferma il diniego dell’agevolazione “prima casa” su un acquisto del 2013, poiché il contribuente aveva già beneficiato del regime di favore su un precedente atto del 1993, fiscalmente tassato come acquisto agevolato, sebbene civilisticamente ricondotto a donazione indiretta dei genitori. 

La Corte interpreta l’art. 1, nota II-bis, Tariffa parte I allegata al d.P.R. 131/1986 nel senso che rileva l’effettiva fruizione del beneficio in sede di registrazione, non la qualificazione civilistica come donazione indiretta.

La Corte di cassazione torna sul perimetro oggettivo del divieto di doppio beneficio “prima casa” e sui profili processuali del ricorso principale e incidentale in materia tributaria. 1 In una controversia relativa a un avviso di liquidazione dell'imposta di registro emesso a seguito di acquisto immobiliare del 2013 con richiesta di agevolazioni “prima casa”, la Corte ha rigettato sia il ricorso principale del contribuente sia quello incidentale dell'Agenzia delle entrate, confermando la legittimità del recupero della maggiore imposta e delle sanzioni. 

L'aspetto sostanziale ruota attorno alla precedente operazione del 1993, in cui, pur in presenza di una struttura negoziale riconducibile a donazione indiretta da parte dei genitori, l'atto era stato registrato come acquisto con fruizione del regime di favore “prima casa”. 

I giudici di legittimità muovono dal tenore dell'art. 1, nota II-bis, Tariffa parte I allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, che subordina il riconoscimento del beneficio “prima casa” alla mancata titolarità, da parte dell'acquirente, di un altro immobile acquistato fruendo delle medesime agevolazioni. Nel caso concreto, il contribuente sosteneva che il precedente intervento del 1993 integrasse una donazione indiretta dei genitori, e dunque non un suo vero e proprio acquisto ostativo, invocando la possibilità di considerare neutrale, ai fini della causa ostativa, la veste donativa dell'operazione.

La Cassazione, tuttavia, valorizza un dato decisivo: in sede di registrazione, il precedente atto era stato assoggettato a imposta applicando espressamente l'agevolazione “prima casa”, non già come donazione (con l'imposta propria degli atti gratuiti), bensì come acquisto a regime agevolato. Di conseguenza, il beneficiario aveva già fruito del trattamento di favore e, in base alla nota II-bis, non poteva accedervi una seconda volta nel 2013. 

La Corte precisa che altra sarebbe stata l'ipotesi di una donazione indiretta di un immobile non accompagnata, in sede di registrazione, dall'applicazione delle agevolazioni “prima casa”: in quel diverso scenario, l'interrogativo sulla sussistenza o meno della causa ostativa avrebbe potuto porsi in termini differenti.  Ma, ribadisce la decisione, quando il primo atto, a prescindere dalla sua veste civilistica, è stato fiscalmente tassato come acquisto “prima casa”, il divieto di doppio beneficio opera in modo pieno. 

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